CONTINUAZIONE: CALCOLO DELLA PENA VA FATTO PER OGNI SINGOLO REATO

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QUESTIONE DI DIRITTO:

✅  “Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piĂą grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa determinarlo unitariamente”

 PRINCIPIO DI DIRITTO:

âś… L’obbligo di motivazione nel determinare la pena per il reato continuato” – Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali – sentenza del 24 dicembre 2021 – n. 47127L’autonomia dei reati satellite si salda all’obbligo di motivazione, che accede all’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell’esercizio (art. 132, primo comma, cod. pen.).  Ove, pertanto, riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piĂą grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite”

✅  Mentre nel cumulo materiale la pena unica da applicare ai sensi dell’art 73 c.p. è costituita dalla somma aritmetica delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati, nella continuazione l’aumento di pena si riferisce complessivamente a tutti i reati cosiddetti satelliti, sicchĂ© detto aumento non deve analiticamente essere determinato per ciascuno di essi. ( Cass. Pen. V Sezione del 14.03.1979, n. 25909)

✅  In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. (Cass. Pen. I Sezione del 25.09.2019, n. 39350)

✅  In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma 1 c.p., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali). (Cass. Pen. V Sezione del 19.11.2000, n. 32511)

✅ In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 c.p. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entitĂ  dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma 2, c.p., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (Cass. Pen. I Sezione del 12.01.20121 n. 800)

✅  In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all’entitĂ  dell’aumento ex art. 81 c.p. ( Cass. Pen. III Sezione del 15.01.2018, n. 1446)

✅ In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all’entitĂ  dell’aumento ex art. 81 c.p., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per medesime fattispecie di reato. ( Cass. Pen. VI Sezione del 14.11.2016 n. 48009)

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