SUPERBONUS e CREDITI FITTIZI: IL PRINCIPIO delle SEZIONI UNITE

Con la sentenza n. 36525 del 2026, le Sezioni Unite penali della Cassazione intervengono su due questioni centrali relative ai crediti d’imposta fittizi generati nel Superbonus 110%: la corretta qualificazione della condotta e l’individuazione del momento in cui il reato si consuma. La decisione chiarisce che la presentazione di fatture, attestazioni o asseverazioni false, diretta a far riconoscere un credito relativo a lavori inesistenti o sovrastimati, integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e non la più favorevole fattispecie dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. Il ragionamento della Corte si fonda essenzialmente sulla natura stessa del procedimento Superbonus. Il riconoscimento del beneficio presuppone un compendio documentale articolato, comprendente fatture, asseverazioni tecniche, attestazioni di completamento e conformità, visto di conformità e comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A questa documentazione si aggiunge poi un sistema di controlli, preventivi e successivi, attraverso cui l’Amministrazione può acquisire o scartare la comunicazione, sospendere operazioni potenzialmente rischiose e verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali del beneficio. Pertanto, la falsità documentale non può ridursi ad una mera dichiarazione mendace. Essa costruisce, invece, una rappresentazione artificiosa della realtà, facendo apparire eseguiti lavori che non esistono o ancora attribuendo alle opere un valore superiore a quello reale. In tal modo, altera i presupposti sui quali l’Amministrazione fonda il riconoscimento dell’agevolazione e devia il funzionamento del sistema di controllo.
E pure la natura telematica e in parte automatizzata della procedura non esclude, l’induzione in errore. L’automazione riguarda le modalità di acquisizione e trattamento dei dati, ma presuppone l’affidabilità delle attestazioni presentate.
IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRIMA CESSIONE QUALE MOMENTO CONSUMATIVO DELLA TRUFFA.
Il secondo principio riguarda il momento consumativo. Secondo le Sezioni Unite, la sola creazione del credito nel cassetto fiscale non è sufficiente a integrare la truffa. Non è però necessario attendere la successiva compensazione, la riscossione o un’ulteriore cessione del credito. Il reato si consuma con il perfezionamento della prima cessione: quando la comunicazione dell’opzione è trasmessa all’Amministrazione finanziaria e il fornitore oppure il cessionario accetta il credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. In quel momento il credito entra nella sfera patrimoniale del destinatario, diviene fiscalmente spendibile e può essere utilizzato in compensazione oppure ulteriormente ceduto. È allora che si realizzano sia l’ingiusto profitto sia il danno patrimoniale per l’Amministrazione. Il principio vale sia per lo sconto in fattura sia per la cessione diretta del credito. La compensazione, infatti, costituisce soltanto una modalità di utilizzo di una posizione patrimoniale già acquisita, mentre il recupero successivo dell’agevolazione da parte dell’Amministrazione rappresenta un intervento ripristinatorio che non elimina il danno già verificatosi.
PROFILI CAUTELARI.
La qualificazione del fatto come reato consumato ha conseguenze rilevanti anche sul piano cautelare.
Se la prima cessione si è perfezionata, non è possibile riqualificare la condotta come tentata truffa solo perché il credito non è stato ancora compensato. Ne consegue che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, anche per equivalente, può essere valutato senza dover dimostrare l’avvenuto utilizzo del credito in compensazione. La decisione rafforza quindi la possibilità di agire tempestivamente sulla sfera patrimoniale dei soggetti coinvolti, ancorando il momento rilevante alla prima cessione trasmessa e accettata.
PROFILI APPLICATIVI E DIFENSIVI
La sentenza non rende automatica la contestazione della truffa in ogni ipotesi di credito irregolare o non spettante. Resta necessario verificare, nel caso concreto, la falsità della documentazione, la sua idoneità a indurre in errore, il ruolo dei diversi soggetti coinvolti e l’effettivo perfezionamento della prima cessione.
Per la difesa, diventano determinanti la ricostruzione della procedura seguita, l’esame delle comunicazioni e delle accettazioni sulla piattaforma, la posizione soggettiva del cessionario e la corretta quantificazione del profitto. Per l’accusa, invece, la pronuncia anticipa il momento utile per sostenere la consumazione del reato e per chiedere misure cautelari reali, senza dover attendere la compensazione del credito. La sentenza n. 36525/2026 non si limita a risolvere un contrasto giurisprudenziale: invita a leggere il Superbonus come una sequenza unitaria, che attraversa la realizzazione dei lavori, la formazione della documentazione, la comunicazione all’Amministrazione, l’accettazione e la cessione del credito, il suo eventuale utilizzo e il recupero dell’agevolazione. La corretta qualificazione penale richiede, a parere di chi scrive, il coordinamento tra la disciplina tributaria del credito, la struttura civilistica della cessione, il procedimento amministrativo, la verifica tecnica delle opere e la ricostruzione contabile dei flussi economici. Solo attraverso questa lettura integrata il diritto penale, tributario, civile, amministrativo e tecnico-contabile possono dialogare senza sovrapporsi. Non si tratta di moltiplicare le prospettive, ma di rendere più precisa la ricostruzione del caso concreto e più consapevole la valutazione delle responsabilità e dei rischi cautelari.

AUTORE: Gaetana Crisci, Avvocato, Attività prevalente in Diritto Penale e Responsabilità degli Enti (D.Lgs. 231/01) Supporto alla Scrittura Giuridica e alla Redazione di Atti. Maddaloni, Campania, Italia.

- / 5
Grazie per aver votato!

Pubblicato da AlMablog News

Blog open access, senza finalità commerciali ne scopo di lucro. Le immagini utilizzate negli articoli sono in parte prese da internet e valutate di pubblico dominio. Se riconosci la proprietà di una foto e non intendi concederne l'utilizzo, vuoi firmarla o vuoi chiederne la rimozione, invia una segnalazione, alla Dr.ssa Chiara PINIO (Direttore Responsabile), alla seguente Mail: [email protected] - La collaborazione editoriale è libera ed a titolo gratuito.