CORTE DI CASSAZIONE: MEDICO DEL LAVORO, E CERTIFICATO DI IDONEITA’ DEL LAVORATORE

CORTE DI CASSAZIONE – SE IL MEDICO DEL LAVORO (detto  MEDICO COMPETENTE, quando avendone titolo e requisiti professionali definiti dall’art. 38 del decreto legislativo 81 del 2008,  collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi di una azienda ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori) rilascia al lavoratore i certificati di idoneità per la mansione da questi svolta, pur essendo evidente dagli accertamenti eseguiti la presenza di una malattia, che lo condurrà alla morte, QUID JURIS?  La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale con la sentenza con la 21 gennaio – 2 luglio 2020, n. 19856, si è occupato della vicenda e ha ribadito  che sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva tenuta dal medico e il decesso del paziente, quando è accertato che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del malato. In altre parole, il nesso eziologico è sussistente solo nel caso in cui si dimostri che il comportamento alternativo lecito avrebbe impedito o posticipato l’evento infausto, ad esempio, rallentando il decorso della malattia. Tale valutazione deve essere svolta tenendo conto di quale sia la specifica attività che la legge impone al medico. Nella fattispecie in esame, gli ermellini hanno ricostruito il quadro normativo sul ruolo del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria e ne hanno escluso la responsabilità. Secondo i supremi giudici, le argomentazioni della pronuncia gravata sono illogiche ed inconferenti, pertanto, la sentenza viene annullata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE: La Corte di Cassazione  con la sentenza sopra indicata, ha chiarito anche, che il medico competente è chiamato a valutare lo stato di salute del lavoratore esclusivamente in relazione al rischio specifico di svolgere le proprie mansioni. Il medico, nella vicenda all’attenzione della Corte di Cassazione,  era stato condannato per non aver segnalato una patologia di cui era affetto il lavoratore ma non compromettente la sua attività lavorativa: “E’ opportuno precisare che non è prevista alcuna interlocuzione diretta da parte del medico competente nei confronti del medico curante del lavoratore, cosicchè nessun rimprovero a tale titolo può essergli addebitato”.  NORMATIVA: La figura del medico competente è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico  dal DPR 303 del 1956 art. 33 (Visite mediche): “Nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente: a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati; b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute. Per le lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi. L’Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l’accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori. “; aggiornata e precisata dal DPR 320 del 1956 artt. 95-98 circa l’assistenza ai lavoratori esposti a sostanze tossiche o nocive; estesa dal DPR 962 del 1962 art. 2 e dal D.L.vo 277 del 1991 art. 15 a tutte le aziende che esponevano i lavoratori a prodotti e agenti chimici;infine, generalizzata con il decreto legislativo  626 del 1994, art. 3 e 7, in tutte le aziende a rischio (sostituito dal Decreto Legislativo del  9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”). MANSIONI DEL MEDICO COMPETENTE: programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso l’esecuzione della visita medica preventiva e periodica dei lavoratori al fine di escludere la possibilità di inabilità alle mansioni lavorative dello stesso.  Ai sensi del decreto legislativo  81 del 2008,  art. 25, lett a)  il medico competente deve “collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute; programmare ed effettuare la visita medica periodica dei lavoratori al fine di esprimere giudizio di idoneità alle mansioni svolte; fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria; informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno; trasmettere entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitariaesclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio”. DOVERI E COMPITI:  Proteggere la vita e la salute del lavoratore nel rispetto della dignità umana e nel mantenimento dei più alti principi etici; prevenzione e promozione nei luoghi di lavoro, della salute; tutela della comunità e dell’ambiente;  aiutare  i lavoratori a mantenere il posto di lavoro, evitando discriminazioni verso soggetti “fragili.

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