LA CASSAZIONE in MATERIA di TUTELA PREVENZIONISTICA ex ARTICOLO 2087 CODICE CIVILE

Gli obblighi dell’art. 2087 cod. civ. in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

⚖️ Cassazione civile, Sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509: L’art. 2087 c.c. – norma di chiusura del sistema antinfortunistico – impone, per la sua peculiare natura, in capo a ciascun datore di lavoro, l’onere di adottare misure di prudenza e diligenza, nel rispetto delle norme tecniche e di esperienza, da cui consegue la responsabilità del datore di lavoro non solo allorquando la lesione del bene salute dipenda dalla violazione di obblighi imposti da specifiche norme di leg­ge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche. Pertanto, costituendo quella di cui all’art. 2087 c.c. una fattispecie di responsabilità soggettiva, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio l’onere di provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra evento e danno e, solo qualora il lavoratore abbia fornito prova di ciò, ne deriva l’onere del datore di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi.

OBBLIGO DI ADOTTARE ALTRE MISURE DI PREVENZIONE OLTRE I LIMITI DI LEGGE. La Corte di Cassazione chiarisce con le  sentenze sotto riportate che l’articolo 2087 del Codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) obbliga non solo al rispetto delle misure imposte da leggi e regolamenti in materia antinfortunistica, ma anche all’adozione di tutte le altre misure che risultino, secondo l’esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l’integrità dei lavoratori nella specifica situazione.

SENTENZE

⚖️ Cassazione – Sez. IV – Sentenza n. 1346530 del giugno 2016: La Suprema Corte ha ribadito che il generico obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. impone al Datore di Lavoro anche l’adozione di misure di sicurezza “innominate”, che, pur non dettate dalla legge, siano suggerite da conoscenze sperimentali, da standards di sicurezza riconosciuti o comunque riferiti a fonti analoghe. Ciò in quanto l’art. 2087 Codice civile supplisce alle lacune della normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio.
⚖️ Cassazione – Sez. IV, Sentenza n. 38819 del 16.9.2008:  L’art. 2087 Codice civile stimola obbligatoriamente il Datore di Lavoro anche ad aprirsi a nuove acquisizioni tecnologiche, conseguendone la necessità di ottemperare non solo alle regole “scritte”, ma anche alle (altre) norme prevenzione che un “buon imprenditore” è in grado di ricavare dall’esperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia»

ART. 2087 del codice civile:  Tutela delle condizioni di lavoro. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

OBBLIGO DI VIGILANZA ANCHE SUL RISPETTO DELLE ALTRE MISURE “EXTRA: La Corte di  di Cassazione chiarisce con le sentenze sotto riportate che il Datore di Lavoro è tenuto ad accertarsi che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti attivandosi per far cessare eventuali modalità pericolose da parte dei dipendenti.

SENTENZE

⚖️ Cassazione Civile Lavoro – Sentenza n. 2626 del 5 febbraio 2014 Sez.  V:   Le norme sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il Datore di Lavoro è sempre responsabile dell’infortunio, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che queste misure siano effettivamente usate da parte del dipendente.

⚖️ Cassazione Penale Sez. 4, Sentenza n.4361 del 21.10.2014: Il Datore di Lavoro ha l’obbligo anche di sorvegliare continuamente gli eventuali Preposti e i Lavoratori, in quanto egli è garante dell’incolumità fisica dei Lavoratori.
⚖️ Cassazione Sez. Lav. n. 3788 del 17 febbraio 2009: Ha ribadito che grava sul Datore di Lavoro l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati