CONSULTA: LA GRAVE MALATTIA MENTALE PUÒ ESSERE CURATA FUORI DAL CARCERE. SICUREZZA E CURA DEVONO ESSERE BILANCIATE

 

 

Le misure alternative alla detenzione consentono al soggetto che ha subito una condanna definitiva di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 663 del  10.10.1986 (cd. Legge Gozzini), di modifica dell’Ordinamento Penitenziario (O.P.). Con tale beneficio si è voluto ampliare l’opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, d’istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative. L’art. 47 ter O.P. è stato modificato dalla Legge n° 165 del 27.05.1998 (Legge Simeone – Saraceni), che ha ampliato la possibilità di fruire di questo beneficio. La misura consiste nell’esecuzione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, o in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. Secondo la Corte Costituzionale, “d’ora in poi, se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico. In particolare, il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (esecuzione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, o in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovrà quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva. È quanto si legge nella sentenza n. 99 depositata ieri, con cui la Corte costituzionale risolve il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Cassazione. Secondo la Corte costituzionale, la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale,anziché fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto. Perciò la Corte ha accolto la questione sollevata dalla Cassazione e anche il “rimedio” dalla stessa individuato, vale a dire l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga” (articolo 47 ter, comma  ter, dell’Ordinamento penitenziario legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e. sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), che è in grado di soddisfare tutti gli interessi e i valori in gioco. “La sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate”. Al giudice spetterà verificare se il detenuto, invece che rimanere in carcere, debba essere trasferito all’esterno, “fermo restando che ciò non può accadere se il giudice ritiene prevalenti nel singolo caso le esigenze della sicurezza pubblica”.

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Redazione

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