LAVORO AGILE “ SMART WORKING” UN RAPPORTO LAVORATIVO AL CONFINE TRA LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO.

Il lavoro agile  o “smart working”  è una tipologia di lavoro previsto dalla Legge n. 81/2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato). All’art.18 dell’anzidetta normativa, rubricato “Lavoro agile”, si legge “Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita’ e agevolare la conciliazione dei tempi di  vita  e  di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita’ di esecuzione  del rapporto di lavoro subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi e senza precisi vincoli di orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento dell’attivita’ lavorativa. La prestazione lavorativa viene  eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  durata   massima dell’orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,  derivanti  dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro e’ responsabile della sicurezza e  del  buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa.Le disposizioni del presente capo  si  applicano,  in  quanto compatibili, anche nei  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165, e  successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi  dell’articolo  14  della legge 7 agosto 2015, n.  124, e  fatta  salva  l’applicazione  delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli  incrementi  di  produttivita’ ed efficienza del  lavoro  subordinato  sono  applicabili  anche  quando l’attivita’ lavorativa sia prestata in modalita’ di lavoro agile. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”  Lo smart working è  pertanto una tipologia di rapporto di lavoro subordinato, con elementi sui generis, ovvero caratterizzato dall’assenza di vincoli temporali e spaziali e di un’organizzazione volta esclusivamente al risultato, conseguenza di un accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che dovrebbe aiutare il lavoratore per la sua flessibilità organizzativa, per l’utilizzo di strumentazioni che consentono al lavoratore di lavorare in modalità remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone) ma che in realtà lo priva dfi tutte le tutele invece previste per il lavoratore subordinato ordinario che siamo stati abituati a conoscere fino ad oggi.

Ma vediamo in particolare cosa è garantito al lavoratore agile o smart working.  

Ai lavoratori appartenenti a tale categoria viene garantito un trattamento – economico  e normativo – pari ai lavoratori subordinati che eseguono la prestazione con le modalità temporali e spaziali ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella circolare n. 48/2017. Già A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working accedono al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nell’invio dell’accordo individuale dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all’annullamento dell’invio.

 

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