IMBARCAZIONE DA DIPORTO: DIRITTO DI RITENZIONE

Lo Studio del professor Stefano Zunarelli di Bologna ha assistito un cliente proprietario di un natante che è stato rimosso dal relativo posto barca e collocato presso il rimessaggio della società sub concessionaria della gestione di un porticciolo ligure, al fine di ottenere il pagamento di presunte spese di ormeggio. Il gestore rifiutava la restituzione spontanea dell’imbarcazione sostenendo di aver agito in forza del diritto di ritenzione di cui agli articoli 2761 e 2756 del codice civile.

 Il diritto di ritenzione: Il diritto di ritenzione è uno speciale strumento di tutela del credito che conferisce al creditore l’eccezionale facoltà di trattenere presso di sé i beni consegnatigli dal debitore, al fine di indurlo allo spontaneo adempimento.  A seguito dell’esercizio della ritenzione – e in ipotesi di perdurante inadempimento – il creditore è infatti legittimato, attraverso un particolare procedimento, a vendere i beni ritenuti al fine di soddisfare il proprio credito e gli interessi maturati. La normativa sopra richiamata costituisce una deroga al divieto di “farsi giustizia da sé”, conferisce al creditore un importante strumento persuasivo e rappresenta una modalità di recupero del credito alternativa rispetto all’esecuzione forzata. La ritenzione, infatti, può essere esercitata a prescindere dal preventivo ottenimento di un titolo esecutivo e consente al creditore di conseguire, in via stragiudiziale, quanto dovuto in tempi rapidi e con costi contenuti. Deve tuttavia evidenziarsi che il diritto di ritenzione non è riconosciuto indiscriminatamente ad ogni creditore, bensì è esercitabile eccezionalmente e tassativamente dai soli mandatari (tra i quali, ad esempio, gli spedizionieri), vettori, depositari di beni e dai soggetti titolari di crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili. In tutti gli altri casi, il creditore che trattenga presso di sé la cosa altrui senza averne diritto potrebbe commettere un illecito ed essere così perseguibile per il reato di appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale).

La tesi dello Studio e la decisione del Tribunale:  Il Tribunale di La Spezia, pertanto, nel caso di specie ha analizzato, quale questione giuridica, se, nell’ambito di un contratto di ormeggio, il gestore di un porticciolo sia astrattamente legittimato a rimuovere forzosamente il natante dal posto barca assegnato e a subordinarne la restituzione al pagamento di presunte spese di ormeggio. Il contratto di ormeggio, infatti, quale contratto atipico, non rientra espressamente in alcuna delle ipotesi tassative che la legge prevede  a fondamento del diritto di ritenzione e, pertanto, è compito del professionista verificare, caso per caso, la presenza di elementi pattizi che permettano di ricondurre il contratto stesso alla disciplina di un accordo tipico. In particolare, la giurisprudenza di merito e di legittimità sono ormai unanimi nel ritenere che il contratto di ormeggio sia essenzialmente assimilabile al contratto di locazione e, solo in casi eccezionali e in presenza di chiare obbligazioni di custodia in capo al gestore, al contratto di deposito. Nel caso di specie, il contratto sottoscritto tra le parti non prevedeva in capo al gestore del porticciolo alcun obbligo di custodia dei natanti ivi ormeggiati e, per tale motivo, lo Studio ha sostenuto in giudizio che non potesse ritenersi configurabile in capo al gestore alcun (eccezionale) diritto di ritenzione. Il Tribunale di La Spezia, accogliendo la tesi prospettata, ha dichiarato illegittima la ritenzione effettuata dalla società sub concessionaria della gestione degli ormeggi, condannandola alla restituzione della barca e al pagamento delle spese processuali.  (A cura dell’Avv. Valentina Saviotti ([email protected]) e del Dott. Sebastiano Tosi ([email protected]) Fonte: www.studiozunarelli.com)

Art. 2761 del codice civile: Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto  e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui. I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato ] hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.

Art. 2756 del codice civile: Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili  hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese .  Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa , qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

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Redazione

Avv. Angelo RUBERTO, Fondatore ed Editore del Blog. Fondatore ed Amministratore dei gruppi WhatsApp “Alma Doctorum” ed “Alma Avvocati”. Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense” (www.retenazionaleforense.eu) ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati