BOLLETTE LUCE, GAS E ACQUA…PRESCRIZIONE

 

 Intervento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia di bollette delle utenze domestiche con la delibera 97/2018/R/com dell’Autorità di settore, l’Arera  stabilendo che dal 1° marzo 2018 le società fornitrici di energia elettrica non possono più inviare ai clienti fatture di conguaglio per periodi superiori a due anni.  L’Autorità chiarisce che per tutte le fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, “nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosidetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati”. Il venditore ha l’obbligo di informare il cliente della possibilità di contestazione della fattura con almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Con delibera 97/2018/R/com  è, altresì, disposta la riduzione da 5 a due anni del periodo entro il quale cadono in prescrizione i consumi non solamente di elettricità, ma anche quelli di gas e acqua. La norma, non ha efficacia retroattiva.  Se il  venditore ritarda nel fatturare i conguagli ed a inviare la richiesta di pagamento dei maggiori consumi, pur essendo in possesso dei dati relativi ai consumi effettivi, “per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione”. E’ previsto ancora che, in caso di apertura di un procedimento innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e di reclamo inviato dal cliente all’operatore siano sospesi i pagamenti e, in caso di verifica di indebito conguaglio, siano restituiti gli importi entro 3 mesi. La norma prevede, anche, che tali disposizioni non si applichino se la mancata o erronea rilevazione dei consumi è dovuta a responsabilità del cliente stesso. Diritto alla sospensione dei pagamenti in caso di contestazione, ma, anche responsabilizzazione del consumatore nel verificare la correttezza delle letture fatturate, attraverso il sistema della comunicazione dei dati  dell’autolettura  e, nel permettere agli operatori dei distributori locali di rilevare le letture sui contatori non accessibili.

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Redazione

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