RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E STRUMENTI ALTERNATIVI

Il sistema giudiziario sostiene il funzionamento dell’intera economia. L’efficienza del settore Giustizia è condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per un corretto funzionamento del mercato”. Si sviluppano a partire da questo assunto tutti gli interventi, indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per “riportare il processo italiano a un modello di efficienza e di competitività”.  Pubblicata la relazione finale della Commissione nominata dal Ministro Marta Cartabia e,  presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso. La Commissione era incaricata di procedere all’elaborazione di dei progetti di riforma della giustizia civile e, le proposte  dovevano essere pronte per il 23 aprile. BASE DI LAVOROPartendo dal disegno di legge già all’esame del Parlamento, il nuovo progetto doveva puntare su organizzazione e innovazione tecnologica, strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti, modelli processuali speciali. Obiettivo: ridurre i tempi del processo per garantire la certezza del diritto.

NOVITA’ CONTENUTE NELLA RELAZIONE – ECCO LE PROPOSTE DI INTERVENTI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE E DI STRUMENTI ALTERNATIVI:
Fra di esse, in materia di mediazione, figura il «proposito di incrementare e semplificare il regime degli incentivi economici e fiscali» ((lettere a)-d).
In particolare, il principio di delega si propone di rafforzare e semplificare gli incentivi già contemplati agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in parte non attuati.
a) Aumento da 50.000,00 a 100.000,00 euro il limite del valore entro il quale il verbale di accordo in mediazione può beneficiare dall’esenzione da imposta di registro.
b) Incentivo per la procedura di riconoscimento del credito d’imposta prevista all’art. 20 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, che dovrà essere semplificata ed estesa alle spese di assistenza dell’avvocato in mediazione e alle stesse spese di mediazione.
c) Rimborso parziale o totale del contributo unificato già corrisposto dalle parti, a seguito di una mediazione conclusa con successo relativa alla causa in corso.
d) Riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale nella procedura di mediazione per gli aventi diritto.
e) Introduzione del rimborso, anche sotto forma di credito d’imposta, agli organismi di mediazione per le prestazioni svolte a favore dei soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio.
f) Indennità calmierata sulla base del valore della lite per lo svolgimento del primo incontro effettivo che possa essere totalmente deducibile come credito d’imposta e di conseguenza gratuito per le parti, al fine di produrre un duplice vantaggio: che il primo incontro con il mediatore si svolga effettivamente a fronte di un’indennità calmierata e totalmente deducibile dalle parti come credito d’imposta; che, a seguito del primo incontro, le parti possano decidere se proseguire volontariamente con ulteriori incontri di mediazione.
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Redazione

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