SULL’USO DELLA PEC PER IL DEPOSITO DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE CAUTELARE

SULL’USO DELLA PEC PER IL DEPOSITO DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE CAUTELARE…Con la sentenza 43872 del 2018, depositata il 3 ottobre scorso, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un’impugnazione cautelare trasmessa a mezzo PEC. Il Difensore dell’imputato aveva trasmesso digitalmente l’impugnazione ritenendo legittimo il ricorso alla PEC in virtù dell’espresso richiamo, presente dell’art. 583 c.p.p., alla raccomandata cartacea. I giudici della IV sezione, però, sulla scia dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, hanno ritenuto inammissibile l’impugnazione cautelare trasmessa a mezzo PEC in quanto “ …le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi della L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16-bis, l’uso della p.e.c. è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria…”. Ad oggi, quindi, secondo la Cassazione non è valido, nel processo/procedimento penale, il generale principio di equipollenza fra PEC e raccomandata cartacea previsto nel Codice dell’Amministrazione Digitale, ritenendo invece tassativo il ricorso a forme di spedizione ben specificate all’interno del codice di procedura penale.
ART. 583 del CPP: 1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. 2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. 3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore [att. 39].

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Redazione

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