
Settembre è ancora tempo di vacanze per molti. C’è chi è appena rientrato, chi sta preparando le valigie per gli ultimi giorni di ferie e chi, invece, ha già ripreso la routine quotidiana. E proprio quando si arriva a destinazione, dopo un viaggio magari atteso per mesi, può capitare una delle situazioni più fastidiose: il nastro trasportatore si ferma, ma la propria valigia non arriva. Che cosa bisogna fare? E soprattutto: quale valore ha il modulo che viene compilato in aeroporto? Nel suo “Il Cammino di Santiago”, Paulo Coelho racconta il viaggio non soltanto come un percorso verso una destinazione, ma come un’esperienza fatta di incontri, difficoltà e imprevisti. Sono proprio le esperienze che si incontrano lungo il cammino, spesso inattese, a contribuire al significato del viaggio. Anche un viaggio di piacere, seppure per ragioni molto meno profonde, può riservare un imprevisto che nessuno aveva messo in programma. E quando a mancare all’appello è proprio la valigia, sapere come comportarsi può fare la differenza. Su questo tema è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026. Il PIR può valere come reclamo Quando il bagaglio registrato non viene riconsegnato, il passeggero deve rivolgersi agli uffici Lost & Found dell’aeroporto e compilare il P.I.R. – Property Irregularity Report, il rapporto di irregolarità relativo al bagaglio. ENAC raccomanda di effettuare la segnalazione prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli. La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava un bagaglio riconsegnato con un giorno di ritardo. Si trattava di stabilire se la compilazione del PIR in aeroporto fosse sufficiente oppure se fosse necessario presentare anche un ulteriore reclamo alla compagnia aerea entro il termine previsto dall’art. 31 della Convenzione di Montreal. La Corte, richiamando anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 giugno 2025, causa C-292/24, ha chiarito che il reclamo per la ritardata riconsegna del bagaglio può essere presentato dal momento in cui il passeggero constata il ritardo e fino alla scadenza del termine di 21 giorni dalla messa a disposizione del bagaglio. Non è quindi necessario attendere la riconsegna materiale del bagaglio per presentare il reclamo. Nel caso esaminato, il PIR compilato in aeroporto è stato ritenuto idoneo a integrare il reclamo previsto dalla Convenzione di Montreal. La pronuncia riguarda, dunque, la ritardata riconsegna del bagaglio e non afferma in termini generali che il PIR sostituisca sempre e comunque ogni successiva comunicazione alla compagnia aerea. E se la valigia non viene più ritrovata? Diversa è l’ipotesi dello smarrimento definitivo. Secondo ENAC, se entro 21 giorni dalla mancata riconsegna non si hanno notizie del ritrovamento, il bagaglio si considera smarrito. In caso di ritrovamento entro tale termine, si parla invece di ritardata riconsegna. Per il bagaglio registrato soggetto alla Convenzione di Montreal, il limite di responsabilità è attualmente pari a 1.519 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) per passeggero. Il DSP è un’unità di conto internazionale e il suo valore in euro può variare nel tempo. Il limite non significa, tuttavia, che tale somma sia automaticamente dovuta: la responsabilità e l’entità del risarcimento devono essere valutate in relazione al caso concreto. Anche per questo è importante conservare tutta la documentazione relativa al viaggio e al bagaglio: il PIR, il talloncino identificativo del bagaglio e le ricevute delle eventuali spese sostenute possono essere necessari per la gestione della richiesta di risarcimento. Una piccola attenzione può fare la differenza Quando una valigia non arriva, la prima reazione è comprensibilmente quella di pensare al disagio: gli effetti personali, i vestiti, magari qualcosa di cui si aveva bisogno proprio durante quei giorni. Ma proprio in quel momento è importante non trascurare gli adempimenti. Segnalare subito l’irregolarità in aeroporto, compilare il PIR e conservare tutta la documentazione sono passaggi importanti per tutelare i propri diritti. Perché ogni viaggio può riservare imprevisti. E se non sempre possiamo scegliere ciò che accade lungo il cammino, possiamo almeno sapere come affrontarlo quando riguarda anche i nostri diritti. Avv. Federica Corso
