CARTELLE DI PAGAMENTO: RATEIZZAZIONE E PRESCRIZIONE

Spesso i contribuenti, dopo aver ricevuto avvisi di pagamento, cartelle esattoriali o preavvisi di fermo amministrativo, si recano presso gli sportelli locali dell’agente della riscossione (Equitalia oggi sostituita da Agenzia delle Entrate Riscossione). Gli addetti allo sportello, ancor più spesso, propongono al cittadino di dilazionare i propri debiti nel tempo concordando un piano di rateizzazione. Tali debiti possono avere svariata natura: tributaria, contributiva INPS, ovvero derivante da sanzioni amministrative (es. per violazioni al codice della strada).

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602: L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La domanda di rateizzazione  non è riconoscimento del debito e non impedisce di proporre ricorso avverso la cartella di pagamento/esattoriale.

La Corte di Cassazione , con ordinanza n. 12735 del 26 giugno 2020, ha stabilito che la richiesta di dilazione, nonché la sua accettazione, non costituisce prova della notifica delle cartelle di pagamento né acquiescenza al debito ai fini dell’interruzione della prescrizione.

CASO: Una società di capitali chiedeva la cancellazione dei debiti di diverse cartelle di pagamento tramite l’impugnazione di estratti di ruolo. La CTR accoglieva le ragioni della contribuente, non avendo l’agente della riscossione fornito prova della notifica delle cartelle ma limitatosi solamente a produrre semplici copie delle relate. Inoltre, dichiarava l’intervenuta prescrizione, specificando che la richiesta di dilazione non interrompeva il termine prescrizionale. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione, di contro, ricorrevano in Cassazione per la riforma della sentenza della CTR.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della Riscossione ma, con riferimento all’interruzione della prescrizione e sulla prove della notifica, confermava il precedente orientamento. Sulla dilazione e la non prova della notifica della cartella così si esprime:Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che l’istanza di rateazione avanzata dalla contribuente costituisse acquiescenza, rilevando, altresì, ai fini del decorso del termine di impugnazione, che la presentazione di tale istanza non comportava l’effettiva conoscenza della cartella di pagamento, ben potendo il contribuente richiedere il pagamento rateale per finalità (evitare di subire un’esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono l riconoscimento del debito” (Cass. n. 2197/2015; Cass. 6820/2016; Cass. n. 2279/2016; Cass. n. 3347/2017; Cass. n. 7820/2017; Cass. n. 31484/2019; Cass. n. 31484/2019).

Inoltre, in tema di dilazione e non interruzione della prescrizione ha ribadito che, “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateazione degli importi indicati in cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denuncia, adesione, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatum, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”.

 

 

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Redazione

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