
SENTENZA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 384/2025 pubblicata il 21 aprile 2026
... OMISSIS ...
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato in proprio dall’avv. [OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] CF: [OMISSIS], iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Pistoia, con studio in [OMISSIS] presso cui è domiciliato e con indirizzo PEC: [OMISSIS], presso cui chiede di voler ricevere ogni comunicazione o notifica; avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze pronunciata il 17\11\2023 pubblicata l’11\12\2023 e notificata il 14\12\2023 resa nel procedimento disciplinare 105\2019 R.R. con la quale veniva inflitta la sanzione disciplinare della censura essendo stato ritenuto responsabile del seguente capo di incolpazione: “Violazione dei precetti di cui in generale agli arti. 9 e 20 del codice deontologico forense e, in particolare: a) violazione dell'art. 52, comma 1, del cdf per aver usato, toni ed espressioni sconvenienti nei confronti della funzionaria giudiziaria [OMISSIS]; b) violazione dell'art.65, comma 1, del CDF per aver minacciato nei confronti della funzionaria giudiziaria [OMISSIS] azioni o iniziative improbabili e sproporzionate; c) violazione dell'art. 63, commi 1 e 2, del cdf per aver tenuto, fuori dall'esercizio del suo ministero, comportamenti interpersonali non corretti né rispettosi, tali da compromettere la dignità della professione. Il tutto in circostanze personali attenuanti. Fatti commessi in Buggiano e Firenze, nei giorni dal 15 al 19 febbraio 2019". Per il ricorrente nessuno è comparso; Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, regolarmente citato, nessuno è presente; Il Consigliere relatore avv. Antonio Gagliano svolge la relazione; Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; FATTO Il procedimento disciplinare ha tratto origine dall’esposto presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 19 settembre 2019 dal Presidente della Corte di Appello di Firenze. In particolare, veniva segnalato che l’avvocato [OMISSIS] aveva tenuto un comportamento scorretto ed irrispettoso nei confronti del funzionario giudiziario [OMISSIS] minacciandola di intraprendere nei suoi confronti azioni o iniziative al fine di ottenere il pagamento di notule professionali emesse a far data dal 2018 per prestazioni svolte quale difensore d'ufficio e/o patrocinio a spese dello Stato. Il CDD, in esito alla celebrazione del procedimento disciplinare, ha ritenuto l’incolpato responsabile degli illeciti contestati e per l’effetto ha applicato la sanzione disciplinare della censura. Il Giudice della disciplina giunge ad affermare la disciplinare responsabilità dell’incolpato per le seguenti ragioni: - anzitutto, per il contenuto delle missive inviate dall’incolpato al CDD nelle diverse fasi in cui si articola il procedimento disciplinare (l’avvocato [OMISSIS], con memoria del 15 marzo 2019, riconosceva i fatti contestatigli e, dopo aver esposto le condizioni nelle quali si era trovato dopo solo sei anni di professione soprattutto nel ramo penale, dichiarava la propria esasperazione per non riuscire a realizzare i propri crediti per patrocini a spese dello Stato in tempi ragionevoli, indicandoli in complessivi € 30.000;00 sin dal maggio 2018 per procedimenti penali conclusi anni prima; con successiva del 26 ottobre 2022, esprimeva vergogna e dispiacere per tutti i fatti di cui era. stato protagonista avendo passato momenti particolarmente bui e riconoscendo l'ingiustificabilità dei propri comportamenti; ed infine, con memoria del 24 ottobre 2023, spiegava che il suo comportamento, nel periodo interessato, era da ascrivere ad un momento particolare della sua vita professionale e personale, ammettendo di aver avuto un comportamento sopra le righe); - secondariamente, per il tenore delle mail che il [OMISSIS] aveva inviato al funzionario di cancelleria utilizzando “toni che non si addicono alla dignità ed al decoro imposti dalla funzione, che l'avvocatura svolge nella giurisdizione” e minacciando di agire presso le competenti autorità giudiziarie con aggravio di spese a carico del funzionario stesso, oltre a valutare ogni azione in sede penale ex art. 328 c.p., in aggiunta ad un invito alla stipula di un accordo di negoziazione assistita. E' chiaro che la minaccia di tali azioni assuma rilevanza deontologica in quanto assolutamente improponibili e sproporzionate. Tali comportamenti, afferma il CDD, connotati da consapevole volontarietà, integrano le violazioni sia della disposizione programmatica di cui all’art. 9 CDF che di quelle precettive di cui agli artt. 52, 63 e 65 medesimo CDF. In ordine infine al trattamento sanzionatorio, il Giudice della disciplina giunge ad applicare la censura, ritenute più gravi le sanzioni edittali previste per le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 52 e 65 CDF (che assorbono quella di cui all’art. 63 CDF) e valorizzata la condotta tenuta dall’incolpato (anche evincibile dalle memorie difensive formulate). L’avvocato [OMISSIS] ha proposto -in proprio- tempestiva impugnazione avverso il provvedimento del CDD di Firenze con il quale è stata applicata a suo carico la sanzione disciplinare della censura. Chiede, in sintesi, al CNF: “in tesi, riformare la decisione impugnata resa dal Consiglio distrettuale di disciplina di Firenze, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 63 CDF e per l'effetto applicare la sanzione disciplinare dell'avvertimento; in ipotesi, laddove sarà ritenuta integrata una o entrambe le violazioni di cui all'art. 52 e 65 CDF, applicare le circostanze attenuanti e per l'effetto applicare la sanzione disciplinare dell'avvertimento.”. Il ricorso è affidato, sostanzialmente, ad un unico motivo [A)Violazione e erronea applicazione del codice deontologico] ove si sostiene che l’unico precetto violato sia quello contenuto nell’art. 63 (Rapporto con i terzi) comma 1 CDF e che, invece, gli addebiti di cui agli artt. 52 (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti), comma 1 e 65 (Minaccia di azioni alla controparte) comma 1 CDF siano infondati in quanto non sussistenti. In particolare: - con riguardo all’art. 52 CDF, l’incolpato, anzitutto, eccepisce la mancata indicazione delle frasi offensive che avrebbe profferito all’indirizzo del funzionario giudiziario; secondariamente, nell’ammettere di aver inviato mail al funzionario giudiziario medesimo, sostiene che le stesse “avevano lo scopo di conoscere lo stato dei pagamenti relativamente a fatture non ancora riscosse e sollecitare il conseguente loro pagamento in tempi ragionevoli”. Le dette mail, in tesi difensiva, “non possano in alcun modo integrare quei requisiti previsti dall'art. 52 CDF (…) non costituivano "scritti in giudizio" (non essendovi alcun giudizio pendente) né possono ritenersi inoltrate nell'esercizio dell'attività professionale, avendo il sottoscritto inoltrato delle mail al fine di riscuotere i propri compensi”. - quanto all’addebito riconducibile alla violazione dell'art. 65 CDF, l’incolpato deduce che “le minacce di azioni legali nei confronti della funzionaria erano comunque contenute nei limiti degli importi dei compensi da riscuotere; non vi sono state richieste sproporzionate eccedenti tali importi”. MOTIVI: Il ricorso è fondato nella parte in cui contesta la ricorrenza della violazione di cui all’art. 52 del CdF. Senza entrare nel merito della questione se le sue missive con cui sollecita il pagamento dei suoi onorari siano da considerarsi o meno scritti prodotti nel giudizio, si procede secondo il criterio della ragione più evidente ed immediata (“ragion liquida”) e così si rileva che le espressioni usate non si connotano per essere sconvenienti o offensive. Tale non può essere considerata infatti la reiterata istanza rivolta a sollecitare il pagamento di quanto dovuto accompagnata anche con la prospettiva di far ricorso all’autorità giudiziaria ovvero di invocare la responsabilità personale del funzionario incaricato di evadere la pratica. Tali atti, invece, senz’altro integrano le pure contestate violazioni di cui all’art. 65 co. 1 CdF (aver minacciato azioni giudiziarie improponibili) e di cui all’art. 63 co. 1 e 2 CdF (aver tenuto, fuori dall’esercizio del ministero, comportamenti personali non corretti ed irrispettosi e quindi in tal modo una condotta che incide negativamente sulla dignità della professione e così violato il principio generale di cui all’art. 9 CdF). Infatti, la ripetuta minaccia di agire contro la persona del funzionario che aveva in carico la pratica di liquidazione degli importi spettanti per la difesa di soggetti ammessi al gratuito patrocinio risulta improponibile oltre che sproporzionata stante che l’attività del suddetto funzionario è limitata dalle disponibilità del relativo capitolo di spesa che, come a tutti è noto, di sovente propone carenze che provocano anche lunghi ritardi nella effettiva corresponsione. Ciò comporta anche che il ripetersi delle diffide in questione risulti irrispettoso e poco corretto verso il funzionario interessato. La gravità della condotta dell’incolpato è già stata considerata, persino con la formulazione del capo di incolpazione, come di lieve entità (“….il tutto in circostanze personali attenuanti…”) dal che discende che, alla luce della ritenuta insussistenza della violazione dell’art. 52, la sanzione da irrogare possa essere quella dell’avvertimento in luogo di quella della censura comminata dal CDD e, ciò, in applicazione del terzo comma dell’art. 22 CdF. Il che corrisponde al sostanziale accoglimento del ricorso in ragione delle sostanziali conclusioni in esso formulate. P.Q.M. visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense accoglie il primo motivo del ricorso e ritiene insussistente la violazione di cui all’art. 52 del CdF e, per l’effetto, determina la sanzione nell’avvertimento in luogo di quella censura comminata dal CDD di Firenze. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025; IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Federica Santinon f.to Avv. Patrizia Corona Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 13 dicembre 2025.
