CONSORZI DI BONIFICA: RESPONSABILI EX ART. 2051 DEL CODICE CIVILE di Angelo RUBERTO

I Consorzi di bonifica sono enti pubbliciche coordinano gli  interventi pubblici e controllano l’attività dei privati sulla bonifica del territorio di competenza, quali la sicurezza idraulica, la gestione delle acque destinate all’irrigazione, la partecipazione ad opere urbanistiche, ma anche la tutela del patrimonio ambientale e agricolo. Provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse; alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari. Essi  sono responsabili dei danni provocati dai beni, es. canali, in loro custodia ex art. 2051 del codice civile, a meno che non dimostrino  di avere eseguito la manutenzione in maniera adeguata e che l’evento si è verificato per caso fortuito. Cosi ha statuito la suprema corte di cassazione con la sentenza della terza sezione civile n. 10720 del 2011 – relatore il consigliere Carneo – del 11.04.2011 e depositata il 16.05.2001. La vicenda riguarda un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa in funzione di giudice di appello del 2005 e relativa ad una richiesta di risarcimento dei danni subiti da una autovettura parcheggiata all’interno di un cortile di uno stabile a seguito della tracimazione della roggia Cornara. Il supremo collegio, con la sentenza in questione seguendo un suo consolidato indirizzo giurisprudenziale  secondo cui “la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 del codice civile, viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. In particolare una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati da proprietari di immobili inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l’ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò l’evento dannoso si è ugualmente determinato (cass. 5658/2010)”, ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata e, rinviando la causa al Tribunale di Bassano del Grappa in diversa composizione. La sentenza è di fondamentale rilevanza, soprattutto in relazione al fatto che i proprietari di immobili ricadenti nella circoscrizione territoriale dei consorzi pur essendo sono sottoposti al pagamento obbligatorio di contributi e, a tale scopo ricevono regolarmente le cartelle di pagamento, si trovano poi a dover sudare le c.d.  sette camice quando devono farsi risarcire danni subiti da cose di loro proprietà e provocati dalle cose in custodia ai predetti consorzi. ( Articolo di Angelo RUBERTO 19.05.2011 pubblicato su “www.loschiaffo.org”)

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

Fondatore: Avv. Angelo RUBERTO ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.