ARTICOLO 348 DEL CODICE PENALE: INTERVENTO DELLA CASSAZIONE

SUL REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO Corte di Cassazione sezione VI penale. Sentenza 9 luglio 2021, n. 26294
A cura dell’avv. Cristina Perozzi, Referente Scientifico dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”
⚖🔴⚖🔴⚖

La normativa che disciplina la materia dei centri di assistenza fiscale e dei servizi di consulenza del lavoro affidati alle cooperative delle imprese artigiane e delle piccole imprese non consente di ricondurre l’attività di consulenza del lavoro svolta dai predetti centri nella fattispecie di reato prevista dall’art. 348 c.p., non essendo richiesta per tale attività l’iscrizione all’albo speciale dei consulenti del lavoro. La diversa interpretazione seguita dalla Corte di appello non appare corretta perchè opera una indebita riduzione degli spazi di autonomia che la legislazione in materia assegna alle piccole imprese ed alle imprese artigiane con l’evidente intento di agevolare dette categorie produttive al fine di ridurre i costi di gestione dei relativi servizi. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l’imputato ha svolto le contestate attività di consulenza del lavoro come titolare di un Centro Servizi terziario (CTS), costituito in forma di società in accomandita semplice, facente capo all’associazione ALAR che fornisce servizi solo alle piccole imprese associate, sia in quanto centro di assistenza fiscale (CAF imprese) abilitato D.M. Finanze n. 164 del 1999, ex art. 11, e sia in quanto centro di servizio di associazione di categoria legge n. 12 del 1979, ex art. 1, comma 4. Dalla lettura delle disposizioni richiamate si evince chiaramente che gli adempimenti previdenziali e assistenziali dei lavoratori delle imprese associate, possano essere curati da centri di servizio istituiti dall’associazione di categoria, senza che rilevi la natura del rapporto di lavoro che intercorre tra i soggetti incaricati di svolgere dette attività e le associazioni di categoria. La legge n. 12 del 1979, art. 1, comma 4, prevede, infatti, una deroga alla esclusiva attribuzione a consulenti del lavoro iscritti al relativo albo, ammettendo che tali mansioni con riguardo alle piccole imprese ed alle imprese artigiane possano essere gestite da parte delle cooperative cui aderiscono le predette categorie di imprese che possono così delegare gli adempimenti in materia del lavoro a proprie cooperative, le quali a loro volta possono avvalersi sia di consulenti del lavoro e sia di altro personale comunque qualificato, selezionato sotto la propria responsabilità e che opera sotto il controllo di dette associazioni. La citata legge n. 12 del 1979, medesimo art. 1, comma 4, fa un’eccezione per le piccole imprese e quelle artigiane che possono organizzarsi in cooperative per gestire, attraverso delle associazioni di categoria, gli adempimenti in materia fiscale e di lavoro, tramite centri di servizi gestiti da dette associazioni, o tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) istituiti sempre da tali associazioni D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, ex art. 11, che ne regola le forme di costituzione. La surrichiamata disposizione della legge professionale dei consulenti del lavoro stabilisce, infatti, testualmente al comma 4 che “Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni”. Giova anche considerare che secondo la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta; sentenza n. 243 del 2 marzo 1999), è pacificamente ammesso che le piccole imprese possano, ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1, comma 4, affidare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, anzichè ai consulenti del lavoro, ai servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Quanto alle forme organizzative, il citato D.M. n. 164 del 1999, art. 11, prevede che dette cooperative di imprese e le relative associazioni che abbiano istituito un Centro di assistenza fiscale (CAF), possano per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni. Nel caso in esame tali condizioni risultano pacificamente osservate. E’ la legge stessa che ammette che dette attività possono essere svolte o da centri di servizi che sono gestiti direttamente dalle associazioni con propri dipendenti o da società di servizio costituite per tale scopo dalle stesse associazioni di categoria, senza che sia richiesto che i soggetti adibiti a tali servizi siano consulenti del lavoro, ossia soggetti iscritti nell’albo di cui alla L. n. 12 del 1979, art. 8. I centri di servizio gestiti dalle associazioni attraverso la costituzione di società di servizio quindi non devono obbligatoriamente avvalersi di consulenti del lavoro iscritti all’albo. Quel che rileva è solo che tali servizi siano svolti per le sole imprese artigiane o piccole imprese associate, trattandosi di una deroga al regime obbligatorio dell’albo professionale che non ammette ovviamente ampliamenti nella gestione dei servizi di consulenza che non possono essere svolti per imprese diverse da quelle associate e rappresentate dalle cooperative di categoria ma per le sole tipologie di impresa considerate dalla legge (piccole imprese ed imprese artigiane). In ordine alla forma societaria, ove si tratti di centri istituiti da una associazione che abbia a sua volta provveduto a costituire un CAF, non deve confondersi la forma societaria prescritta per la costituzione del CAF (D. L.vo 9 luglio 1997, n. 241, ex art. 33, comma 1, in base al quale è richiesta la forma di società di capitali) con la forma organizzativa richiesta per le società di servizio che operano per conto del CAF. Per quest’ultime il D.M. n. 164 del 1999, art. 11, cit., norma regolamentare attuativa della normativa di settore Decreto Legge  n. 241 del 1997, ex art. 40, prevede che dette società di servizio siano controllate dalla associazione di categoria, ma non impone alcuna forma societaria, sempre che operino nell’ambito dell’organizzazione del CAF autorizzato, costituito nella forma di una società di capitali. Pertanto, la responsabilità dell’attività svolta dalle società di servizio, così strutturate, ricade direttamente per legge sul CAF e di conseguenza sulla società di capitali istituita a tale fine, e ciò anche se il singolo operatore che cura l’attività di consulenza fiscale e del lavoro per conto del centro di servizi sia socio di una società di persone e non già dipendente dell’associazione. Il controllo della società di servizio è assicurato attraverso la previsione che il socio di maggioranza sia la stessa cooperativa che ha istituito il CAF. Mentre la responsabilità del CAF-società di capitale, che si avvale delle società di servizio dislocate sul territorio, deriva direttamente dalla normativa di legge (D.M. n. 164 del 1999, ex art. 1, comma 2) e prescinde dall’entità del capitale sociale della società di servizi, che potendo essere anche una società di persone non assume rilievo ai fini della garanzia patrimoniale che grava in via diretta sul Caf, che, invece, in quanto costituito in forma di società di capitale è soggetto alla normativa più rigorosa posta a tutela della garanzia patrimoniale per i debiti societari. Per quanto sopra esposto, non può essere accolta ma deve anzi essere qui disattesa e superata anche la diversa interpretazione seguita nell’unico ed isolato precedente di legittimità (Sez. 6, n. 97256 del 21/02/2013, Trovanelli, Rv. 254591), che aveva affermato il principio opposto secondo cui “sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un’associazione di categoria, cui la L. n. 12 del 1979, art. 1, comma 4, eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria” In conclusione, l’unico spazio per ravvisare il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro in questo ambito rimane quello ristretto alla diversa casistica della utilizzazione di tale sistema operativo oltre l’ambito delle piccole imprese e le imprese artigiane associate. Nel caso di specie, non essendovi alcuna questione sotto tale specifico profilo circa l’ambito di operatività del Centro di Servizio Territoriale Alar, facente capo all’odierno ricorrente, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. (Fonte: Pagina Facebook di Rete Nazionale Forense”) 
/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

Avv. Angelo RUBERTO, Fondatore ed Editore del Blog. Fondatore ed Amministratore dei gruppi WhatsApp “Alma Doctorum” ed “Alma Avvocati”. Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense” (www.retenazionaleforense.eu) ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati