COMUNICAZIONI IN MARE: VHF O CELLULARE di Angelo RUBERTO

 

 

 

 

 

 

 

Una cosa importante per chi va per mare, specie con imbarcazioni da diporto è essere dotati di sistemi di comunicazione efficienti ed efficaci. Quando si va per mare,  e’ buona regola portare sempre  il telefono cellulare,  utile in caso di emergenza per chiedere i soccorsi, sul numero  gestito dalle Capitanerie di Porto –  Guardia Costiera –  per le emergenze in mare. Il numero da comporre è  il 1530,  un numero Blu – gratuito – attivo su tutto il territorio nazionale,  h24 su tutto l’anno. Da Telefonia Mobile  o Fissa  contattando il 1530 si attiverà la Capitaneria di porto competente per giurisdizione o in caso di saturazione delle linee, automaticamente la chiamata sarà smistata alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto che provvederà a raccogliere i dati e comunicarli alla Capitaneria di Porto competente in relazione al luogo dell’emergenza.  Pertanto per  tutti i naviganti è consigliabile registrare il numero 1530 nella rubrica del telefono. Ma il VHF resta sicuramente il più efficace. Infatti:

  • LA RETE: anche se le reti GSM riescono a raggiungere i telefoni cellulari a diverse miglia marine,  il VHF resterà sempre funzionale e capace di chiamare i soccorsi in mare soprattutto quando si naviga in  zone in cui il  segnale del telefono cellulare è inesistente;
  • DURATA DELLA BATTERIA: Un telefono portatile funziona a batteria interna. Se in barca non avete possibilità di ricaricarlo non avete possibilità di comunicare. Il  VHF  fisso invece utilizza le batterie di bordo e, sara sempre attivo e funzionante. Un VHF Portatile invece avrà comunque un’autonomia piu’ lunga rispetto al telefono.
  • FUNZIONE: Un VHF marino puo’ non solo attivare  i soccorsi chiamando la Guardia Costiera sul canale 16, ma anche l’imbarcazione o le imbarcazioni  piu’ vicine in caso di emergenza. Le comunicazioni VHF , infatti, in mare sono ricevute da tutte le imbarcazioni sintonizzate sul canale 16, canale di chiamata e soccorso.
  • CONTATTI MULTIPLI: il VHF permette di contattare piu’ persone con una sola chiamata. In caso di chiamata di soccorso sia le autorità che le barche in zona sono contattate.
  • LA LOCALIZZAZIONE: Il VHF permette l’Homing ovvero la possibilità di captare la direzione di provenienza del segnale. Utilissimo alle unità di soccorso per individuare il tratto di mare da dove è arrivato l’SOS. (Homing: sistema di guida automatica, in grado di raggiungere il bersaglio in modo autonomo, anche se in movimento, cioè sistema di traiettoria automatica).
  • PORTATA: il VHF portatile ha una portata di circa 10 miglia marine, mentre quello fisso circa 15 miglia. La portata è comunque influenzata dalle condizioni meteo-marine.
  • RADIO ISTALLATA A BORDO: la radio installata a bordo, diviene  una “stazione” che, come tale, ha un proprio Nominativo Internazionale composto da due lettere “IY” oppure “IZ”, seguite da un numero che varia da unità a unità.

L’apparato ricetrasmittente VHF  è obbligatorio a bordo delle unità da diporto che navigano oltre le sei miglia dalla costa; può essere di tipo fisso o portatile. Il VHF  può essere utilizzato sia e soprattutto ai fini del soccorso, salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della navigazione  in genere, ma   anche per il traffico di corrispondenza, ovvero per effettuare o ricevere, tramite operatore, le tradizionali telefonate in collegamento con la rete terrestre. Per utilizzare un apparecchio VHF in ogni caso è sempre necessario che questo sia dotato della Licenza d’Esercizio (RTF) e che chi lo adopera (non necessariamente lo skipper) sia in possesso del Certificato Limitato di Radiotelefonista.  La licenza è un documento specifico della barca, che nulla ha a che fare con il certificato personale, obbligatorio per poter utilizzare la radio. La licenza di esercizio radioelettrico ha una durata di 10 anni e, va rinnovata in caso di cambio di proprietà dell’imbarcazione. La licenza di esercizio VHF  è gratuita e,  consente il solo ascolto, salvo necessità di legate alla navigazione o emergenze in corso. Per poter comunicare con il VHF esistono licenze commerciali a pagamento. Il VHF che sia fisso o portatile (deve essere omologato) non ha bisogno di collaudo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.M. del 3 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 88 del 15/04/13 “Norme relative alla richiesta di rilascio, rinnovo e aggiornamento della licenza di esercizio e per il passaggio di gestione tra le società affidatarie delle stazioni radioelettriche di bordo:

Art. 1 – Definizioni. Ai fini del D.M. s’intende per: a) Codice: Cod. com. el., D.lgs. 01/08/03 n. 259; b) Ispettore: dipendente del Mi.S.E. – che effettua l’attività ex art. 176 del Codice qualificato “Ispettore di bordo”; c) Impresa: titolare di autorizzazione cui è affidato l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo.
Art. 2 – La licenza di esercizio per ogni stazione di bordo ex art. 160 del codice è rilasciata a imprese autorizzate con un periodo di validità corrispondente a quello del contratto di gestione stipulato tra la stessa impresa affidataria e l’armatore. La licenza di esercizio rilasciata a nome dell’armatore con un periodo di validità non superiore a dieci anni, ai sensi dell’art. 112 del Codice.
Art. 3 – La licenza di esercizio scade e deve essere rilasciata nuovamente in caso di passaggio di gestione fra imprese e nel caso di cambio dell’armatore.
Art. 4 – La licenza di esercizio scade automaticamente e deve essere rinnovata, nel caso di: modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici, esclusi i casi previsti nell’allegato 1 del decreto; normale scadenza del termine di validità.
Art. 5 – L’Ispettore aggiorna la licenza di esercizio definitiva, direttamente a bordo, al termine della visita d’ispezione e/o collaudo nei seguenti casi: – aggiunta, eliminazione, sostituzione di apparati facoltativi; – aggiunta, sostituzione degli apparati obbligatori di cui all’allegato 1), e degli equipaggiamenti che non siano tra quelli richiesti dalla pertinente normativa in materia di sicurezza della navigazione; – variazione della denominazione dell’unità; – variazione del porto di iscrizione; – variazione del numero di matricola; – variazione denominazione società armatrice mantenendo lo stesso indirizzo e partita IVA.
Art. 6 – È abrogato il D.M. 25/08/53 recante “ Norme da osservare per la richiesta di rilascio o di rinnovo della licenza di esercizio e per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo tra le società concessionarie”.
Per gli aspetti non espressamente riportati nel decreto continua ad applicarsi la normativa in materia di sicurezza della navigazione, di radiocomunicazione, e quanto previsto nella circolare “Sicurezza della navigazione” serie RT/RTF n. 007 del 21.02.2012 e la relativa nota integrativa prot. N. 61514 del 1 agosto 2012.  Sui nuovi certificati (rilasciati dopo il 2013) è evidenziata la scadenza, mentre quelli rilasciati prima del 2005 a questo punto sono scaduti il 31.12. 2015.

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