Cambiare avvocato è sempre possibile, accade frequentemente ed, i motivi sono svariati. Il cliente insoddisfatto può revocare il mandato al suo difensore in ogni momento con raccomandata o pec e non è prevista alcuna penale, salvo pagare i compensi maturati fino alla revoca. Oggi qualcuno addirittura lo fa con messaggio WhatsApp. Tuttavia non sempre la revoca del mandato provoca disappunto o dispiacere, ansi a volte è un sollievo: es. il cliente che revoca il mandato era un peso che non si sopportava più, perché non ascoltava i consigli, voleva fare di testa sua, non pagava o non era puntuale con i pagamenti … Nei casi di sostituzione del difensore, i problemi più ricorrenti sono due: mancata consegna della documentazione al subentrante ed inerzia in caso di mancato pagamento delle competenze al subentrato. Nel primo caso “l’avvocato subentrato” non mette a disposizione tutta la documentazione utile a chi subentra, salvo rari casi. Oggi con il PCT quasi sempre il collega subentrato risponde con: “è tutto telematico, ti puoi scaricare tutto on line!”… E, prima dell’avvento del PCT la risposta ricorrente era: “Vai in Cancelleria e fai copia di tutto”. Ma non c’è solo questo, perchè anche l’avvocato subentrante non è esente da rilievi… rare volte – quasi mai – chi subentra si preoccupa di appurare se il collega subentrato è stato soddisfatto con le spettanze per il lavoro svolto e se, non è stato soddisfatto sollecitare il cliente a saldare la parcella del subentrato…Il primo problema è facilmente risolvibile, è il secondo che resta spesso senza soluzione! Non si dovrebbero accettare incarichi in sostituzione di colleghi revocati fino a quando il collega a cui si subentra, non conferma di essere stato soddisfatto di quanto gli spetta…La vera “eleganza” dell’avvocato si vede nei casi revoca/subentro del/nel mandato. PS: Poi ci sono i colleghi che per farsi rilasciare il mandato millantano capacità professionali inesistenti, denigrando il collega o millantando conoscenze nei palazzi di giustizia “IL GIUDICE CHE SEGUE LA CAUSA /PROCESSO E’ UN MIO AMICO”!
RIFERIMENTO NORMATIVO
ART. 45 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE:
1.Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.