Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2026, n. 15608. Responsabilità sanitaria e incompletezza della cartella clinica.

La frase attribuita ad Arthur Schopenhauer può sembrare distante dal linguaggio tecnico della responsabilità sanitaria. Eppure, quando si parla di cure e delle conseguenze che ne possono derivare, la possibilità di ricostruire ciò che è realmente accaduto diventa essenziale, perché dietro una cartella clinica non ci sono soltanto annotazioni e documenti, ma il percorso concreto di un paziente.
È in questo contesto che si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, 21 maggio 2026, n. 15608, che trae origine da una vicenda relativa a un lungo percorso di cure odontoiatriche, protrattosi per circa dieci anni. La paziente aveva lamentato le conseguenze delle prestazioni ricevute e, nel corso del giudizio civile, era emersa anche una carenza nella documentazione clinica relativa alle prime fasi del trattamento.
Proprio su questo aspetto si concentra la Cassazione. La Corte rileva che la mancanza della documentazione sanitaria non può essere valutata a sfavore del paziente quando dipenda dalla difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario. In una situazione del genere assume rilievo il principio di vicinanza della prova, che consente di ricorrere anche alle presunzioni quando la prova diretta non sia più possibile proprio a causa della condotta della parte che avrebbe dovuto disporre della relativa documentazione. Il principio, precisa la Corte, riguarda non soltanto l’accertamento della colpa del sanitario, ma anche la ricostruzione del nesso causale tra la condotta e le conseguenze dannose.
La questione documentale si inserisce, però, in un quadro più ampio. La Cassazione ha ritenuto carente la motivazione della Corte d’appello per il modo in cui sono state valutate le risultanze della consulenza tecnica civile. La Suprema Corte ha infatti evidenziato come il giudice di merito non possa recepire in modo acritico le conclusioni del CTU se queste ignorano o eludono gli accertamenti, i riscontri e gli esiti del precedente procedimento penale riguardante la stessa paziente; elementi che avrebbero imposto un necessario e rigoroso confronto critico per garantire la coerenza logica della decisione.
La Corte interviene inoltre sulla valutazione del danno, censurando la motivazione relativa all’esclusione del danno psichico e quella riguardante la liquidazione del danno morale, ritenuta non sufficientemente argomentata in relazione alla concreta entità del pregiudizio e alla sua eventuale personalizzazione.
La pronuncia offre così uno spunto interessante sul ruolo che la documentazione sanitaria può assumere nel giudizio di responsabilità. La cartella clinica non rappresenta soltanto la registrazione dell’attività svolta dal sanitario, ma costituisce anche uno degli elementi attraverso cui, a distanza di tempo, quella attività può essere ricostruita.
Quando la documentazione è incompleta, occorre allora considerare anche le ragioni di quella lacuna e la posizione di chi aveva la concreta possibilità di evitarla. È proprio in questo crinale tra la perdita della prova e la lesione della persona che la riflessione di Schopenhauer, solo in apparenza distante dalle aule di giustizia, svela la sua più profonda e attuale verità.
