UN COMUNE PONE una DOMANDA CONCRETA.

Se un terreno diventa edificabile per effetto dello strumento urbanistico adottato dallo stesso Comune, è ancora possibile contestare al contribuente l’omessa dichiarazione IMU?
La domanda sembra riguardare una sanzione. In realtà riguarda qualcosa di più importante: come deve essere costruito l’accertamento. La Cassazione, con la sentenza n. 13662/2026, sviluppando il principio già affermato dalla n. 26921/2025, richiama un criterio che merita particolare attenzione: quello della conoscenza qualificata dell’ente impositore. Se il dato fiscalmente rilevante deriva dall’attività amministrativa dello stesso Comune, anche svolta per finalità non strettamente tributarie, non sempre ha senso pretendere dal contribuente che lo comunichi nuovamente attraverso una dichiarazione. Nel caso delle aree edificabili la conseguenza è molto concreta. Se è il Comune a rideterminare il valore dell’area, la Corte afferma che l’ente può verificare la congruità dell’imposta versata, ma non può trasformare automaticamente quella differenza in un’omessa dichiarazione. E se il terreno diventa edificabile per effetto dello strumento urbanistico comunale, la stessa Corte esclude l’obbligo di dichiarare al Comune una variazione che deriva da un suo stesso atto. Questo non significa che l’IMU non sia dovuta. Significa una cosa diversa, e per gli uffici tributi decisiva: prima di contestare una violazione bisogna qualificare correttamente ciò che è realmente avvenuto. Omesso versamento e omessa dichiarazione non sono la stessa cosa.
E sbagliare questa qualificazione può incidere sulla sanzione, sulla motivazione dell’atto e anche sulla verifica dei termini di decadenza. È proprio qui che, a mio avviso, si gioca una parte importante della prevenzione del contenzioso: non dopo l’impugnazione dell’atto, ma prima della sua emissione.


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Pubblicato da AlMablog News

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