
Una madre trasferisce al figlio 38.500 euro mediante bonifico bancario. Successivamente, decide di rivolgersi al Tribunale per ottenere la restituzione dell’intera somma, sostenendo la nullità della donazione per mancato rispetto della forma prescritta dalla legge. Il Tribunale di Lucca le dà ragione.
La vicenda offre lo spunto per approfondire una questione di particolare interesse nel diritto civile: la validità delle donazioni di denaro tra familiari e la necessità di rispettare i requisiti formali previsti dal Codice civile.
Ai sensi dell’art. 782 c.c., la donazione deve essere stipulata per atto pubblico, a pena di nullità. Per la sua validità è richiesta anche la presenza di due testimoni, secondo quanto previsto dalla legge notarile.
Un’eccezione è contemplata dall’art. 783 c.c., che disciplina la donazione di modico valore, valida anche senza atto pubblico purché vi sia stata la tradizione del bene. La modicità, tuttavia, non dipende esclusivamente dall’importo trasferito, ma deve essere valutata anche in relazione alle condizioni economiche del donante.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha escluso che la somma di 38.500 euro potesse essere qualificata come donazione di modico valore. Dalla ricostruzione della situazione economica della madre sono emersi, infatti, un trattamento pensionistico modesto, un pignoramento in corso e l’obbligo di sostenere le spese di locazione. Circostanze che, considerate complessivamente, non consentivano di ritenere l’importo proporzionato alle effettive capacità patrimoniali della donante.
Il figlio aveva cercato di contrastare la domanda sostenendo, in via alternativa, che il trasferimento integrasse una donazione indiretta oppure un prestito, che avrebbe iniziato a restituire attraverso ricariche su una carta prepagata e consegne di denaro contante.
Anche queste argomentazioni sono state respinte.
La donazione indiretta presuppone che l’arricchimento del beneficiario venga realizzato attraverso un negozio giuridico diverso dalla donazione tipica, impiegato per conseguire una finalità liberale. Non è sufficiente, quindi, invocare tale qualificazione senza dimostrare gli elementi concreti dell’operazione sottostante.
Analogamente, la qualificazione del trasferimento come mutuo richiede elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un effettivo accordo di restituzione. Nel caso in questione, il giudice non ha ravvisato prove sufficienti di un accordo restitutorio certo né di un diverso rapporto negoziale idoneo a giustificare la dazione.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato la nullità della donazione per difetto della forma solenne richiesta dalla legge, condannando il figlio a restituire integralmente i 38.500 euro, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
È stata inoltre respinta la richiesta di ridurre l’importo dovuto mediante compensazione con presunti versamenti già effettuati, ritenuti incerti e non adeguatamente giustificati. Le spese di lite sono state parzialmente compensate, mentre la parte residua è stata posta a carico del figlio soccombente.
La vicenda conferma l’importanza di individuare correttamente la natura giuridica dei trasferimenti patrimoniali tra familiari. La mera esecuzione di un bonifico non garantisce, infatti, la validità di una donazione di denaro di importo rilevante, quando non ricorrono i presupposti per applicare l’eccezione prevista dall’art. 783 c.c. e non viene rispettata la forma prescritta dall’art. 782 c.c.
Un aspetto essenziale da considerare ogni volta che si trasferiscono somme importanti a titolo gratuito: la finalità liberale, per quanto autentica, non sostituisce il rispetto delle forme richieste dall’ordinamento.
