RIZZAGGIO E DERIZZAGGIO MERCI A BORDO DELLE NAVI

Nell’ambito delle operazioni di carico e scarico delle merci dalla nave si eseguono diversi tipi di attività complementari, a bordo e in banchina, quali per esempio: • rizzaggio/derizzaggio – assicurazione del carico alla struttura della nave tramite vincoli (rizze) per impedirne lo spostamento in navigazione • twist handling – posizionamento e rimozione twist-locks • apertura e serraggio dei telai per fuori sagoma • attività correlate alla movimentazione di carichi vari e alla rinfusa. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  dell’Unione Europea del 28 maggio 2020 il Regolamento UE 2020/697 ( che modifica parzialmente il precedente Regolamento UE 2017/352) del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020. L’art. 22 del Regolamento prevede che esso entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU europea. Anche se la sua applicazione, riporta sempre l’art. 22, decorre dal 24 marzo 2019. In sostanza, si tratta di una novità che parte da lontano ma che oggi diventa cogente considerato che il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri. Perché è importante? Tra le misure che introduce c’è anche quella riportata dall’art. 2, comma 2, la quale stabilisce che il rizzaggio e il derizzaggio dei mezzi a bordo di traghetti e dei container è un’operazione portuale e pertanto ogni Autorità di Sistema Portuale (AdSP), che ha messo le operazioni di rizzaggio e derizzaggio tra le operazioni marittime, deve cambiare immediatamente le sue disposizioni in materia. E’ evidente che tutto questo rende ancora più chiaro che la norma sull’autoproduzione deve tenere conto del Regolamento europeo e il MIT, con la sua Direzione generale, deve vigilare affinché sia le AdSP che le Autorità marittime facciano rispettare i contenuti del Regolamento. Visto che la definizione di “movimentazione merci”, riportata all’art.2 comma 2, sta per “operazioni portuali” nella nostra legislazione. Operazioni quindi che sono esclusivamente da intendere come operazioni portuali e non marittime. La questione torna  d’attualità visto che negli ultimi giorni si sta riaccendendo la discussione sul tema dell’autoproduzione. “Quello dell’autoproduzione – dice Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl Liguria – è problema che abbiamo da tanto tempo. Più volte da parte di alcuni armatori c’è stato tentativo di scavalcare la funzione del lavoratore portuale per utilizzare propri marittimi ma il problema va scisso in quelli che sono i due caposaldi della questione: il primo è la salvaguardia del lavoro per quel che riguarda la Compagnia Unica e il secondo è la tutela dei diritti dei lavoratori marittimi, che spesso vengono sfruttati in assoluta inandempienza delle regole di tutela della loro salute”. “Abbiamo spesso visto navi che arrivavano in banchina già completamente derizzate – prosegue Scognamillo – quindi vuol dire che, in navigazione, i marittimi era chiamati a derizzare i mezzi a bordo e questo non è pensabile che venga accettato in una società civile, perché la salvaguardia della salute è il primo fattore da mettere sul piatto della bilancia. Non possiamo pensare che nel 2020 ci sia il coronavirus che uccide e ci siano anche alcuni datori di lavoro, ancorché armatori internazionali, che pensano di poter fare a meno delle regole di tutela della salute dei lavoratori”. AUTOPRODUZIONE: Art. 9 L. 287/90 – «Autoproduzione»: La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un’impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate. 

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