VADEMECUM OPERATIVO GIUDIZIO DI APPELLO A CURA DELLA CAMERA PENALE DI BOLOGNA

Legge del 18 dicembre 2020 n. 176/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

 ” Vademecum operativo sul giudizio di appello, anche cautelare, sul procedimento di prevenzione e sulle c.d. impugnazioni telematiche, a seguito della conversione in legge del c.d. “decreto ristori”

Il rapido avvicendarsi di modifiche e novità normative concernenti importanti attività difensive, con particolare riferimento alle modalità di deposito di atti e di celebrazione delle udienze penali, richiedono particolare attenzione da parte dell’Avvocato, che è chiamato a nuovi e rilevanti incombenti la cui inosservanza ha conseguenze rilevanti sul concreto svolgimento del diritto di difesa. A tal proposito, abbiamo ritenuto utile proporre un prospetto schematico di tali novità normative, con particolare riferimento al giudizio di appello – anche cautelare – al procedimento di prevenzione e alle c.d. impugnazioni telematiche–, al fine di fornire un agevole supporto nel percorso interpretativo delle stesse, spesso reso tortuoso dalla formulazione letterale delle norme, non sempre dotate della necessaria chiarezza. Ribadiamo ovviamente la nostra posizione sulla irrinunciabilità dei principi di immediatezza ed oralità nel processo penale, segnalando la necessità che si torni quanto prima alle modalità di celebrazione delle udienze penali con le forme delineate nel codice di procedura penale, le sole che possano dirsi pienamente rispettose dei diritti di difesa e delle garanzie costituzionali del Giusto Processo.

QUADRO NORMATIVO

Il 25 dicembre 2020 è entrata in vigore la L. 176/2020. Di interesse ai nostri fini sono gli artt. 231 , 23- bis e 24. La normativa ha validità sino a tutto il 31 gennaio 2021 salvo proroghe (molto probabili).

IL GIUDIZIO PENALE DI APPELLO

  1. L’appello “cartolare

La “trattazione scritta” ex art. 23-bis comma 1 L. 176/2020 è divenuta, come detto, la regola di svolgimento dell’appello penale nell’attuale fase pandemica (a tutto il 31.1.2021).

Questi, schematicamente, i passaggi più rilevanti

  1. il Procuratore Generale formula le conclusioni con atto scritto trasmesso alla cancelleria del giudice entro il decimo giorno precedente l’udienza;
  2. la cancelleria, a sua volta, trasmette le conclusioni immediatamente ai difensori delle parti, i quali entro il quinto giorno precedente l’udienza possono presentare le conclusioni con atto scritto trasmesso secondo le (obbligatorie) modalità introdotte dall’art. 24 della L. 176/2020, con inoltro della istanza alla cancelleria della Corte di Appello di Bologna a mezzo PEC ([email protected]), che dovrà contenere il seguente oggetto: a) sezione di riferimento; b) udienza di riferimento; c) RG App.; d) soggetto di riferimento (quindi, ad es. imputato o parte civile); e) contenuto della istanza (ad. es.: memoria scritta);
  3. la Corte decide in camera di consiglio e fa comunicare il provvedimento assunto alle parti (art. 23 bis comma 3 L. cit.).

Con riguardo all’invio al difensore delle conclusioni scritte del P.G. si ritiene importante riportare il relativo punto delle Linee guida della Corte di Appello di Bologna concernente eventuali ritardi di trasmissione: “…

5.2) Se, per qualsiasi motivo, la cancelleria comunica in ritardo le conclusioni scritte del P.G., si conviene che non saranno considerate tardive le conclusioni scritte delle parti private se comunque depositate entro il 5° giorno successivo alla comunicazione – fatta dalla cancelleria, ex art. 23 comma 2 – delle conclusioni del P.G.; ciò vale anche per la nota spese del difensore di imputato ammesso al G.P…” (cfr. Linee guida CdA, in allegato – cfr. all.to n. 1)

  1. L’appello “orale

PER IL DIFENSORE: Il Difensore che intenda fare richiesta di discussione orale deve presentare l’istanza entro quindici giorni liberi (dunque sedici giorni prima) ex art. 23 bis comma 4 L. 176/2020, con inoltro della istanza alla cancelleria della Corte di Appello di Bologna a mezzo PEC: [email protected]

che dovrà contenere il seguente oggetto: a) sezione di riferimento; b) udienza di riferimento; c) RG App.; d) soggetto di riferimento (quindi, ad es., imputato o parte civile); e) contenuto della istanza (richiesta di trattazione orale).

 PER L’IMPUTATO: L’imputato può chiedere, per il tramite del difensore, la discussione orale della causa nei termini appena indicati (art. 23 bis comma 4 ultima parte L. 176/2020). Fanno naturalmente eccezione i processi con imputati detenuti a qualsiasi titolo: ai sensi dell’art. 23 comma 4 L. 176/2020 “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”.

  1. c. L’appello del Pubblico ministero e della parte civile: Se l’appello è stato proposto dal pubblico ministero e/o dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova (art. 603 comma 3 bis c.p.p.) l’udienza si celebrerà secondo le regole tradizionali, con udienza orale e pubblica, con notifica alle parti dell’avviso ex art. 601 comma 5 c.p.p. A tal proposito va ricordato che l’art. 23 bis comma 1 della L. 176/2020 deroga alla disciplina transitoria (ne è chiaro indice l’inciso: “fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”). Devono considerarsi non ricompresi nella trattazione orale (e dunque ricadenti nella disciplina dell’appello “cartolare”) gli atti di appello del pubblico ministero e della parte civile che devolvano alla cognizione del giudice di appello questioni diverse da quelle attinenti alla valutazione della prova (come, ad esempio, quelle relative alla pena, ovvero, per la parte civile, questioni concernenti la quantificazione del risarcimento del danno).
  2. Quando a fare richiesta di discussione orale è soltanto una parte: Nel caso di richiesta di trattazione orale formulata da una sola delle parti processuali, il processo si svolge in forma orale per anche per le parti che non hanno formulato analoga richiesta, che non possono opporsi. Eventuali conclusioni scritte inviate in cancelleria varranno come mere memorie, e non potranno essere fatte valere ai fini della liquidazione della fase della discussione in caso di difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Di rilevante interesse operativo per la trattazione dei processi in appello è anche quanto previsto ai punti 6.1 e 6.2 delle già citate Linee Guida della Corte di Appello di Bologna (cfr. all. n. 1) che, per comodità, si riportando qui di seguito: “…

6.1) Scaduto il termine perentorio per la formulazione della richiesta di trattazione orale o di comparizione personale dell’imputato, il Presidente forma un aggiornamento del ruolo di udienza in cui annota i procedimenti che saranno trattati in forma orale, indicando a margine degli altri (trattati in forma camerale ex art. 23 co. 1) eventuali note o rilievi in in ordine alla sua sommaria deliberazione di inammissibilità di richiesta tardiva/irrituale. Tale ruolo aggiornamento è depositato – per via telematica – in cancelleria; la cancelleria provvede alla sua immediata pubblicazione sul sito internet ufficiale della Corte (www.giustizia.bologna.it)

6.2) Le richieste di trattazione orale proposte oltre i termini perentori ed in forme diverse da quelle previste dalla legge (in particolare le istanze personali dell’imputato, anche se fatte con dichiarazione all’ufficio matricola del carcere oppure all’autorità di P.G. che controlla la esecuzione di una misura custodiale domiciliare o non custodiale), potranno comunque essere valutate in udienza dal collegio giudicante, che pronuncerà, se vi è contestazione, ordinanza con cui accoglie oppure dichiara inammissibile la richiesta. Se il difensore è comparso per errore il presidente lo congeda. Se è comparso per contestare il rito adottato può interloquire…”.

  1. Procedimenti cautelari (appello ex art. 310 c.p.p.) e per l’applicazione di misure di prevenzione (artt. 10 e 27 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) Rilevante novità della legge di conversione (art. 23-bis comma 7 L. cit.), che non era prevista dal decreto Legge, riguarda l’estensione del regime pandemico anche ai procedimenti per le misure di prevenzione e agli appelli cautelari: in quest’ultimo caso, l’istanza di discussione orale deve essere presentata cinque giorni liberi prima dell’udienza, a pena di decadenza. ***

Si invitano tutti i Colleghi a leggere attentamente tali linee guida (qui riportate in allegato e pubblicate, anche sul sito internet della Camera Penale https://www.camerapenalebologna.org/2020/12/29/corte-dappello-di-bologna-decisione-dei-giudizi-penali-di-appello-exart-23-d-l-149-20-linee-guida/), in cui sono dettagliatamente indicate le modalità per la presentazione di atti e per la celebrazione dei giudizi di appello nell’attuale fase pandemica, anche con riguardo gli aspetti connessi ad attività svolta nell’interesse di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

LA DISCIPLINA PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI DI IMPUGNAZIONE NEL PERIODO EMERGENZIALE

La norma di riferimento è l’art. 24, che prevede una disciplina ad hoc per le c.d. impugnazioni telematiche.

Ed in particolare:

  1. 24, comma 6-bis: fermo quanto previsto per le impugnazioni “ordinarie” dal codice di procedura penale agli artt. 581 (sulla forma dell’impugnazione), 582 comma 1 (sulla presentazione dell’impugnazione) e 583 (sulla spedizione mediante telegramma o per raccomandata dell’atto di impugnazione), “quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4” (e dunque file pdf ottenuto tramite la trasformazione di un documento di testo) “contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale»; 1.1 Se il messaggio PEC eccede la dimensione massima stabilita (fissato in 30 MB): è espressamente previsto che “il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata”, e che “il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”.

Si tratta di elementi necessari, previsti a pena di inammissibilità.

  1. 24, comma 6-ter (norma introdotta solo in sede di conversione): l’impugnazione deve essere trasmessa tramite PEC dall’indirizzo del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. In tal caso NON si applica la disposizione di cui all’art. 582, comma 2, c.p.p. (che consente il deposito dell’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui si trovano le parti private o i loro difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, o davanti ad un agente consolare all’estero).

L’inosservanza di tale modalità è sanzionata con la INAMISSIBILITA’ dell’atto di impugnazione.

  1. 24, comma 6-quater: con le stesse modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter e nei termini previsti dal Codice di rito, possono essere proposti in sede di impugnazione anche “i motivi nuovi e le memorie”.
  2. 24, comma 6-quinquies, prevede:

4.1 le disposizioni sopra citate relative alla sottoscrizione (6-bis), trasmissione (6-ter) e proposizione di nuovi motivi e memorie (6-quater) “si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354” (opposizioni all’archiviazione, alle opposizioni a decreto penale di condanna, all’opposizione in sede esecutiva per il caso in cui vi sia dubbio sull’identità fisica del condannato e a tutti i reclami previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario);

4.2 la possibilità di procedere al deposito telematico delle impugnazioni anche per quanto riguarda le richieste di riesame e di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali (artt. 309, 310 e 324 c.p.p.), disponendo tuttavia che, in tali casi, “l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale” (ovvero del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata di corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata).

CRITICITA’ INTERPETATIVE ED APPLICATIVE: è stato osservato che il riferimento al tribunale di cui all’art. 309, comma 7, c.p.p. riguarda le sole misure cautelari personali, mentre per le misure cautelari reali il riferimento deve essere quello dell’art. 324, comma 5, c.p.p. (che individua, come noto, la competenza in capo al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, ossia al Tribunale circondariale e non a quello distrettuale). Così risulta non chiaro a quale ufficio occorrerà far riferimento in caso di riesame reale proposto mediante impugnazione telematica, ovvero se a quello indicato dall’art. 324, comma 5, c.p.p. (cui sono indirizzate le impugnazioni “cartacee”), o a quello indicato dall’art. 24, comma 6-quinquies, D.L. n. 137/2020 (a cui dovrebbero essere indirizzate tutte e indistintamente le impugnazioni “telematiche”). Al fine di evitare qualsiasi rischio di dichiarazione d’inammissibilità del gravame, è preferibile al momento, in attesa di interventi chiarificatori, scegliere la strada della impugnazione “tradizionale” in caso di misure cautelari reali.

  1. Art. 24, comma 6-sexies: cause di inammissibilità delle impugnazioni telematiche. Secondo la norma, nel caso di proposizione dell’atto di impugnazione tramite PEC ai sensi del comma 6-bis, L’IMPUGNAZIONE È INAMMISSIBILE:
  2. quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
  3. quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale;
  4. quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;
  5. quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
  6. quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.
  7. Art. 24 comma 6-septies: conseguenze della violazione delle previsioni al precedente comma 6-sexies. “Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (e dunque il giudice a quo, n.d.r.) dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato”. La previsione che sia il Giudice a quo a dichiarare la inammissibilità dell’atto ha come diretta conseguenza la immediata esecuzione della sentenza o della ordinanza impugnata.

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