LIBRETTI AL PORTATORE. ESTINZIONE ENTRO 31 DICEMBRE 2018

ll Ministero Economia e Finanze, con il  comunicato n.187 del 22.11.2018, ricorda che per evitare penalità, i libretti al portatore, bancari o postali, dovranno essere estinti entro la  fine dell’anno in corso. Con Il decreto legislativo n. 90 de 2017 (decreto con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. IV direttiva AMLD),  è stato riformato l’art.49 del decreto legislativo n.  231 del 21 novembre 2007 (riguardante la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo). Dal 4 luglio 2017, è stato previsto che l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, è possibile esclusivamente nella forma nominativa; altresì, con la stessa decorrenza, è stato vietato il trasferimento dei predetti libretti di deposito già emessi al portatore. Infine, l’art. 49 del decreto legislativo 231 del 2007  ha previsto che, ove esistenti, i libretti di deposito emessi al portatore dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018.  I possessori di libretti al portatore devono: 1. chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo; 2.trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo; 3 chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto. Dal 1 gennaio 2019, banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

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Redazione

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