OLTRE il DIVORZIO, la PERSISTENZA della VIOLENZA

Il sottile confine tra maltrattamenti e stalking.

CORTE di CASSASIONE Penale n. 37968 depositata il 29 ottobre 2026. LEGGE n. 181/2025

La dissoluzione del vincolo matrimoniale non segna necessariamente la fine delle dinamiche di sopraffazione maturate all’interno della relazione familiare. Talvolta, quando il rapporto coniugale è ormai cessato, la violenza assume nuove forme, traducendosi in comportamenti di controllo, intimidazione e persecuzione.
In questo delicato contesto si inserisce la sentenza n. 37968/2026 della Corte di Cassazione, che torna ad affrontare il rapporto tra il delitto di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 c.p., e quello di atti persecutori, disciplinato dall’art. 612-bis c.p. La pronuncia esamina la configurabilità di un autonomo reato di stalking nei confronti dell’ex coniuge, anche in presenza di una precedente condanna per maltrattamenti ai danni della medesima persona offesa. Il punto decisivo è distinguere la continuità di una vicenda familiare dall’autonomia dei fatti penalmente rilevanti. I maltrattamenti si caratterizzano per la reiterazione di condotte vessatorie nell’ambito di una relazione qualificata dalla legge; lo stalking richiede invece minacce o molestie reiterate, produttive di uno degli eventi espressamente previsti dalla norma incriminatrice. La cessazione del matrimonio, dunque, non costituisce da sola un criterio risolutivo: occorre valutare la concreta natura dei rapporti, il tempo delle condotte e la loro effettiva offensività. La questione assume ulteriore rilievo alla luce della legge n. 181/2025, in vigore dal 17 dicembre 2025, che ha esteso l’art. 572 c.p. anche alla persona non più convivente quando autore e vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione. Resta inderogabile il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, che impone un rigoroso esame della successione temporale dei fatti. Di particolare interesse è anche il principio del ne bis in idem: la precedente condanna per maltrattamenti non preclude l’accertamento di nuove condotte persecutorie, purché storicamente distinte da quelle già giudicate. Il giudicato non può divenire uno schermo per ulteriori illeciti, ma neppure può consentire una duplicazione del giudizio sui medesimi accadimenti. La Suprema Corte affronta inoltre il tema della recidiva, riconoscendo l’interesse dell’imputato a contestarne l’applicazione anche quando sia stata dichiarata equivalente alle attenuanti generiche. Il riconoscimento dell’aggravante, infatti, può conservare conseguenze sfavorevoli ulteriori rispetto alla determinazione della pena. La decisione sollecita, in definitiva, una riflessione che trascende il singolo processo: l’effettiva tutela della persona offesa deve conciliarsi con l’osservanza rigorosa dei principi di legalità, tipicità e responsabilità personale. Il divorzio può estinguere il vincolo matrimoniale, ma non necessariamente le dinamiche di violenza che lo hanno attraversato. Tuttavia, la persistenza del conflitto non può mai sostituire la prova di una condotta penalmente rilevante. È nell’equilibrio tra tutela della vittima e garanzie dell’imputato che il diritto penale esprime la propria autentica funzione di giustizia.

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Pubblicato da AlMablog News

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