TERRACINA: SEQUESTRATE GIOSTRE IN AMBITO PORTUALE

L’ esercizio dell’ attività di spettacolo viaggiante, in forma itinerante o stabile, necessita di una licenza comunale rilasciata ai sensi dell’ articolo 69 del T.U.L.P.S., nonchè di un permesso di spettacolo rilasciato dall’ Amministrazione comunale competente per territorio. Il personale della Guardia Costiera diretto dal Tenente di Vascello Emilia Denaro, in prima linea nella lotta all’abusivismo sul demanio marittimo e portuale.  Un’autorizzazione illegittima quella rilasciata dal Comune di Terracina al luna park Suffer, sequestrato in ambito portuale dal personale  del locale Commissariato PS e del locale Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera -, supportati dal personale della questura di Latina e dal Nucleo Speciale di Intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.  Sono stati apposti i sigilli alle 33 giostre ed i proprietari e gestori  sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria  con l’accusa di aver occupato arbitrariamente parte del demanio marittimo ovvero,  di aver invaso un ambito demaniale in area portuale e di aver aperto un luna park in assenza delle  prescritte autorizzazioni, ovvero sulla base di un’autorizzazione comunale rilasciata senza il prescritto parere dell’Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo) il parere dell’Agenzia delle dogane, dell’Agenzia del demanio, in assenza dell’Autorizzazione paesaggistica e, dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza,  relativa agli “spettacoli viaggianti”Anche l’area – Piazza Stella Polare – ove sono posizionate le giostre,  è finita sotto sequestro è stata resa inaccessibile. Contestate le violazioni degli articoli 1161 del codice della navigazione, 633 e 633 bis del codice penale e, 681 del codice penale in relazione all’art. 80 del TULPS.  La richiesta di sequestro è stata avanzata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal sostituto Antonio Sgarrella ed,  il provvedimento di sequestro è stato emesso  dal GIP Giuseppe Cario. La vicenda, che ha portato al provvedimento giudiziario,  ha origine il 1 giugno, quando un dirigente del comune di Terracina chiede all’Ufficio Circondariale Marittimo  il prescritto parere di competenza – trattandosi di demanio marittimo portuale  –  per l’installazione di un  luna park, ma rilascia, poi, l’autorizzazione senza attendere i prescritti pareri. L’area in questione è  solo in parte – la maggior parte – demaniale marittima.  Il Giudice per le Indagini Preliminari di Latina nella motivazione del provvedimento di sequestro scrive che non può considerarsi titolo autorizzatorio “una concessione a carattere temporaneo rilasciata il 15 giugno 2020” dallo stesso dirigente comunale “lì dove quindici giorni prima lo stesso dirigente aveva richiesto parere dell’autorità marittima che non risulta rilasciato”.   Sempre nel provvedimento di sequestro,  il GIP scrive: “Illegittima per tali motivi la concessione a carattere temporaneo rilasciata dal dirigente” “in assenza peraltro dei pareri dell’Agenzia delle dogane, dell’Agenzia del demanio, dell’Autorizzazione paesaggistica”. Risulta mancante anche l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza, relativa alla sicurezza degli “spettacoli viaggianti”.  La legge considera spettacoli viaggianti i circhi, i parchi giochi, le attrazioni e gli spettacoli allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso (ad esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici da intrattenimento), classificate per tipologia nell’elenco approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali (Decreto interministeriale 23 aprile 1969 e s.m.i.). Sono considerate attrazioni le singole attività di spettacolo viaggiante comprese nella sezione I dell’elenco interministeriale citato (giostra per bambini, autoscontro, ecc.). Le indagini proseguono per chiarire la vicenda a cura del personale di PG che ha eseguito il provvedimento di sequestro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO AMBITO DEMANIALE:  LEGGE REGIONE LAZIO 27 FEBBRAIO 2020,  N. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”. 

Art. 7 “Riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali”

Art. 7, comma 2 quater legge regione Lazio n. 1 del 20020: Il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio, fatte salve le concessioni riservate allo Stato ai sensi della normativa vigente, nonché le funzioni e i compiti amministrativi delegati ai comuni relativi alle aree del demanio marittimo per finalità turistico e ricreative, il rilascio delle concessioni di cui al presente comma avviene nel rispetto di quanto stabilito dal PUA (Piano di utilizzazione degli arenili) regionale e dai rispettivi PUA comunali. Il comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite;”;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a bis) le funzioni amministrative concernenti la gestione delle infrastrutture insistenti sulle aree portuali lacuali;”.

9. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, relativo alle funzioni delegate ai comuni in materia di porti di competenza regionale, è inserito il seguente: “1 bis. Restano di interesse comunale i porti già classificati di classe IV, nonché le darsene, le aste fluviali appartenenti al demanio marittimo e le specifiche aree portuali residuali senza classificazione”.

NORMATIVA DI PS APPLICABILE: L’installazione ed esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante  (luna park e simili)  sul territorio comunale delle attrazioni, quali ad esempio autoscontro, giostre, circhi soggiace inoltre a:  R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS ; D.L.vo 6 settembre 2011, n.159; Legge 18 marzo 1968 n. 337- Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante; Regolamento Comunale sulle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante e degli spettacoli circensi ; D.M. 18 maggio 2007 – Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

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Redazione

Avv. Angelo RUBERTO, Fondatore ed Editore del Blog. Fondatore ed Amministratore dei gruppi WhatsApp “Alma Doctorum” ed “Alma Avvocati”. Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense” (www.retenazionaleforense.eu) ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati