
“ In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata”.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in relazione alla vexata quaestio, da parte di consistente parte dell’avvocatura, circa la presenza o meno delle parti in mediazione e del quesito che tanto ha appassionato le menti di giuristi italiani, “procura si, procura no, procura come, procura forse?”. In un corso di aggiornamento per mediatori forensi, all’inizio del 2025, un relatore riportò le diverse versioni di ben otto tribunali; invano attesi di conoscere la sua opinione (tradotto: “State contente umane genti al quia. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandate !”).
Ma prima di enunciare il principio, sopra menzionato, la Corte di Cassazione ha anche effettuato un sintetico ed esauriente excursus storico.
“ Come è noto, il procedimento di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010. Tale disciplina prevede che le parti sono tenute a partecipare, assistite dal proprio difensore – solo dalla fin del 2013 –, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolge davanti al mediatore dell’organismo prescelto, e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione.
“ Al riguardo, questa Corte con sentenza n. 8473/2019 ha affermato in modo chiaro che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di apposita procura sostanziale – cioè, un solo legale presente ?!?!
“Sulla scia del solco tracciato da detta sentenza si sono poste altre decisioni di questa Corte.
“In particolare: la Sezione Seconda di questa Corte, con sent. n. 28695/2023 indica la necessaria comparizione (personale o per rappresentante) come dato acquisito, occupandosi solo del quando e come la condizione debba essere verificata dal giudice. E questa stessa Sezione Terza con ordinanza n. 18485/2024, nel richiamare testualmente Cass. 8473/2019, ha ribadito che la condizione è soddisfatta solo se la parte compare (o è validamente rappresentata) al primo incontro, fermo restando che al termine dello stesso deve intendersi libera di comunicare l’eventuale indisponibilità a procedere oltre; mentre con la recente sentenza n. 14676/2025 ha confermato espressamente che la condizione di procedibilità non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo che la procura: deve attribuire poteri sostanziali pieni; non deve necessariamente essere riferita alla singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei diritti.
“In sintesi, sulla scia tracciata dalle decisioni sopra indicate (e da altre ancora – cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 22038/2023; n. 4133/2024; 12858/2025 – che, pur non affrontando direttamente il tema della partecipazione, presuppongono o danno per scontata la necessità della comparizione della parte, può qui ribadirsi che la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza:
a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata;
b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi.
“Resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale – avrei aggiunto e ribadito, assistito da un legale; vedi ultra – Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità. Quanto precede, tuttavia, non significa che, al primo incontro di mediazione devono necessariamente comparire, in una delle modalità sopra indicate, entrambe le parti (o tutte le altre parti, nel caso in cui al procedimento partecipino più parti). La condizione di procedibilità non è collegata: né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto giuridico ben preciso, che questa Corte chiama “ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE”. Questo “esperimento” richiede sempre: cheIL PRIMO INCONTRO SI TENGA, E CHE AL PRIMO INCONTRO VI SIA LA COMPARIZIONE QUALIFICATA DI ALMENO UNA PARTE.
“La ragione è semplice: è sufficiente la comparizione di una sola parte (generalmente la parte che ha introdotto il procedimento) in quanto l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità. La comparizione della parte chiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha un effetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis, e 12 bis del d.lgs. n. 28 del 2010.
“ Per le ragioni che precedono, le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Con la conseguenza che:
– nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha attivato il procedimento), la domanda giudiziaria diviene improcedibile;
– nel caso invece in cui il procedimento venga instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore, non compaia l’altra parte (o non compaiano le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è sì procedibile, ma detta parte non comparsa (o dette parti non comparse) incorre (o incorrono) nelle sanzioni di legge.
…… “ Le conclusioni sopra raggiunte trovano conferma in una lettura sistematica dell’istituto, che vale qui esplicitare.
“ In primo luogo, la natura della mediazione richiede che all’incontro davanti al mediatore siano presenti le parti — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — poiché l’istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questa finalità implica necessariamente un’interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare.
“ In secondo luogo, non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono: su di essi, del resto, la legge pone l’obbligo di fornire al cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, l’informazione prescritta dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e delle finalità dell’istituto.
“ In terzo luogo, e con argomento di carattere testuale e sistematico, la lettura coordinata dell’art. 5, comma 1-bis, e dell’art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione “con l’assistenza degli avvocati” — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente”.
Come ben noto dal 2011 alla fine del 2013 l’assistenza legale delle parti in mediazione non era obbligatoria. Eppure, già in quel periodo, l’87 per cento delle parti presenti in mediazione, comprese le volontarie, si faceva accompagnare dal legale di fiducia, che costituiva una risorsa in più. A seguito del D.L. 93/2013, avvocati mediatori di diritto (“Todos Caballeros”, secondo una felice espressione di Nicola Giudice), 15 ore di formazione e assistenza legale obbligatoria. Con tutto quello che ne è seguito, appena sopra adombrato.
L’esperienza ultradecennale maturata, e la necessità che l’istituto recuperasse efficacia, hanno indotto la Suprema Corte ad un ubi consistam. Ma più di qualche reazione, anche da parte di avvocati mediatori competenti, mi ha lasciato perplesso (Tutto deve cambiare, perché nulla cambi!).
ANA UZQUEDA, profonda conoscitrice della mediazione e delle sue dinamiche: “L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9608 del 15 aprile 2026 offre l’occasione per una riflessione sistematica sul tema della partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, consolidando quello che viene definito “principio di dualità“. La distinzione strutturale tra parte e difensore.
Inoltre: “la giurisprudenza opera una distinzione funzionale: -gli impedimenti di breve durata sono tendenzialmente idonei a giustificare un rinvio dell’incontro, così da consentire la presenza diretta della parte; -gli impedimenti di lunga durata possono invece legittimare la sostituzione mediante delegato”.
Uzqueda A. Mediazione e principio di dualità: le indicazioni dell’ordinanza di Cassazione n. 9608/2026 del 15 aprile 2026, Linkedin, 24.04.2026 https://www.linkedin.com/feed/
LUCA TANTALO, dello stesso tenore: “ Con l’ordinanza n. 9608/2026, la Corte di Cassazione fissa un principio netto: se la parte onerata si presenta al primo incontro di mediazione, la condizione di procedibilità è soddisfatta, anche se la controparte non si presenta. L’assenza del chiamato non paralizza il giudizio, ma produce conseguenze sul piano sanzionatorio e probatorio.
“Al tempo stesso, la Corte rafforza il requisito della partecipazione sostanziale: non basta la presenza del solo avvocato, anche se munito di procura. Parte e difensore restano figure distinte e la mediazione richiede che al primo incontro sia presente un soggetto che sia – o rappresenti – davvero la parte, con poteri reali di decidere.
“Due principi apparentemente in tensione, ma in realtà coerenti: la mediazione deve essere seria, ma non può essere sabotata ”.
Linkedin, ADR Center, 22.04.2026
Di diverso tenore, attenzione tutta focalizzata sulla procedura e poco sulla sostanza:
A – SIMONA DAMINELLI – mediazione e procedibilità: basta una parte.
“In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, compaia almeno la parte onerata dell’attivazione del procedimento, personalmente o tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali. La mancata partecipazione della controparte regolarmente convocata non determina improcedibilità della domanda, ma produce esclusivamente gli effetti sanzionatori e probatori previsti dalla legge. Non è invece sufficiente la sola presenza del difensore privo di rappresentanza sostanziale”.
Daminelli S., Mediazione e procedibilità: basta una parte, iusletter, 24.04.2026
B – BRUNELLA BRUNELLI , Cass. Civ., Sez. III, Ord. 15.04.2026, n. 908
“ La Corte sembra introdurre un limite ulteriore: non basta che l’avvocato abbia una procura sostanziale; occorre evitare che egli sia, nello stesso tempo, rappresentante della parte e suo assistente tecnico.
… La posizione, però, non è del tutto lineare. Da un lato, la Cassazione richiama l’orientamento secondo cui la parte può partecipare tramite rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore; dall’altro, afferma che il solo avvocato, ancorché munito di procura, non può soddisfare la condizione di procedibilità, perché non può cumulare i ruoli di parte e assistente. È una tensione evidente. Se il difensore può essere rappresentante sostanziale, occorre chiarire quando tale partecipazione sia valida: serve un secondo avvocato che lo assista? Oppure l’avvocato-rappresentante deve comparire come “parte sostanziale delegata” e non come difensore? La Corte non scioglie davvero il nodo”.
Brunelli B. , Cass. Civ., Sez. III, Ord. 15.04.2026, n. 908, 101m2diatori.it 12.05.2026
Cioè, le abitudini sono dure a morire. Inoltre:
Nolan-Haley J., Mediation, the new arbitration” 2010, Harvard Negotiation Law Review, Fordham Law Legal Studies Research Paper No. 1713928, https://ssrn.com/abstract=1713928
Rajkowski Paul, The Death of Traditiona Mediation – An Obituary, mediate.com 18.05.2020
Tuttavia da tenere presenti le considerazioni di un mediatore, particolarmente operativo: “Ma un bravo avvocato, senza la parte, con una procura ‘Io Tizio delego il mio avvocato’, che discute il problema, che affronta le questioni e che, assieme all’altro avvocato, senza la parte, con una procura alle liti ex art. 83 cpc, con l’aiuto del mediatore capisce che è possibile una soluzione… cosa facciamo, lo mandiamo via per un “obiter dictum?”.
In conclusione: le dissertazioni sul “ busillis “ continueranno copiose.
16.05.2026 – Giovanni Matteucci
