GIURISPRUDENZA in PILLOLE

⚖️ Lo stalking “giudiziario” da parte di un avvocato. ✅ La Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo cui, in tema di atti persecutori, costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile (nel caso in questione, ventitré in dieci anni), in base ad un’unica ragione contrattuale, da un asserito creditore che si era precostituito titoli esecutivi fondati su atti da lui falsificati e si era avvalso, quindi, di fatti consapevolmente inventati in funzione dell’unilaterale e ingiustificata modifica aggravativa della posizione del debitore, realizzata con abuso del processo, atteso che la falsificazione dei titoli e la reiterazione dell’azione giudiziaria risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612 bis cod. pen.  Si tratta di conclusioni – applicabili al caso di specie – razionalmente fondate sull’idoneità dello stillicidio di azioni giudiziarie ad alterare, anche in termini gravi, la serenità dei destinatari, per effetto del grave stato di ansia che possono provocare. Quanto all’elemento soggettivo del reato, ossia quanto alla consapevolezza dei riflessi della condotta ascritta all’imputato sulle vite dei membri della famiglia destinataria di siffatte iniziative, va considerato che l’imputato è avvocato egli stesso: ciò che, peraltro, colora la condotta volta ad abusare dello strumento processuale – e ad abusare del diritto stesso, più generale; centrato, in tal senso, è il riferimento della Corte Territoriale al divieto di atti emulativi, di cui all’art. 833 del codice civile – di in disvalore ancora maggiore, come correttamente osservato dai giudici di merito. (Cassazione Penale, n. 36994 del 2023)

⚖️ La Sesta Sezione penale ha affermato il seguente principio di diritto: “nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza od erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non vi è limitazione dei poteri istruttori del giudice, che, pertanto, può procedere a integrazione probatoria mediante la rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato la decisione di condanna per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, rese in diverso procedimento ed acquisite in violazione del disposto dell’art. 238, comma 4, cod. proc. pen.)”. (Sentenza n. 36766 del 5 settembre 2023)

⚖️ La Terza Sezione penale, in tema di delitti contro la persona, ha affermato  il seguente principio di diritto: “integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 600-quater, comma primo, cod. pen. la disponibilità di “file” di contenuto pedopornografico archiviati sul “cloud storage” di una “chat” di gruppo nello spazio Telegram e accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso. (Sentenza n. 36572 del 4 settembre 2023)

 CONDOMINIO: IMPUGNAZIONE DELIBERA E COMPETENZA
⚖️ Corte di Cassazione, II Sezione Civile, n. 25721 del 05.07.2023 pubblicata il  04.09.2023. Valore complessivo della delibera impugnata a determinare la competenza giurisdizionale e non tanto la voce di spesa contestata dal singolo condomino. “Come questa Corte ha avuto l’opportunità di mettere in evidenza (cfr. Cass. 9068 del 2022, che si richiama in particolare a Cass. 19250 del 2021), la giurisprudenza di legittimità è approdata recentemente al convincimento che, ai fini della individuazione del giudice competente per valore a conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda proposta da un condomino al fine di contestare l’an o il quantum della quota di partecipazione alle spese condominiali a lui attribuita, il valore da prendere in considerazione non si commisura all’entità del singolo importo contestato, ma all’intero ammontare della spesa (della cui frazione in capo all’impugnante si controverte), così come risulta dal riparto approvato dall’assemblea del condominio. Tale convincimento ha determinato il superamento del precedente orientamento opposto, che determinava il valore della causa sulla base della singola frazione contestata dell’importo complessivo del relativo capo di spesa. Così, tra le altre, per l’orientamento recentemente superato, Cass. 971 del 2001 in una fattispecie in cui si discuteva della ripartizione del 50% delle spese di pulizia secondo i piani in cui si trovano le unità immobiliari, mentre era incontestato l’altro 50% secondo i millesimi.”  ↘️ FATTI di CAUSA:  Nel 2010 il condomino impugnava dinanzi al Giudice di pace di Ragusa la delibera del 7.07.2010 del Condominio . In primo grado l’impugnazione veniva rigettata. In appello, omisssis   domandava la riforma integrale della pronuncia per i seguenti o motivi: (a) erronea attribuzione a lui dell’obbligo di pagamento di spese o connesse alla manutenzione del verde condominiale (punti 1 e 3); (b) sua partecipazione alle spese previste per le assemblee straordinarie; erronea attribuzione delle spese inerenti alla manutenzione della caditoia (punto 5); genericità e indeterminatezza nella nomina del tecnico l’adeguamento dell’impianto fognario ed acque bianche (punto 6);  lacunosità e indeterminatezza nella nomina del tecnico con riferimento ad una raccomandata (punto 9); erronea attribuzione n a lui dell’installazione di una molla nei cancelletti pedonali (varie ed eventuali). Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello ex art. 339 co. 3 c.p.c. perché il valore della causa non supera € 1.100. (Trattandosi infatti di causa instaurata prima del 2017, si applica tale limite di valore, non quello di € 2.500, al fine di individuare il novero delle cause da decidersi secondo equità ex art. 113 co. 2 c.p.c.).

CONDOMINIO: POSTI AUTO INSUFFICIENTI PER TUTTI I CONDOMINI
La Corte di Cassazione ribadito con l‘ordinanza n. 14019 del 2023  che “la delibera assembleare che, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, ha previsto l’uso turnario e stabilito l’impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l’area parcheggio loro riservata, [..] costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte dell’assemblea; infatti, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; pertanto, l’assemblea, alla quale spetta il potere di disciplinare i beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, ben può stabilire, con deliberazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa comune, nel caso in cui – come nella fattispecie in esame – non sia possibile l’uso simultaneo da parte di tutti i condomini, a causa del numero insufficiente dei posti auto condominiali” (Cassa. Ord. n. 14019 del 2023).

DEONTOLOGIA AVVOCATI: PROCACCIAMENTO DI CLIENTELA
⚖️ Corte Suprema di Cassazione, Sezione Unite Civili, n. 25940 del 23.05.2023 pubblicata il  05.09.2023. “E’ stato sanzionato con la censura l’avvocato tratto a giudizio disciplinare per aver violato l’art. 37 del Codice Deontologico Forense operata tramite l’utilizzazione di una stabile organizzazione per il procacciamento della clientela”. Consiglio Nazionale Forense sentenza del 23 settembre 2022:  “Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Avv. avverso il provvedimento emesso il 12 gennaio 2018, con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto aveva irrogato al professionista la sanzione disciplinare della censura, per aver violato l’art. 37 del Codice Deontologico Forense, essendosi avvalso di un’organizzazione stabile per il procacciamento della clientela per mezzo di … omississ … Il procedimento traeva origine da una pluralità di esposti, dai quali emergeva un’organica collaborazione tra il legale e … omissis … , nei locali della quale venivano sottoscritte le procure defensionali ed avveniva il primo e spesso l’unico incontro con i clienti, e per mezzo della quale venivano fornite le informazioni sullo svolgimento delle pratiche, le poche volte che venivano effettivamente fornite, con anticipazione da parte della stessa delle spese delle singole pratiche, e la ripartizione del compenso per singola pratica, pari al 10% ciascuno del capitale riscosso dal cliente”.

ASSEGNO DI SEPARAZIONE e TENORE di VITA:  Il Tribunale di Palermo, con la sentenza del 27 luglio 2023 ha statuito che ” Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell’assegno deve tener conto delle circostanze consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. Al fine di quantificare l’ammontare dell’assegno di mantenimento, si impone l’accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno.

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Redazione

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