“Occorre pertanto, preso atto dell’illegittimità della risoluzione del rapporto, condannare il Ministero resistente, esclusa la possibilità di ripristinare il rapporto a termine, ormai scaduto:
a) ad attribuire al ricorrente, nelle graduatorie del predetto Istituto di terza fascia per il personale A.T.A., l’integrale punteggio di servizio pari a punti 11,35 per il profilo di assistente amministrativo e punti 19,80 per il profilo di collaboratore scolastico, con riconoscimento ai fini giuridici del periodo di lavoro svolto e di quello che avrebbe svolto dal 17.9.2018 al 30.6.2019 e con inserimento nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, per il periodo di validità dell’anno scolastico 2019/2021, come da domanda;
b) a pagare una somma pari alle retribuzioni non percepite dall’8.1.2019 al 30.6.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di credito risarcitorio) dal dovuto al soddisfo.
c) La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza con il Ministero per la fase di merito; spese compensate per la fase cautelare per il difetto del requisito dell’urgenza.
P.Q.M. Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta il diritto del ricorrente all’attribuzione, nelle graduatorie del predetto Istituto di terza fascia per il personale A.T.A., dell’integrale punteggio di servizio pari a punti 11,35 per il profilo di assistente amministrativo e punti 19,80 per il profilo di collaboratore scolastico, con riconoscimento ai fini giuridici del periodo di lavoro svolto e di quello che avrebbe svolto dal 17.9.2018 al 30.6.2019 e con inserimento nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, per il periodo di validità dell’anno scolastico 2019/2021, come da domanda;
condanna parte resistente a provvedere in tal senso e a pagare una somma pari alle retribuzioni non percepite dall’8.1.2019 al 30.6.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di credito risarcitorio) dal dovuto al soddisfo;
condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese del giudizio di merito”.
Avv. Giuseppe Versace ( Presidente – Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale – A.D.S.)