FORLI’: PROTOCOLLO UDIENZA PREDIBATTIMENTALE ex art. 554 bis c.p.p.

È stato recentemente pubblicato il protocollo per la gestione dell’udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. presso il Tribunale di Forlì, frutto dell’intesa fra Tribunale, Procura della repubblica di Forlì, Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena e Camera penale della Romagna. Pur nel rispetto della normativa, vengono ampliate le garanzie per l’esercizio del diritto di difesa. ✅prevista la facoltà per le difese di effettuare produzione documentale utile per l’emissione di sentenza di non luogo a procedere; ✅prevista la possibilità per le difese di esporre le proprie conclusioni in sede di discussione orale; ✅fissazione delle udienze in fasce orarie che consentano un tempo congruo per l’esame di ogni singolo caso; ✅istituzione di un osservatorio che vigili sul rispetto delle innovazioni introdotte. Le parti firmatarie: Il Tribunale Ordinario di Forlì; La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì; Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena; La Camera Penale della Romagna Si rende opportuno, al fine di garantire il razionale ed efficiente svolgimento dell’udienza predibattimentale nel rispetto delle norme di legge e della finalità della riforma che le ha introdotte, concordare un protocollo di regole condivise. Si conviene pertanto sulla applicazione delle seguenti regole. 1. Trasmissione dei fascicoli ad opera della Procura Al fine di assicurare ai Difensori ed al Giudice la possibilità di un’adeguata consultazione e studio degli atti, si rende opportuno che l’Ufficio di Procura provveda a trasmettere alla cancelleria del Tribunale procedente il fascicolo per il dibattimento e quello di cui all’art. 416 comma 2 c.p.p. almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza ex 554 bis c.p.p. I fascicoli relativi alla medesima data perverranno in unica soluzione unitamente alle relate di notifica. I Difensori avranno facoltà di prendere visione ed estrarre copia dei fascicoli presso la cancelleria non appena pervenuti dalla Procura. Nel periodo antecedente la trasmissione dei fascicoli alla cancelleria del Tribunale, gli atti rimarranno a disposizione delle parti presso il Pubblico Ministero dove saranno consultabili con le modalità già previste presso l’Ufficio Dibattimento. 2. Anticipazione delle richieste di rito o delle eventuali memorie difensive. Al fine di consentire l’adeguato studio e trattazione del procedimento, nonché facilitare la decisione, le Difese, ove possibile, depositeranno al Giudice e all’Ufficio dibattimento della Procura della Repubblica (tramite gli indirizzi mail: [email protected] e [email protected]), almeno 3 giorni lavorativi prima dell’udienza, una nota di avviso in caso di opzione di riti semplificati o di altre definizioni alternative ovvero direttamente le richieste di riti semplificati/definizione alternativa e le eventuali memorie difensive che consentano al Giudice un previo ed adeguato studio delle relative argomentazioni. In caso di giudizio abbreviato non condizionato, il Difensore indicherà se ne chieda la discussione immediata, qualora si tratti di questione non complessa. Siffatta richiesta sarà valutata dal Giudice in udienza alla luce delle esigenze organizzative e processuali. In caso di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., si conviene sulla opportunità che il Difensore anticipi, nel termine di cui sopra, la specifica indicazione dei termini dell’accordo raggiunto con l’Ufficio di Procura previamente contattato. A tal fine il difensore potrà inviare al PM titolare – anche tramite mail ordinaria al Pm e/o all’Ufficio dibattimento alla PEC sopra indicata – l’istanza con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra. L’ufficio del PM fornirà per quanto possibile, un tempestivo riscontro alla richiesta e, in caso di accordo, trasmetterà l’istanza con il suo consenso alla parte istante oltre che depositarla nel fascicolo trasmesso di cui al punto sub 1, primo periodo. In caso di mancata risposta e/o di impossibilità ad inviare prima l’istanza resta ferma la possibilità del difensore di raggiungere l’accordo con il PM d’udienza (ivi compreso il VPO delegato). 3. Fissazione oraria dei fascicoli nell’udienza predibattimentale.  Al fine di ridurre i tempi di attesa, saranno fissate, nel contesto dell’unica udienza di smistamento tenuta mensilmente da ogni Giudice, alle ore 9,00 i procedimenti provenienti da opposizione a decreto penale nel numero di 10 e, a partire dalle ore 10,00, i procedimenti a citazione diretta, nel numero complessivo di 15, suddivisi nelle seguenti fasce orarie 10,00 – 10,45 – 11,30. Il numero di fascicoli sopra indicato, tabellarmente stabilito, non può costituire pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa ed al tempo che si renderà necessario per ogni singolo caso. 4. Produzioni documentali Si conviene sulla opportunità di limitare, ove possibile, le produzioni documentali a quelle ritenute dal Difensore decisive rispetto all’emissione di una sentenza di non luogo a procedere, ferma restando la valutazione di ammissibilità in concreto che sarà effettuata dal Giudice in udienza. 5. Conclusioni delle parti Il Difensore dell’imputato esporrà le proprie conclusioni, al fine di articolare la richiesta di una sentenza di non luogo a procedere; con riguardo alle fattispecie di maggiore complessità si conviene sulla opportunità del deposito di una memoria scritta da depositarsi con un congruo anticipo utile per consentire al Giudice di approfondire gli aspetti sollevati dalla Difesa, come indicato al punto n. 2. 6 Osservatorio per il monitoraggio dell’applicazione del protocollo. In considerazione delle innovazioni introdotte è istituito un osservatorio che effettuerà monitoraggi trimestrali per verificare l’andamento delle prassi concordate e, eventualmente, apportare i necessari aggiornamenti al presente accordo. L’osservatorio sarà costituito dal Presidente della sezione penale e da almeno un rappresentante di ciascuna delle altri parti firmatarie.
Forlì, 5 dicembre 2023

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Redazione

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