
A un primo esame sembra che questo disegno di legge rappresenti effettivamente un passo avanti nella tutela penale dei professionisti sanitari. Ma, approfondendo il contenuto, emergono molti dubbi, alcuni dei quali mettono in luce conseguenze potenzialmente paradossali.
La riscrittura dell’articolo 590-sexies del Codice penale estende la protezione, oltre ai casi di imperizia, anche alla negligenza e all’imprudenza, purché il sanitario abbia rispettato linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto. Se invece ha scelto raccomandazioni non adeguate alla situazione specifica, resta punibile anche per colpa lieve.E qui compare il primo dubbio: la riforma mantiene aperta un’area importante del contenzioso, quella relativa alla correttezza delle decisioni cliniche. Chi stabilirà se le linee guida utilizzate fossero realmente adeguate a quel particolare paziente? Il nuovo articolo 590-septies introduce esplicitamente nella legge un principio molto importante: il comportamento del sanitario deve essere giudicato tenendo conto delle possibilità concrete che aveva nel momento in cui ha dovuto decidere e agire. Entrano così nella valutazione della colpa le condizioni nelle quali il professionista si trova a operare e che spesso sfuggono al suo controllo: carenza di personale, insufficienza di risorse materiali, difficoltà organizzative, conoscenze scientifiche limitate o contraddittorie, complessità della patologia, ruolo nella cooperazione multidisciplinare, situazioni di urgenza ed emergenza. Questo articolo riconosce una caratteristica fondamentale della medicina moderna: la sicurezza delle cure dipende in modo sostanziale dal buon funzionamento dell’organizzazione e del sistema sanitario, oltre che dalle competenze del singolo professionista. In ogni caso, le carenze organizzative non potranno automaticamente costituire una giustificazione per qualsiasi errore. Sarà importante distinguere la posizione del medico che subisce una carenza del sistema da quella del professionista con responsabilità organizzative che disponeva concretamente degli strumenti per prevenirla o correggerla.
Ma il dubbio più importante riguarda la possibilità che il sanitario venga comunque coinvolto in un procedimento penale. Denuncia o querela, indagini preliminari, possibile archiviazione oppure processo e sentenza. Il nuovo disegno di legge modifica i criteri sostanziali della responsabilità penale, ma non introduce alcun filtro preliminare obbligatorio, affidato a esperti indipendenti, che preceda l’avvio delle indagini nei confronti del professionista. La nuova disciplina potrebbe favorire archiviazioni più tempestive, ma non offre alcuna garanzia in questo senso. Secondo una survey ANAAO Assomed del 2025, circa un medico su tre dichiara di aver ricevuto almeno una denuncia civile o penale durante la propria attività professionale. Nella stessa indagine, soltanto il 3% dei procedimenti giudiziari conclusi si è risolto con una condanna. Si tratta di dati associativi, che non consentono di distinguere con precisione gli esiti dei soli procedimenti penali, ma che evidenziano comunque una distanza impressionante tra l’esposizione al contenzioso e la frequenza delle condanne.
E allora la domanda è inevitabile: il medico teme maggiormente di essere condannato o di essere coinvolto in un procedimento giudiziario? Sappiamo bene che affrontare un procedimento può comportare importanti costi di difesa, conseguenze professionali, anni di incertezza, stress e ripercussioni sulla salute. Una riforma che potrebbe ridurre ulteriormente le condanne, ma lascia sostanzialmente invariata la possibilità di essere coinvolti in lunghi procedimenti giudiziari, rischia di avere un’efficacia limitata nel contrastare la medicina difensiva. Anche perché il nuovo DDL mantiene la responsabilità civile del sanitario anche per colpa lieve, seppure con criteri di valutazione che tengono conto delle condizioni concrete nelle quali ha operato.
C’è poi un possibile effetto paradossale.
A un primo sguardo, l’introduzione di numerosi criteri per valutare la colpa sembra rendere più difficile riconoscere una colpa grave. Allo stesso tempo, però, quanto più complessa diventa la valutazione della colpa, tanto maggiore potrebbe diventare la necessità di accertamenti tecnici per stabilire se quei criteri siano effettivamente applicabili. Pensiamo a un medico di pronto soccorso accusato di un ritardo diagnostico in una situazione di sovraffollamento e carenza di personale. Per stabilire se il suo comportamento sia stato gravemente colposo, sarà necessario ricostruire le condizioni organizzative, il carico di lavoro, le risorse disponibili, le priorità assistenziali e le alternative concretamente praticabili. Tutti accertamenti necessari per garantire un giudizio equo, ma che potrebbero anche aumentare la complessità e la durata delle indagini. Quello che servirebbe davvero è un sistema capace di distinguere precocemente il sospetto di errore professionale dalla presenza di elementi concreti di responsabilità penale, evitando, per quanto possibile, che un professionista debba affrontare un lunghissimo percorso giudiziario per arrivare a un’archiviazione o a un’assoluzione. Servirebbe una valutazione tecnico-specialistica precoce e indipendente, effettuata da consulenti con competenze coerenti con la disciplina coinvolta e con le caratteristiche organizzative della struttura nella quale si è verificato l’evento. La tutela del diritto del paziente a ottenere giustizia deve accompagnarsi alla tutela del professionista rispetto a procedimenti penali privi di un adeguato fondamento.
E soprattutto dovrebbe diventare più chiara una questione fondamentale: se il medico non deve rispondere di ciò che non era nelle sue possibilità evitare, chi risponde delle carenze organizzative che hanno contribuito a determinare il danno? Perché riconoscere il peso delle disfunzioni del sistema, senza individuare le responsabilità di chi avrebbe potuto prevenirle, rischia di lasciare irrisolto il problema della sicurezza delle cure.
Per tutti questi motivi ho forti dubbi che il nuovo DDL possa ridurre in maniera significativa l’enorme costo della medicina difensiva, stimato da diverse fonti nell’ordine di 10-13 miliardi di euro all’anno, pur con tutte le incertezze che accompagnano queste valutazioni. Il vero banco di prova della riforma sarà la sua capacità di ridurre il numero e la durata dei procedimenti penali privi di fondamento, e non soltanto il numero delle condanne. Perché un medico assolto dopo anni di indagini e processi ha certamente ottenuto giustizia, ma nel frattempo potrebbe aver cambiato profondamente il proprio modo di esercitare la professione.
Finché non affronteremo anche il problema dell’uso improprio del contenzioso sanitario, che in Italia sembra essere diventato quasi uno sport nazionale, difficilmente riusciremo a restituire ai professionisti la serenità necessaria per curare e ai cittadini la fiducia necessaria per farsi curare.
AUTORE: Alessandro Barelli. Facilitatore di processi di apprendimento, Psicoterapeuta, Tossicologo, Anestesista Rianimatore.
