
SOMMARIO: 1. Introduzione (p. 1) – 2. La tutela nella fase cautelare e l’interlocuzione ex art. 299 c.p.p. (p. 2) – 3. L’ulteriore ampliamento delle prerogative della persona offesa: il patteggiamento e l’audizione personale da parte del pubblico ministero (p. 10) – 4. Conclusioni (p. 15)
L’introduzione di una difesa tecnica obbligatoria per le persone offese dei più gravi reati riconducibili alla violenza domestica e di genere rappresenterebbe, pertanto, il naturale completamento di un percorso normativo già ampiamente intrapreso, diretto a rendere effettivi diritti e facoltà che l’ordinamento già riconosce alla vittima, come, del resto, già implicitamente o esplicitamente riconosciuto dalla giurisprudenza.
Una prima e significativa indicazione in tal senso proviene dalla giurisprudenza costituzionale.
Con la sentenza n. 47 del 2020 (All. n. 1), la Corte costituzionale, nell’esaminare la disciplina del patrocinio a spese dello Stato della persona offesa, ha individuato tra le ragioni poste a fondamento della tutela ad essa riconosciuta.
In particolare, nell’affermare “la necessità di garantirle l’effettività del diritto di difesa, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico all’esercizio delle prerogative difensive con l’assistenza tecnica di un difensore”, la consulta ha sottolineato la specificità del ruolo attribuito alla persona offesa, ruolo “particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari” e che si sostanzia in “un’attività di supporto e di controllo” dell’operato del pubblico ministero, tesa a realizzare una forma di contributo all’esercizio dell’azione penale(Corte cost., sent. n. 47/2020, Considerato in diritto, § 4.1).
Il dato assume particolare rilievo proprio perché la Corte costituzionale collega, all’interno del medesimo percorso argomentativo, tre elementi fondamentali: l’effettività delle prerogative difensive, l’assistenza tecnica di un difensore e la particolare valorizzazione del ruolo della persona offesa nella fase delle indagini preliminari.
È dunque proprio prima del processo che si pone con maggiore evidenza il problema dell’effettività della tutela.
Se l’ordinamento attribuisce alla persona offesa poteri e facoltà destinati ad essere esercitati durante le indagini, il riconoscimento formale di tali prerogative non può essere considerato sufficiente senza interrogarsi anche sulle concrete condizioni necessarie affinché esse possano essere esercitate tempestivamente e consapevolmente, soprattutto quando la persona chiamata ad esercitarle sia vittima di condotte violente e si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità. E ciò accade, in primis, negli eventuali subprocedimenti cautelari.
2. La tutela nella fase cautelare e l’interlocuzione ex art. 299 c.p.p.
È soprattutto nell’ambito cautelare che questa esigenza emerge in termini particolarmente evidenti.
La disciplina prevista dall’art. 299 c.p.p. attribuisce alla persona offesa un vero e proprio spazio di interlocuzione prima della decisione sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare.
Nei casi previsti dalla disposizione, la richiesta deve essere previamente notificata al difensore della persona offesa o, ricorrendone i presupposti, alla persona offesa stessa, proprio al fine di consentire la presentazione di memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p.
Il dato maggiormente significativo è costituito dalla straordinaria ristrettezza del termine previsto dal legislatore: il difensore e la persona offesa dispongono di soli due giorni dalla notificazione per presentare le proprie memorie.
Non si tratta, pertanto, di una semplice informazione circa un evento processuale già verificatosi.
La comunicazione è funzionale all’esercizio di una prerogativa procedimentale: la persona offesa viene chiamata ad esaminare un’istanza avente ad oggetto l’attenuazione o la cessazione della misura cautelare, a verificare la situazione esistente, ad individuare eventuali elementi rilevanti ai fini della permanenza delle esigenze cautelari e, infine, a rappresentarli all’autorità giudiziaria mediante una memoria processuale.
Tutto ciò deve avvenire nell’arco di quarantotto ore.
È precisamente su questo terreno che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente evidenziato la natura tecnica dell’interlocuzione della persona offesa.
Particolarmente significativa è la pronuncia Cass. pen., Sez. III, n. 15609 del 21 febbraio 2020, dep. 21 maggio 2020, G., Rv. 278839 (All. n. 2).
Tale sentenza distingue chiaramente la fase nella quale viene semplicemente comunicato alla vittima un provvedimento cautelare già assunto da quella, antecedente, nella quale deve essere ancora decisa la richiesta di revoca o sostituzione della misura.
Con riferimento a quest’ultima, la Corte afferma:
“In caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura, viene infatti privilegiata la conoscenza sotto un profilo più squisitamente tecnico dell’iniziativa difensiva, mediante il coinvolgimento in prima battuta del difensore che sia stato eventualmente nominato dalla persona offesa, in modo da assicurare un adeguato contraddittorio integrato sia dal parere del P.M., sia dalle eventuali memorie ex articolo 121 c.p.p. fatte pervenire dalla persona offesa”.
(Cass. pen., Sez. III, n. 15609/2020, Considerato in diritto, § 2).
Il riferimento ad una conoscenza “sotto un profilo più squisitamente tecnico” appare particolarmente significativo.
La stessa Corte individua infatti nel coinvolgimento del difensore lo strumento attraverso il quale deve essere assicurato un “adeguato contraddittorio“.
Non si tratta, quindi, soltanto di rendere la persona offesa edotta dell’esistenza dell’istanza, ma di consentirle di comprenderne il contenuto e le conseguenze e di interloquire efficacemente prima che il giudice assuma una decisione destinata ad incidere sul regime cautelare dell’indagato.
La previsione di una difesa tecnica sin dalle prime fasi del procedimento consentirebbe quindi di evitare che l’effettività di questa prerogativa dipenda dalla capacità della singola vittima, spesso nelle fasi immediatamente successive a condotte traumatiche, di comprendere autonomamente il significato dell’atto ricevuto e di attivare tempestivamente un’assistenza professionale.
Ancora più direttamente pertinente alla proposta è la sentenza Cass. pen., Sez. VI, n. 18979 del 2025 (All. n. 3).
La pronuncia muove dalla progressiva valorizzazione della posizione della vittima nei procedimenti relativi alla violenza di genere e domestica e dedica uno specifico passaggio proprio alla funzione della difesa tecnica.
La Corte afferma:
“L’ordinamento ha poi incoraggiato una difesa tecnica per le vittime di questi delitti, in ragione della maggiore esposizione al pericolo di quelle prive di un’adeguata assistenza, con la previsione del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito (art. 76, comma 4-ter, D.P.R. n. 115 del 2002), e con l’estensione degli obblighi di comunicazione al loro difensore, ove nominato“.
(Cass. pen., Sez. VI, n. 18979/2025, Considerato in diritto, § 3).
È la stessa Corte di cassazione, dunque, a porre in relazione la difesa tecnica con la “maggiore esposizione al pericolo” delle vittime prive di adeguata assistenza.
Ma il passaggio immediatamente successivo assume un rilievo ancora maggiore.
Dopo aver ricostruito il complesso quadro normativo che attribuisce alla persona offesa un ruolo attivo ed un diritto all’informazione funzionale alla partecipazione al procedimento cautelare, la Corte afferma: che la “PARTECIPAZIONE CHE DIVENTA TANTO PIÙ CONSAPEVOLE ED EFFETTIVA PROPRIO CON LA DIFESA TECNICA E LA MESSA IN CONDIZIONE DI QUESTA DI SVOLGERE IL PROPRIO MANDATO, SOPRATTUTTO IN CHIAVE DI TUTELA E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO“. (Cass. pen., Sez. VI, n. 18979/2025, Considerato in diritto, § 3).
Il principio assume una particolare importanza.
Non viene semplicemente affermata l’utilità dell’assistenza legale.
La difesa tecnica viene direttamente collegata alla consapevolezza ed effettività della partecipazione della vittima, nonché alla “tutela” e alla “valutazione del rischio”.
Si tratta esattamente del segmento nel quale la proposta di una difesa tecnica obbligatoria trova la sua più immediata giustificazione.
Nei procedimenti per maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale e, più in generale, nei procedimenti relativi alla violenza domestica e di genere, la valutazione cautelare costituisce infatti uno dei momenti nei quali la posizione processuale della persona offesa coincide più direttamente con l’esigenza della sua concreta protezione.
La stessa sentenza, affrontando le conseguenze dell’omessa interlocuzione con il difensore della persona offesa, afferma:
“ove il difensore nominato dalla persona offesa non sia stato posto a conoscenza dell’istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare, in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., così da non potere controdedurre rispetto ai diritti della persona assistita, il provvedimento di modifica comunque emesso è nullo ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen.”
(Cass. pen., Sez. VI, n. 18979/2025, Considerato in diritto, § 3).
Anche l’espressione “controdedurre rispetto ai diritti della persona assistita” appare particolarmente significativa.
Essa descrive una vera e propria attività difensiva: acquisire conoscenza dell’iniziativa processuale, valutarla, individuare le circostanze rilevanti, controdedurre ed offrire al giudice elementi utili ai fini della decisione.
La difesa della persona offesa non svolge dunque, in questo contesto, una funzione esclusivamente risarcitoria e non è confinata alla successiva costituzione di parte civile.
Essa costituisce uno strumento direttamente funzionale alla protezione della vittima durante il procedimento.
La proposta di introdurre una difesa tecnica obbligatoria non attribuirebbe, pertanto, alla persona offesa un nuovo potere processuale, ma garantirebbe l’effettivo esercizio di poteri che già esistono.
La rilevanza attribuita dall’ordinamento a tale partecipazione trova ulteriore conferma nella giurisprudenza più recente.
Nella sentenza Cass. pen., Sez. V, n. 10459 del 2026 (All. n. 4) la Corte aggiunge:
“L’inammissibilità della domanda, quando questa costituisca atto di impulso necessario, vizia il provvedimento che sulla stessa decida. Ciò in quanto, mentre si correla alla violazione delle regole poste a tutela della persona offesa, si traduce nella carenza di un valido potere di iniziativa”.
(Cass. pen., Sez. V, n. 10459/2026, Considerato in diritto, § 2.3.3).
Non siamo, dunque, di fronte ad un adempimento meramente formale.
La violazione delle disposizioni poste a tutela della persona offesa è idonea ad incidere sulla stessa validità della sequenza procedimentale.
La medesima sentenza, richiamando espressamente la motivazione di Cass. pen., Sez. V, n. 43103 del 2017, ribadisce inoltre che il ripristino della corretta sequenza procedimentale deve consentire che, previa notificazione della richiesta: “quest’ultima sia per la prima volta messa in condizione di interloquire”.
(Cass. pen., Sez. V, n. 10459/2026, § 2.4, che richiama Cass. pen., Sez. V, n. 43103/2017, in motivazione).
L’espressione coglie il nucleo sostanziale della disciplina: la finalità della notificazione è quella di mettere concretamente la vittima in condizione di interloquire prima della decisione.
Se questo è l’obiettivo perseguito dall’ordinamento, non può essere trascurato il problema della capacità concreta della persona offesa di esercitare tale interlocuzione.
L’effettività della garanzia non può esaurirsi nella materiale consegna dell’atto.
Occorre che la vittima sia in grado di comprenderne il significato processuale e di utilizzare tempestivamente gli strumenti che la legge le attribuisce.
A completare il quadro interviene Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2021 (All. n. 5), relativa alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per le vittime di determinati reati.
La Corte individua la ratio della disciplina in termini particolarmente significativi:
“È evidente, dunque, che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità“.
(Corte cost., sent. n. 1/2021, Considerato in diritto, § 5).
Anche questo passaggio appare perfettamente coerente con la prospettiva della proposta.
L’ordinamento già riconosce che determinate persone offese necessitano, per la particolare natura del reato subito, di un sostegno rafforzato e che l’assistenza legale costituisce uno degli strumenti attraverso i quali favorire la loro partecipazione attiva al procedimento.
Il legislatore ha già ritenuto necessario rimuovere l’ostacolo economico all’accesso alla difesa per determinate categorie di vittime.
La previsione di una difesa tecnica necessaria per i procedimenti connotati dal maggiore rischio e dalla particolare vulnerabilità della vittima costituirebbe un ulteriore passaggio: non soltanto garantire la possibilità economica di accedere ad un avvocato a chi decida autonomamente di nominarlo, ma assicurare che l’assistenza tecnica sia effettivamente presente proprio nella fase nella quale devono essere esercitate prerogative processuali strettamente collegate alla tutela personale.
Il tema assume ancora maggiore rilevanza alla luce della progressiva espansione delle facoltà riconosciute alla persona offesa.
Il legislatore non ha costruito un modello nel quale la vittima rimanga estranea alle indagini fino al momento della costituzione di parte civile.
Al contrario, la persona offesa è destinataria di informazioni, può depositare memorie, può sollecitare attività investigative, può esercitare facoltà connesse all’archiviazione, è chiamata ad interloquire sulle vicende cautelari ed è destinataria di un sistema sempre più articolato di comunicazioni e avvisi.
In questo contesto l’avvocato non rappresenta soltanto il soggetto destinato ad assistere una futura parte civile nella pretesa risarcitoria.
È, prima ancora, il professionista in grado di organizzare le informazioni offerte dalla vittima, individuare gli elementi giuridicamente rilevanti, assicurare la corretta interlocuzione con la polizia giudiziaria e con l’autorità giudiziaria e garantire l’esercizio tempestivo delle facoltà processuali riconosciute dall’ordinamento.
La necessità di assicurare effettività, anche attraverso l’assistenza tecnica, alle prerogative progressivamente riconosciute alla persona offesa trova un’ulteriore e significativa conferma nella legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha esteso la partecipazione della vittima anche ad una fase sino ad allora sostanzialmente estranea alla sua interlocuzione: quella della definizione del procedimento mediante applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il nuovo art. 444, comma 1-quater, c.p.p. prevede infatti, per i reati di violenza domestica e di genere espressamente indicati dalla disposizione, che la richiesta di applicazione della pena, ove non presentata in udienza, debba essere notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa che abbia dichiarato o eletto domicilio. Parallelamente, il nuovo art. 90-bis, comma 1, lett. d-bis), c.p.p. impone che la vittima sia informata della presentazione della richiesta e della facoltà di depositare memorie e deduzioni; quando, poi, il patteggiamento sia richiesto nel corso delle indagini preliminari, l’art. 447 c.p.p. prescrive altresì la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza e dell’avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni, prevedendo che la persona offesa o il suo difensore, ove compaiano, siano sentiti.
Non si tratta di una modifica meramente informativa. Sul punto, si osserva infatti che l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, nella Relazione n. 4 del 2026 (All. n. 6), dedica alla novella un paragrafo significativamente intitolato “I nuovi diritti di informazione e di partecipazione della persona offesa nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti” e, ricostruita la disciplina introdotta, osserva che “è certo che la persona offesa abbia diritto di interloquire sulla richiesta di patteggiamento”. La vittima può infatti sottoporre al giudice memorie e deduzioni destinate ad orientarne la valutazione sulla richiesta concordata e sulle determinazioni ad essa conseguenti.
Anche questo ulteriore ampliamento delle prerogative della persona offesa rende evidente la funzione che una difesa tecnica tempestivamente assicurata è chiamata a svolgere. Presentare memorie e deduzioni sulla richiesta di applicazione della pena significa comprendere il contenuto di un accordo processuale, valutarne le conseguenze e rappresentare al giudice elementi pertinenti ai fini della decisione. L’ordinamento, dunque, non si limita più ad informare la vittima dell’esito del processo, ma le riconosce uno spazio di interlocuzione prima della sua definizione, sanzionando addirittura con l’inammissibilità l’omessa notificazione dell’istanza nei casi previsti dall’art. 444, comma 1-quater, c.p.p. La previsione acquista particolare significato proprio nella prospettiva qui sostenuta: quanto più il legislatore attribuisce alla persona offesa facoltà di intervento dal contenuto propriamente processuale, tanto più diviene necessario assicurare che esse possano essere esercitate attraverso un’assistenza tecnica effettiva e non restino subordinate alla capacità della vittima di orientarsi autonomamente tra adempimenti, termini e strumenti del procedimento.
Tale necessità è anche sottolineata nella già menzionata relazione dell’Ufficio del Massimario in cui si è sottolineato che, in assenza di una difesa tecnica, le nuove prerogative riconosciute alla persona offesa potrebbero restare solo “sulla carta”.
In particolare, nella relazione è stato evidenziato che:
– “la versione definitivamente approvata del nuovo comma 1-quater dell’art. 444 cod. proc. pen. indica, quale destinataria della notifica dell’istanza di patteggiamento, la sola persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio o, se è stato nominato, il suo difensore, diversamente dal testo originario che utilizzava una formula sovrapponibile a quella adoperata dall’art. 299, commi 3 e 4-bis, cod. proc. pen. (secondo cui la notifica dell’istanza di revoca o modifica delle misure cautelari per reati commessi con violenza alla persona deve essere notificata presso «il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»). Indubbio, pertanto, che il diritto della persona offesa a ricevere la notificazione dell’istanza di patteggiamento presentata fuori udienza sia condizionato alla previa elezione di domicilio da parte sua ovvero alla nomina di un difensore, presso il quale la stessa è domiciliata ex lege ai sensi dell’art. 33 disp. att. cod. proc. pen.”;
– “gli argomenti in quella sede illustrati hanno posto in rilievo che, solo con la nomina del difensore ovvero con la elezione o dichiarazione di domicilio, la persona offesa compie quegli adempimenti positivamente rappresentativi della sua volontà di essere fatta partecipe dell’atto (…) sicché, in difetto di tale specifica manifestazione di volontà, la stessa decade dal diritto alla notifica e alla conseguente interlocuzione: sebbene lo spazio riconosciutole nel processo penale sia stato, nel tempo, notevolmente ampliato, la persona offesa rimane pur sempre un «soggetto processuale la cui partecipazione non condiziona la progressione processuale»”.
Di talché appare evidente come una facoltà del genere possa essere realmente esercitata solo attraverso la presenza, sin dal principio, del difensore della persona offesa in quanto in assenza di una nomina o della sua elezione di domicilio, verrà meno l’obbligo di notifica in una situazione tanto delicata quanto la presentazione di una richiesta di patteggiamento.
Va da sé che anche in caso di elezione di domicilio, la persona offesa non avrebbe le competenze tecniche per comprendere, in un momento oggettivamente difficile anche sotto un profilo emotivo, la portata di ciò che le viene richiesto, anche per le possibili conseguenze in chiave risarcitoria e pertanto risulta oltremodo chiaro come l’indicazione dell’Ufficio del massimario non possa che rafforzare l’esigenza dell’assistenza tecnica del difensore.
Nella medesima direzione si colloca la modifica dell’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. La legge n. 181 del 2025 ha riconosciuto alla persona offesa dei reati ricompresi nel relativo catalogo la facoltà di formulare una richiesta motivata e tempestiva di essere sentita personalmente dal pubblico ministero, facoltà della quale essa deve essere informata sin dal primo contatto con l’autorità procedente ai sensi del nuovo art. 90-bis.2 c.p.p. L’importanza sostanziale dell’audizione è stata già sottolineata da Cass. pen., Sez. VI, n. 10560 del 2026, secondo cui la disciplina dell’art. 362, comma 1-ter, è finalizzata ad “ “La finalità della disposizione è, dunque, quella di accelerare la protezione delle persone offese del reato di maltrattamenti ponendola a diretto contatto con l’autorità inquirente che può immediatamente ricostruire il contesto del reato, azionare altre forme di garanzia a tutela della vittima, anche individuando la sua particolare condizione di vulnerabilità” (All. n. 7). La Relazione del Massimario qualifica, coerentemente, il nuovo art. 90-bis.2 c.p.p. come parte degli avvisi diretti a garantire una partecipazione “consapevole e attiva” della persona offesa.
Anche sotto questo profilo la presenza del difensore assume una funzione concreta: la legge non riconosce alla vittima una generica facoltà di chiedere di parlare con il magistrato, ma richiede una richiesta motivata e tempestiva. Valutare l’opportunità dell’audizione personale, individuarne tempestivamente le ragioni e rappresentarle in modo utile all’autorità giudiziaria costituiscono attività che confermano, ancora una volta, come alla progressiva espansione dei diritti partecipativi della persona offesa debba accompagnarsi la predisposizione degli strumenti necessari a renderne effettivo l’esercizio. La difesa tecnica obbligatoria si inserirebbe pertanto in una traiettoria normativa già chiaramente delineata: non quale duplicazione delle tutele esistenti, ma quale strumento capace di trasformare un catalogo sempre più articolato di facoltà processuali in forme di tutela concretamente accessibili alla vittima.
L’esame della giurisprudenza consente di individuare un percorso ormai sufficientemente chiaro.
La Corte costituzionale collega l’effettività delle prerogative difensive della persona offesa all’”assistenza tecnica di un difensore” e sottolinea che il ruolo della vittima è “particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari“.
La Corte di cassazione riconosce che, nell’incidente cautelare, viene in rilievo una conoscenza dell’iniziativa processuale “sotto un profilo più squisitamente tecnico” e che il coinvolgimento del difensore è funzionale ad assicurare un “adeguato contraddittorio”.
Soprattutto, nel contesto della Cass. pen. n. 18979 del 2025 afferma espressamente che la partecipazione della persona offesa diviene “tanto più consapevole ed effettiva proprio con la difesa tecnica”, attribuendole una specifica funzione “in chiave di tutela e di valutazione del rischio”.
Tali pronunce dimostrano, pertanto, un dato difficilmente contestabile: l’ordinamento attribuisce ormai alla persona offesa, specialmente nei procedimenti per violenza domestica e di genere, prerogative autenticamente processuali e alcune devono essere esercitate entro termini estremamente ristretti; il loro esercizio richiede valutazioni tecniche e può assumere immediata rilevanza ai fini della protezione e della valutazione del rischio.
In questo quadro, l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria sin dalle prime fasi del procedimento può essere configurata non come la creazione di un nuovo ruolo processuale, ma come garanzia di effettività di un ruolo che l’ordinamento già riconosce.
La figura dell’avvocato diventerebbe così un presidio di “prima tutela”: non soltanto difensore della futura parte civile, ma riferimento immediato per la vittima, per la polizia giudiziaria e per l’autorità giudiziaria; soggetto capace di assicurare che le informazioni fornite dalla persona offesa siano correttamente organizzate e rappresentate e che le facoltà attribuite dalla legge siano tempestivamente e consapevolmente esercitate.
Se la progressiva evoluzione normativa ha trasformato la persona offesa da destinataria passiva dell’intervento dello Stato in soggetto chiamato ad una partecipazione attiva al procedimento, il naturale completamento di tale evoluzione è garantire che quella partecipazione non rimanga soltanto astrattamente prevista, ma divenga concretamente ed effettivamente esercitabile.
E, come oggi afferma la stessa Corte di cassazione, tale partecipazione diviene “tanto più consapevole ed effettiva proprio con la difesa tecnica”.
Roma, 15 Settembre 2026 Avv. Irma Conti
ELENCO DEGLI ALLEGATI
All. n. 1 – Corte costituzionale, sentenza n. 47 del 2020.
All. n. 2 – Cass. pen., Sez. III, n. 15609 del 21 febbraio 2020, dep. 21 maggio 2020, G., Rv. 278839.
All. n. 3 – Cass. pen., Sez. VI, n. 18979 del 2025.
All. n. 4 – Cass. pen., Sez. V, n. 10459 del 2026.
All. n. 5 – Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2021.
All. n. 6 – Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, Relazione n. 4 del 2026.
All. n. 7 – Cass. pen., Sez. VI, n. 10560 del 2026.
