NASCE IL SINDACATO DELLA GUARDIA COSTIERA

Con la   sentenza n. 120 del 2018 la corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del comma 2 dell’articolo 1475 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo. n. 66 del 2010 – Il Codice dell’ordinamento militare e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate disciplinano l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze Armate) nella parte in cui prevede che “i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”, invece di prevedere che “i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali” . Adesso anche la Guardia Costiera ha il suo sindacato. infatti, nasce il 13.04.2019  il Sindacato Italiano Militari (SIM) Guardia Costiera, prima associazione sindacale a carattere militare, autorizzata e riconosciuta con decreto del 20 marzo 2019 emanato dal Ministro della Difesa, On. Elisabetta Trenta, per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Il sindacato della Guardia Costiera si pone l’ obiettivo di dare voce alle esigenze sempre più urgenti degli uomini e delle donne della Guardia Costiera e tutelare in ogni sede – sindacale, sociale, storica, giurisdizionale ed amministrativa – gli interessi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.  l’organizzazione sindacale, neo costituita,  “auspica di porsi come interlocutore e referente per le Istituzioni, nonché per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e la Forza Armata”. L’iter autorizzativo  alla costituzione del sindacato è il seguente, : il sindacato chiede l’assenso al ministro della difesa che, a sua volta, trasmette ai vertici militari statuto e atto costitutivo per un parere non vincolante, ricevuto il quale conclude la pratica e dà l’ok definitivo.

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