INTERCETTAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TRA AVVOCATO E ASSISTITO

ESPOSTO AL PROCURATORE GENERALE E AL CSM, SUL TEMA DEL DIVIETO DI INTERCETTAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TRA AVVOCATO E ASSISTITO.

Preso atto dell’esposto della collega Roberta Boccadamo, socia della nostra Camera Penale, con il quale viene segnalato il grave episodio compiuto nel corso delle indagini dalla Procura della Repubblica di Genova, ove il PM, pur nella consapevolezza che la Collega fosse il difensore dell’indagato, non ha esitato a utilizzare, nella richiesta di misura cautelare al gip, illecite intercettazioni di conversazioni tra costei e il proprio assistito;

considerato che, al fine di sdoganare la captazione, gli organi inquirenti hanno immotivatamente indicato la Collega Boccadamo come “la compagna” dell’indagato omettendone la qualità di difensore dello stesso;
considerato poi che Il Gip, del tutto incredibilmente e senza svolgere la funzione di filtro che è propria del suo ufficio, ha riportato testualmente nell’ordinanza di custodia cautelare il contenuto dell’illecita captazione;
considerato che, a fronte della richiesta di distruzione delle intercettazioni prospettata dalla collega con apposita istanza, il PM ha risposto che “in questa fase processuale (indagini ndr) e salva la valutazione sulla utilizzabilità, non è possibile procedere alla distruzione della documentazione delle intercettazioni”, trincerandosi dietro il formalismo della differenza tra procedimento e processo, glissa sul fatto che, prima che inutilizzabili, tali intercettazioni sono vietate dalla legge;
evidenziato che i fatti, la cui gravità è così palese da non richiedere alcun commento, pregiudicano la funzione del difensore nel procedimento penale, sia perché nella fase delle indagini si è captato il colloquio difensore-assistito da parte della PG in macroscopica violazione del divieto di cui all’art. 103, comma 5, c.p.p., sia perché nella fase della richiesta e dell’emissione della misura, si è proceduto all’utilizzazione del contenuto delle intercettazioni vietate in contrasto con la preclusione probatoria prevista dall’art. 103, comma 7, c.p.p..
constatato inoltre che, nonostante l’ampio dibattito sviluppatosi da tempo in tema di intercettazione di conversazioni tra il difensore e l’assistito (che ha portato la Procura di Roma ad adottare una Direttiva a tutela della riservatezza dei colloqui), tali episodi di ascolto delle conversazioni tra avvocato e cliente continuano a ripetersi con allarmante frequenza nonostante gli espressi divieti di legge;
evidenziato che la reiterazione di tali prassi distorte è frutto di una concezione del processo di carattere “etico” da parte della Magistratura, lontana dall’idea che è propria dello stato di diritto. Tanto premesso Il Direttivo della Camera Penale di Roma all’unanimità dei suoi componenti, riaffermata l’inviolabilità delle conversazioni tra imputato e suo difensore; richiamata la radicale inutilizzabilità delle intercettazioni, effettuate in violazione dei divieti di legge, stigmatizzata la condotta degli uffici giudiziari coinvolti nel caso, ha presentato un esposto al Procuratore Generale presso la Corte della Cassazione ed al Consiglio Superiore della Magistratura perché sia valutata la rilevanza disciplinare del comportamento dei magistrati.
Il Direttivo della Camera Penale di Roma
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Redazione

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