USO CARTA DI CREDITO: PER L’ANTITRUST DIVIETO DI SOVRAPPREZZO…

Con comunicazione alle imprese del 2 novembre 2018, l’Antitrust ha previsto il divieto di applicare sovrapprezzi a carico dei consumatori che intendono pagare con carta di credito l’acquisto di beni e servizi. Nella nota 26 novembre l’Antitrust  informa di aver ricevuto svariate le segnalazioni sull’applicazione di un extra di prezzo per l’acquisto di svariati beni e servizi, quali ad esempio biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti, in esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’Antitrust precisa che tale pratica, rappresenta una “violazione dei diritti dei consumatori”. In particolare, la prassi contrasterebbe con quanto è disposto dall’art. 62 del codice del consumo ” Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento”, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi:  “Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”…”L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore“… E ciò, è stato ribadito anche con la Direttiva UE 2015/2366 afferente ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita nell’ordinamento italiano con il  decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche’ adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”. L’Antitrust precisa nella nota, che in caso di  violazioni del divieto in questione, si riserva di attivare la propria potestà sanzionatoria, ai sensi dell’ art. 27 del decreto legislativo 06 settembre 2005, n. 206 “CODICE DEL CONSUMO” recante disposizioni in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale…Omissis “L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti”… omisssis

 

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Redazione

Avv. Angelo RUBERTO. Amministratore dei gruppi WhatsApp “Alma Doctorum” ed “Alma Avvocati”. Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense” (www.retenazionaleforense.eu) Fondatore ed Editore del Blog. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati

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