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I coniugi Tizio e Tizia vivono in comunione legale dei beni. Nel 2024 con provvedimento del Tribunale, debitamente annotato a margine dell’atto di matrimonio, viene omologata la separazione consensuale.
Nel febbraio del 2025, Tizio acquista un immobile nel quale trasferisce la sua residenza. Nel gennaio 2026 i detti coniugi Tizio e Tizia, con dichiarazione congiunta resa dinanzi al competente funzionario dello Stato civile, annotata ex art. 69, lett. f) D.P.R. n. 396/2000, hanno manifestato di essersi riconciliati. Oggi Tizio intende acquistare un garage da destinare a pertinenza dell’abitazione acquistata nel 2025, e chiede al Notaio chiarimenti in ordine agli effetti discendenti dalla riconciliazione, non avendo mai optato per la separazione dei beni.

D. 𝐈π₯ 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐑𝐞 𝐓𝐒𝐳𝐒𝐨 𝐒𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐒 πšπ©π©πšπ«π­πžπ«π«πšΜ€ 𝐚𝐧𝐜𝐑𝐞 𝐚 π“π’π³π’πš?

R. Ai sensi dell’art. 157 c.c., i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Vanno considerati, tuttavia, gli effetti che la riconciliazione spiega sul regime patrimoniale dei coniugi. È del tutto prevalente in dottrina e in giurisprudenza la tesi secondo la quale la riconciliazione travolgerebbe automaticamente e ipso iure tutti gli effetti della separazione e dunque altresΓ¬ l’avvenuto scioglimento della comunione ex art. 191 c.c. con conseguente ripristino del regime quo ante (nel caso di specie del regime di comunione originariamente adottato). La Suprema Corte di Cassazione ha escluso la retroattivitΓ  della riconciliazione riconoscendo al ripristino della comunione solo efficacia ex nunc. CiΓ² significa che:
– lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi quale effetto della loro separazione personale Γ¨ rimosso, tanto in caso di separazione giudiziale che consensuale, dalla riconciliazione ai sensi dell’art. 157 c.c. dei coniugi medesimi, anche se essa avviene per fatti concludenti e cioΓ¨ con la ripresa di una comunione materiale e morale di vita e di intenti, connotata da tutte le caratteristiche della vita coniugale;
– alla riconciliazione segue quale effetto ex lege il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, salvo che le parti non stipulino diversa convenzione matrimoniale
(così Cass. 09.12.2003, n. 18619; Cass. 11.03.2021, n. 6820; Cass. 18.01.2025, n. 1256)

In conclusione,
– il regime esistente Γ¨ quello della comunione dei beni, e il garage che Tizio vuole acquistare sarΓ  assoggettato alla comunione dei beni;
– viceversa, Γ¨ escluso dalla comunione l’acquisto dell’abitazione effettuato da Tizio durante il periodo della separazione.

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