
Inammissibile la revoca unilaterale del consenso nei procedimenti di separazione su domanda congiunta: la pronuncia del Tribunale di Milano. Con la sentenza del 18 dicembre 2024, il Tribunale di Milano (Sez. IX) ha affrontato con estrema chiarezza una questione di grande rilevanza nell’ambito del diritto di famiglia: è ammissibile la revoca unilaterale del consenso da parte di uno dei coniugi, dopo il deposito del ricorso congiunto di separazione ex art. 473-bis.51 c.p.c.?
🔎 Il principio di diritto; Secondo il Tribunale milanese, la risposta è negativa: il consenso manifestato dalle parti al momento della sottoscrizione e del deposito del ricorso congiunto non è unilateralmente revocabile. Questo perché il ricorso congiunto ha una doppia natura: Ricognitiva: in relazione alla volontà delle parti di separarsi, cristallizzando la volontà di porre fine alla convivenza coniugale. Negoziale: in relazione alle condizioni personali, economiche e relative alla prole, il cui unico limite è rappresentato dal controllo del giudice sulla conformità all’interesse dei figli minori.
📚 Il caso concreto: La vicenda esaminata dal Tribunale ha visto protagonisti due coniugi, Tizio e Caia, i quali avevano depositato congiuntamente un ricorso di separazione e divorzio, concordando anche su aspetti patrimoniali e relativi ai figli. Tuttavia, nel termine concesso per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., Tizio ha dichiarato di non volersi più separare, revocando il proprio consenso alle condizioni concordate. Nel corso dell’udienza davanti al giudice delegato, Tizio ha ribadito la volontà di non separarsi, mentre Caia ha insistito per l’accoglimento del ricorso alle condizioni originarie. Il Tribunale ha comunque pronunciato la separazione, omologando l’accordo e dichiarando inammissibile la revoca unilaterale del consenso.
⚖️ Le ragioni giuridiche: La decisione è profondamente radicata nelle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), che ha modificato l’impianto processuale delle separazioni e dei divorzi, unificando i procedimenti e superando l’impostazione dualistica previgente. Prima della riforma, infatti: Nella separazione consensuale, le parti potevano revocare il consenso fino all’udienza presidenziale, impedendo l’omologazione. Nel divorzio congiunto, l’accordo aveva già una doppia natura: ricognitiva sui presupposti e negoziale sulle condizioni, e la revoca unilaterale era considerata inammissibile.
👉 Oggi, con la Riforma Cartabia, questo doppio regime è stato superato: anche per la separazione congiunta il ricorso ha natura ricognitiva e negoziale, e non è consentito il ripensamento unilaterale. Il consenso prestato al momento della sottoscrizione e del deposito vincola entrambi i coniugi, salvo casi di: – Errore, violenza o dolo (art. 1427 c.c.). – Contrasto con norme imperative o con l’interesse dei figli minori, unico ambito in cui il Tribunale mantiene un potere di sindacato.
🔎 L’evoluzione giurisprudenziale: Il Tribunale di Milano ha applicato in modo coerente e innovativo i principi già espressi dalla Cassazione in materia di divorzio congiunto (Cass. 10463/2018 e Cass. 19540/2018), estendendoli alla separazione congiunta alla luce del nuovo rito unificato. Inoltre, ha valorizzato la recente sentenza della Cassazione n. 28272/2023, che aveva già indicato come la revoca unilaterale del consenso non incida sull’ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio, aprendo così la strada all’attuale orientamento milanese.
💡 Osservazioni e confronto con la giurisprudenza precedente: La pronuncia milanese si distingue da altre meno recenti, come la decisione del Tribunale di Napoli del 10 novembre 2023, che aveva ritenuto ancora ammissibile la revoca unilaterale del consenso in caso di separazione congiunta, senza considerare le novità della Riforma Cartabia. La decisione di Milano appare quindi: ✅ Allineata all’evoluzione normativa. ✅ Coerente con la ratio di semplificazione e certezza voluta dal legislatore. ✅ Equilibrata, poiché tutela il principio di affidamento reciproco tra coniugi che scelgono di definire consensualmente la separazione e il divorzio.
⚖️ Conclusioni: La sentenza del Tribunale di Milano del 18 dicembre 2024 rappresenta un importante punto di riferimento per i professionisti del diritto di famiglia e per tutti coloro che operano nell’ambito della giustizia consensuale. Conferma che, nei procedimenti di separazione e divorzio su domanda congiunta, il consenso prestato con la sottoscrizione del ricorso è vincolante e non può essere eevocato unilateralmente, salvo ipotesi eccezionali. Si tratta di un passo avanti verso una giustizia più efficiente, lineare e rispettosa della volontà concordemente espressa dalle parti, valorizzando la scelta condivisa come espressione di autodeterminazione e di responsabilità genitoriale.
(Armando Cecatiello, Avvocato a Milano, specializzato in diritto di famiglia, divorzista, matrimonialista, penalista minorile).
