TRIBUNALE UNICO PER LA FAMIGLIA: UNA RIFORMA TANTO ATTESA DI Valeria MONTARULI

📌Una riforma lungamente attesa: un tribunale unico per la famiglia e per i minori Valeria Montaruli.
✅ In data 9 settembre 2021, in sede di esame del ddl AS 1662, è stata approvata in Commissione Giustizia del Senato una riformulazione dei subemendamenti relativi all’istituzione del ‘Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie’, anche sulla base del dibattito svoltosi nella Commissione ministeriale presieduta dal prof. Luiso. La discussione in Aula, avviata nella seduta del 16 settembre u.s., è proseguita il 21 settembre u.s., data di approvazione del testo che necessita di ulteriore passaggio alla Camera. Dal punto di vista metodologico, alla luce del carattere strutturale della riforma, per la quale è previsto come termine per l’attuazione il 2024, non può non manifestarsi sorpresa per la sua presentazione come ‘riformulazione di subemendamenti’, in limine rispetto alla votazione in aula della Riforma sul processo civile. Ciò non ha consentito un’adeguata riflessione sul merito del testo, anche attraverso l’ascolto degli operatori del settore.  ⚖️ L’istituzione di un tribunale unico per la famiglia e per i minori è oggetto di condivisione e di riflessione da molti anni, in modo da porre rimedio alle rilevanti criticità nascenti dalla frammentazione delle competenze tra diverse autorità giudiziarie. Come pure, va vista positivamente l’istituzione di un ufficio autonomo di Procura. Sarebbe, anzi auspicabile prevedere di dotarlo della componente onoraria . Tuttavia, restano importanti criticità che si riassumono brevemente e sulle quali sollecitiamo un confronto costruttivo. ✅   La rigida suddivisione tra la sezione distrettuale, che opera in forma prevalentemente collegiale e con la presenza dei giudici onorari (salvo che per le competenze monocratiche previste in sede penale) e le sezioni circondariali, che operano in composizione monocratica e senza l’apporto dei giudici onorari, ripropone le rilevanti difformità esistenti tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. In particolare, appare non condivisibile l’attribuzione al giudice monocratico di tutta la materia de potestate, comprensiva dei procedimenti relativi a fattispecie gravissime e tali da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché l’assunzione di provvedimenti incisivi e urgenti ai sensi dell’art. 403 c.c., come gli allontanamenti dei minori. Questa soluzione, che priva il giudice delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, si tradurrà inevitabilmente nel rischio di assumere decisioni non adeguatamente ponderate, ovvero che, a fronte di situazioni gravissime, non siano adeguatamente incisive. Ne consegue il sostanziale svuotamento delle competenze della sezione distrettuale, diventando essa prevalentemente giudice del reclamo dei provvedimenti della sezione circondariale. Non adeguatamente ponderata appare l’attribuzione al giudice monocratico dei provvedimenti di cui al titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, comprensivi anche della delicata ipotesi degli affidamenti etero – familiari, che nella prassi, normativamente recepita dalla legge n. 173/2015, ben possono trasformarsi in affidamenti  provvisori o ‘a rischio giuridico’, ove venga promossa la procedura di adottabilità, o in adozioni in casi particolari. Si determinerebbe, dunque, una dannosa frattura tra la decisione assunta dal giudice monocratico – si ribadisce in assenza di tutti gli strumenti di cui dispone l’attuale tribunale per i minorenni per formulare il progetto di vita più adeguato al minore – e le attribuzioni del giudice collegiale in sede distrettuale, a composizione mista, competente per la procedura di adottabilità e di adozione. Tale previsione collide con i più recenti orientamenti in tema di rispetto della continuità affettiva. ✅ Non può non segnalarsi l’evidente depauperamento del ruolo dei giudici onorari, il cui apporto viene escluso proprio nella materia de potestate, in cui è fondamentale la formazione multidisciplinare. Questa impostazione si tradurrà inevitabilmente nella lievitazione degli incarichi di CTU, mentre comunque il giudice monocratico è lasciato solo nel delicato processo decisionale, in cui prezioso si rivela, nell’esperienza dei tribunali per i minorenni, l’apporto dei giudici onorari per la valutazione del merito tecnico degli elaborati peritali. Un ulteriore elemento di svalutazione della figura del giudice onorario è la previsione del loro inserimento come componenti dell’Ufficio del Processo, così attribuendo loro una funzione meramente burocratica e servente, snaturando il loro ruolo di portatori di saperi extra – giuridici e di soggetti investiti di una responsabilità decisionale. ✅ Sul rito, seppure apprezzabile è l’intento di razionalizzazione dei riti perseguito, tuttavia, dalla lettura dei principi di delega, appare palese che il rito unico sia stato disegnato soprattutto avendo in mente le caratteristiche e le esigenze insite nei procedimenti in materia di famiglia, la cui ottica è essenzialmente quella di comporre un contenzioso tra le parti genitoriali, e nei quali ampio rilievo hanno le questioni relative agli aspetti patrimoniali. Nell’ottica di una piena tutela dell’interesse del minore nei giudizi de potestate, non appare, in particolare, condivisibile la previsione, nascente dall’adeguamento degli stessi alle caratteristiche dei riti in materia di famiglia, che i provvedimenti urgenti siano adottati in forma monocratica. Tale previsione è assolutamente incompatibile con le esigenze insite nei procedimenti minorili, in cui valore fondamentale e irrinunciabile è la collegialità e la specializzazione del giudice, anche legata alla multidisciplinarietà garantita dalla presenza dei giudici onorari. Ciò vale a maggior ragione in relazione ai provvedimenti urgenti, relativi per lo più a ipotesi di allontanamento del minore e relative alla sua messa in sicurezza,  che impongono delicate decisioni che incidono profondamente sul vissuto familiare e del minore. Si determinerebbe, conseguentemente, il già paventato rischio di mancata o non adeguatamente ponderata assunzione di tali provvedimenti, con grave pregiudizio per i minori e per le famiglie. ✅ Si segnala, infine, che la corretta attuazione di una riforma ordinamentale così imponente non può realizzarsi senza un notevole impegno di spesa, che consenta di provvedere alle seguenti innovazioni. 📌aumento della pianta organica dei magistrati, nonché degli organici del personale amministrativo e di cancelleria, che allo stato presentano notevoli carenze; 📌 nuovi spazi logistici, in quanto gli spazi oggi a disposizione dei tribunali per i minorenni e dei tribunali ordinari sono insufficienti; 📌 un forte processo di digitalizzazione dell’istituendo tribunale. Senza un’adeguata revisione dell’attuale organizzazione delle competenze in materia di persone, famiglie e minori e degli uffici giudiziari, la riforma non può produrre i risultati auspicati, ma anzi si corre il rischio di una dispersione del sapere specialistico comunque maturato dai giudici specializzati nel corso degli anni. (Fonte: Giudicedonna.it – Anno 7 Numero 2/2021www.giudicedonna.it)

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

Avv. Angelo RUBERTO, Fondatore ed Editore del Blog. Fondatore ed Amministratore dei gruppi WhatsApp “Alma Doctorum” ed “Alma Avvocati”. Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense” (www.retenazionaleforense.eu) ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati