FRODE ASSICURATIVA: COMPETENZA TERRITORIALE di Raffaella MONALDI

LA CORTE di CASSAZIONE, interviene sulla questione relativa alla competenza territoriale nell’ipotesi di falsa denuncia di sinistro: “Nella ipotesi di denuncia di falso sinistro ( art.642 c.p.), reato a consumazione anticipata, la competenza territoriale va individuata nel luogo in cui ha sede la Compagnia assicurativa, essendo del tutto irrilevante il diverso luogo in cui si trovi la locale agenzia in quanto mera intermediaria tra cliente e assicurazione, priva di legittimazione a disporre del diritto patrimoniale. Chiamata a risolvere il conflitto di competenza in ordine al locus commissi delicti del reato di cui all’art.642 c.p.( denuncia di falso sinistro) sollevato dal Gip presso il Tribunale di Milano nei confronti del Gip presso il Tribunale di Torino,la Suprema Corte di Cassazione, I sezione penale,n.38669/2023 dep.21.09.2023 individua nel Tribunale di Milano la competenza territoriale, in quanto a Milano si trova la sede legale della compagnia assicurativa. Scrive la Corte, nel solco della consolidata giurisprudenza, che “la competenza territoriale in relazione al reato di cui all’art.642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, qualeatto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell’effettivo titolare deldiritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale dellacompagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. Il reato che si ricorda essere a consumazione anticipata, non si consuma quindi nel luogo ove ha sede la locale agenzia assicurativa intermediaria cui viene inviato l’atto( la denuncia di falso sinistro), venendo in rilievo il (diverso) luogo “ove  sonopresenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poterivalutativi e decisionali in merito all’oggetto della richiesta risarcitoria” da individuarsi nella sede legale”.

Art. 642 C.P.: (Fraudolento  danneggiamento  dei  beni  assicurati   e   mutilazione fraudolenta della propria persona).

1.Chiunque, al fine di conseguire per se’ o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da  un  contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta  cose  di sua proprieta’, falsifica o altera una polizza  o  la  documentazione richiesta per la stipulazione di un  contratto  di  assicurazione  e’ punito con la reclusione ((da uno a cinque anni)). 2. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se  stesso una  lesione  personale  o  aggrava  le  conseguenze  della   lesione personale prodotta da  un  infortunio  o  denuncia  un  sinistro  non accaduto  ovvero  distrugge,  falsifica,  altera   o   precostituisce elementi di prova  o  documentazione  relativi  al  sinistro.  Se  il colpevole consegue l’intento la  pena  e’  aumentata.  Si  procede  a querela di parte. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche  se il  fatto  e’  commesso  all’estero,  in  danno  di  un  assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita’ nel territorio  dello  Stato. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.

Cassazione Penale , sez. II , 19.11.2021 , n. 43534:  La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che il reato di frode assicurativa compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro o la simulazione di conseguenze più gravi rispetto alla effettiva entità delle lesioni subite si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice.

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Pubblicato da Redazione AlMablog Iura

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