SENTENZA SCRITTA con L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

“Perfetto. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità, armonizzato i raccordi logici e sistemato la parte finale (coerentemente con la compensazione delle spese). Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza.”

TESTO SENTENZA

Con ricorso contro l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente ha impugnato, con contestuale richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto, il preavviso di fermo amministrativo n.

296802025000325320000, notificato in data 16 giugno 2025, deducendone l’illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di intimazione) e per difetto assoluto di motivazione, con vittoria di spese ed onorari.

Con ordinanza del 10 ottobre 2025 è stata disposto la sospensione dell’esecutività del preavviso di fermo amministrativo impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari previsti dalla legge, e ha

compensato le spese della relativa fase, fissando la trattazione del merito all’udienza del 5 dicembre 2025.

Successivamente si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. A sostegno delle proprie difese, ha prodotto documentazione

attestante l’avvenuta notifica degli atti prodromici, anche mediante invii a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nonché estratti di ruolo e avvisi di intimazione; ha concluso quindi per il rigetto del

ricorso e per la revoca del provvedimento di sospensione dell’atto impugnato.

In considerazione della consistenza e articolazione della produzione documentale della parte resistente, il ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza al fine di proporre motivi aggiunti. Con ordinanza interlocutoria n. 2229/2025 questa Corte ha accolto l’istanza, disponendo il differimento della trattazione.

Con atto notificato e depositato in data 21 novembre 2025, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992, integrando le originarie doglianze con ulteriori rilievi relativi alla nullità delle notifiche, all’inidoneità degli atti prodotti dalla resistente a dimostrare la regolarità del procedimento di notifica, al difetto di motivazione del preavviso e all’intervenuta prescrizione di sanzioni e interessi. Nella stessa memoria il ricorrente ha articolato specifiche contestazioni avverso la documentazione versata in atti dall’Agenzia resistente, richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di notifiche via PEC, validità delle relate e obbligo di estrazione da pubblici elenchi; ha infine insistito nelle già adottate conclusioni.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. Perfetto. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità, armonizzato i raccordi logici e sistemato la parte finale (coerentemente con la compensazione delle spese). Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato preliminarmente che le seguenti cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata risultano espressamente richiamate negli avvisi di intimazione di pagamento prodotti dalla resistente:

cartella n. 296202000470518764000;

cartella n. 296201008913143000000;

cartella n. 296202300754191480000;

cartella n. 29620240009039872000;

cartella n. 296202400329288631000;

cartella n. 296202400906130580000.

Le suddette cartelle risultano ricomprese negli avvisi di intimazione:

n. 29620249009825114000, notificato a mezzo PEC in data 29 gennaio 2024;

n. 29620249021694439000, notificato a mezzo PEC in data 30 aprile 2024;

n. 29620259006011988000, notificato a mezzo PEC in data 19 febbraio 2025.

Dalla documentazione prodotta emerge che tali avvisi sono stati regolarmente notificati all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, con esito positivo di consegna. Non essendo stati impugnati nei termini di legge, gli stessi sono divenuti definitivi, con consolidamento della pretesa tributaria e interruzione dei termini di prescrizione, precludendo ogni ulteriore contestazione in ordine ai vizi propri degli atti presupposti.

Cartella n. 296201700426710929000 – IRPEF 2014

La doglianza relativa alla nullità o inesistenza della notifica è infondata.

La cartella risulta notificata in data 2 dicembre 2019 mediante procedura ex art. 140 c.p.c., con documentazione completa del tentativo di consegna, deposito del plico, affissione dell’avviso, invio della raccomandata informativa e produzione del CAD. Deve pertanto ritenersi integralmente assolto l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione e l’atto definitivo per mancata impugnazione.

Cartella n. 296201800558534400000 – Registro 2007.

Dalla relata di notifica risulta, nonostante un iniziale riferimento alla consegna al portiere posto tra parentesi, la consegna del plico al destinatario. La notifica deve pertanto ritenersi eseguita mediante consegna diretta.

La resistente ne ha dedotto la regolarità e la definitività per mancata impugnazione.

Cartelle nn. 296201800147426924000 e 296201800146053783000

Per tali cartelle non risulta fornita prova del perfezionamento della notificazione, essendo gli invii conclusi con esito “trasferito” senza attivazione della procedura di cui all’art. 140 c.p.c. o modalità equipollenti.

Rilevanza della mancata notifica di due cartelle.

Nell’ambito delle cartelle poste a fondamento del preavviso impugnato, solo due delle quattro ulteriori rispetto a quelle già sorrette dai tre avvisi di intimazione regolarmente notificati non risultano assistite da prova della notificazione.

Tale circostanza non comporta l’illegittimità del preavviso.

Il fermo amministrativo costituisce infatti misura cautelare e conservativa, non atto esecutivo in senso stretto, e la sua adozione richiede la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, anche di importo inferiore rispetto al totale indicato o al valore del bene oggertto el fermo.

In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che:

«In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura» (Cass., Sez. V, ord. n. 32062 del 12 dicembre 2024; conf. Cass. n. 22018/2017).

Pur in assenza di un limite normativo espresso, l’azione amministrativa deve comunque conformarsi ai principi generali di ragionevolezza e proporzionalità, immanenti nel nostro ordinamento (Corte Cost. n. 467/1991; art. 5 TUE; Corte UE, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20), oggi espressamente codificati nell’art. 10-ter dello Statuto del contribuente.

Tali principi impongono una valutazione concreta del sacrificio imposto al contribuente, ma risultano violati solo in presenza di macroscopiche sproporzioni tali da rendere l’azione arbitraria.

Nel caso di specie, il preavviso risulta fondato su una pluralità di carichi tributari definitivamente accertati e non emerge alcuna evidente sproporzione tra credito e misura adottata. La misura deve pertanto ritenersi legittima anche sotto tale profilo.

Difetto di motivazione e motivi aggiunti.

La dedotta carenza di motivazione è infondata.

Il preavviso indica analiticamente cartelle, importi ed enti creditori, consentendo piena conoscenza della pretesa. Il fermo, quale atto prodromico a misura cautelare, non richiede motivazione ulteriore rispetto al richiamo degli atti presupposti.

Le ulteriori doglianze dedotte con i motivi aggiunti – relative alla validità delle notifiche PEC, alle attestazioni di conformità e alla prescrizione – sono parimenti infondate. Gli avvisi di intimazione risultano regolarmente notificati e non impugnati, con conseguente consolidamento delle pretese e interruzione della prescrizione.

Conclusioni

Nessuna delle doglianze articolate dal ricorrente è idonea a determinare l’illegittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

La complessità delle questioni esaminate e l’accertamento della mancata prova di notificazione di alcune cartelle, pur in presenza della legittimità complessiva della misura, integrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e i motivi aggiunti; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.26.

(Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di PALERMO, Sezione 11, Sentenza n. 981 del 13.2.2026 depositata il 17.2.2026)

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Pubblicato da AlMablog News

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