DIRETTIVA EUROPEA: PRESUNZIONE DI INNOCENZA, GRILLINI GIUSTIZIALISTI!|

La DIRETTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, contiene norme norme minime comuni concernenti: a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali; b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e si  alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato. Gli articoli 3 e 4 sono fondamentali e dettano regole in materia di: Articolo 3.  Presunzione di innocenza:  Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.  Articolo 4. Riferimenti in pubblico alla colpevolezza:  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità. 11.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 65/7 2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10. 3. L’obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico. In Italia dai 5 Stelle arriva un no, alla presunzione di innocenza. Enrico Costa, responsabile giustizia di “AZIONE”: “La maggioranza si è sottratta dall’applicare i principi di civiltà giuridica”.  “Il Presidente 5 Stelle della Commissione Giustizia della Camera ha dichiarato  inammissibile l’emendamento di Azione finalizzato a recepire la direttiva europea sulla presunzione di innocenza: ogni pretesto è buono per far imperversare la logica giustizialista che anima questa maggioranza. Come Azione abbiamo infatti presentato un emendamento alla legge europea per adeguare il nostro sistema penale ai contenuti, molto chiari, della direttiva 343 del 2016 sulla presunzione di innocenza, in cui si stabilisce che gli Stati membri debbano adottare ‘le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole‘.  Qualunque osservatore con un minimo di onestà intellettuale potrà notare come questi principi siano, nel nostro Paese, continuamente  disattesi. Anzi, basta una dichiarazione pubblica, una conferenza stampa, un comunicato delle Procure per marchiare a fuoco un indagato, che anche ove fosse assolto (anni dopo, visti i tempi dei processi), non può recuperare la propria immagine. Oggi avremmo avuto l’occasione per intervenire, ma ancora una volta questa maggioranza si è sottratta dall’applicare i principi di civiltà giuridica”.

📌 L’articolo sotto riportato è l’emendamento – ritenuto inammissibile dalla Commissione Giustizia della Camera – con il quale, nell’ambito dell’esame sulle “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, Legge europea 2019- 2020”, si chiedeva di inserire il riferimento ai seguenti principi in tema di presunzione di non colpevolezza (Direttiva UE 2016/343).

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