
L’art. 18 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito in Legge 23 maggio 1997 n. 135, disciplina la fattispecie del rimborso delle spese legali che i dipendenti pubblici abbiano sostenuto a causa e in dipendenza di un procedimento giudiziario, per responsabilità civile, penale e amministrativa, relativo a fatti e comportamenti connessi direttamente all’espletamento del servizio e/o all’adempimento di doveri d’ufficio.
SENTENZA del Consiglio di Stato, Sez. VII, ud. 15 settembre 2026 dep. 18 settembre 2026, n. 6952
MASSIME:
- Il rimborso delle spese legali non può essere invocato dal pubblico dipendente quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità e cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando sia intervenuto un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione.
- In tema di rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente definitivamente assolto, l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali va inteso, invero, nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del dipendente, in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendosi trattare di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione, in circostanze in cui è possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza.
RIFERIMENTO NORMATIVO:
art. 18, Decreto Legge n. 67 del 1997: “Rimborso delle spese di patrocinio legale
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l’anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capi-tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonameuto relativo al Ministero del tesoro.
GIURISPUDENZA
TAR Emilia-Romagna n. 1427 del 10.08.2026: “Il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/1997, presuppone non solo la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente, ma anche la sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali. Tale connessione ricorre quando il dipendente abbia agito in nome e per conto dell’Amministrazione, ravvisandosi un nesso di immedesimazione organica e di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto. Il beneficio non spetta quando la condotta contestata sia stata posta in essere “in occasione” dell’attività lavorativa, per ragioni personali, ovvero costituisca di per sé una violazione dei doveri d’ufficio, ancorché il giudizio penale si sia concluso con l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 novembre – 9 dicembre 2020, n. 267 (in G.U. 1ª s.s. 16/12/2020, n. 51), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa”.
