RIPARAZIONE ERRORE GIUDIZIARIO SENTENZA CASSAZIONE IV SEZIONE PENALE

 

 

 

 

 

 

RIPARAZIONE ERRORE GIUDIZIARIO, PRINCIPIO DI DIRITTO: “Il procedimento di riparazione dell’errore giudiziario ha una componente risarcitoria e una indennitaria, pertanto il giudice può utilizzare per la Liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili avendo riguardo all’interruzione dell’attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto delle abitudini di vita”.

“LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA SEZIONE QUARTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/06/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG.
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Roma con ordinanza del (OMISSIS) ha riconosciuto a (OMISSIS) la somma complessiva di 943.800,00 Euro a titolo di riparazione dell’errore giudiziario patito in conseguenza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di assise di Napoli in data (OMISSIS), confermata dalla Corte di assise di appello di Napoli il 7 aprile 2008, irrevocabile il (OMISSIS), per i reati di omicidio volontario aggravato ed altro, sentenza poi revocata dalla Corte di appello di Roma il (OMISSIS) (decisione divenuta irrevocabile il 16 novembre 2017), che lo ha assolto con la formula “per non avere commesso il fatto”. Nel complesso, l’imputato ha trascorso otto anni, sette mesi e tredici giorni, innocente, in cella. In conseguenza, esclusa la concorrenza di colpa dell’interessato, la Corte di appello di Roma – giudice della riparazione ha liquidato la somma suindicata, calcolata moltiplicando il numero dei giorni di detenzione (3146) per il valore di 300,00 Euro ciascuno. In particolare, ha argomentato che “la dosimetria dell’indennizzo deve essere ricondotta al lungo periodo di tempo conseguente all’errore giudiziario, oltre agli effetti ad esso connessi quali l’interruzione delle attività lavorative (anche solo potenziali) e di quelle ricreative, l’interruzione dei rapporti affettivi e interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita; difetta invece una comprovata riconducibilità contabile del periodo di detenzione a ulteriori e specifici danni economici patiti dall’istante” (così alla penultima pagina dell’ordinanza). Ha invece rigettato la richiesta di assegnazione di provvisionale alimentare, ritenendo non sussistere i relativi presupposti (ultima pagina del provvedimento impugnata).
2. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza, tramite difensore, (OMISSIS), che lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 314 e 643 c.p.p.) e difetto motivazionale. Denunzia, in particolare, la liquidazione “forfettaria” operata avuto riguardo alla somma di 300,00 Euro al giorno, poco più del valore medio giornaliero di 253,18 Euro, in più occasioni utilizzato, diversamente da decisioni prese in altri casi, secondo il ricorrente in assenza totale di motivazione quanto: al danno patrimoniale; alla perdita di chanche; ai criteri adottati per la scelta della liquidazione equitativa; alla quantificazione del danno biologico e del danno esistenziale; al mancato accoglimento della richiesta perizia al fine di accertare il danno; al solo aumento di circa 47,00 Euro ogni giorno rispetto ai richiamati 253,00 Euro costituenti mero parametro matematico a fronte di una detenzione così lunga detenzione e alla grave compressione dei diritti fondamentali patita per effetto della stessa.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella propria requisitoria scritta ex art. 611 c.p.p., del 7-10 gennaio 2019 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.A fronte della richiesta di riparazione per errore giudiziario, avanzata il 1 febbraio 2018, articolata e documentata con la quale si deducono non solo danni patrimoniali in senso stretto ma anche, in tesi, significativi danni alla salute, all’immagine, alla reputazione, allegando ampia e pertinente documentazione relativa alla non pendenza a carico del ricorrente di procedimenti penali diversi da quello concluso con la revisione, articoli di stampa, sia tradizionali e on-line, relativi ai fatti che hanno coinvolto il ricorrente ed una consulenza medica di parte relativa ad accertamento di un danno biologico di natura psichica a carico di (OMISSIS) (con particolare riferimento agli allegati nn. 8, 11, 12, 14 e 18 alla originaria richiesta), i giudici di merito si sono limitati alla, insoddisfacente in quanto assolutamente generica, motivazione che si è testualmente già riferita (cioè: “la dosimetria dell’indennizzo deve essere ricondotta al lungo periodo di tempo conseguente all’errore giudiziario, oltre agli effetti ad esso connessi quali l’interruzione delle attività lavorative (anche solo potenziali) e di quelle ricreative, l’interruzione dei rapporti affettivi e interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita; difetta invece una comprovata riconducibilità contabile del periodo di detenzione a ulteriori e specifici danni economici patiti dall’istante”). Non è stata invece offerta puntale risposta, cui la Corte territoriale era tenuta, alle richieste involgenti le voci che si erano specificate nell’istanza: danno morale, biologico ed esistenziale.
3. La sostanziale omissione di pronunzia, equivalendo in buona sostanza la stringata motivazione-standard che si è riferita ad una mera clausola di stile, impone l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, che si atterrà al seguente principio di diritto:
“Il procedimento di riparazione dell’errore giudiziario ha una componente risarcitoria e una indennitaria, pertanto il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili avendo riguardo all’interruzione dell’attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto delle abitudini di vita” (Sez. 4, n. 25886 del 04/04/2018, Montalto, Rv. 273403-01; in conformità, Sez. 4, n. 10878 del 20/01/2012, Streio e Min. Economia e Finanze, Rv. 252446-01; Sez. 4, n. 22688 del 18/03/2009, Lastella e altro, Rv. 24399001; Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Barillà, Rv. 227669-01).In ogni caso fornendo adeguata motivazione.
4. Discende, dunque, la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2019″

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