DISEGNO DI LEGGE MALAN ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Disegno di Legge n. 673  d’iniziativa: del senatore Malan, cofirmatari: Berrino, Gelemetti, Menia, Petrenga, Aancorottti, Spinelli, Rastrelli, Maffoni, Russo, Iannone, Zedda, Farolfi, Rosa, Matera, Orsomarso, Satta, Terzio Di S’Antagata, Della Porta, Petrucci, Sigismondi, Mareschi, De Priamo, Silvestrono , Cosenza, Menunni e Fallucchi, Presentato in data 20 aprile 2023; annunciato nella seduta n. 59 del 20 aprile 2023.

Disegno di legge recante: “Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo”. Fra le principali novità, appunto, la semplificazione di norme ormai obsolete, non più in grado di garantire la competitività dell’industria marittima e armatoriale nello specifico. 1. prevista la digitalizzazione di buona parte della documentazione che sino ad ora deve essere custodita, in formato cartaceo, a bordo della nave, ovvero i libri di bordo; 2. In tema di lavoro marittimo, il testo, una volta approvato, permetterà una più rapida procedura di imbarco, sbarco e trasbordo dei marittimi, con l’esenzione dell’annotazione di imbarco e sbarco oggi obbligatoria; 3. abrogazione dell’articolo 329 del Codice della Navigazione e la contestuale modifica dell’articolo 328 permetterà di uniformare la convenzione di arruolamento a quelle stipulate all’estero: questo significa che si renderà possibile l’imbarco di un marittimo attraverso l’assunzione diretta da parte del comandante, con successiva regolarizzazione ( All’articolo 2 (Forma del contratto), la modifica dell’articolo 328 del codice della navigazione e la contestuale abrogazione dell’articolo 329 del codice medesimo intendono rendere strutturale la disposizione di cui all’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. In questo modo si uniforma la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all’estero, permettendo al comandante della nave di arruolare (assumere) i marittimi, cosa che oggi non gli è consentita);  4. prevista l’istituzione di un’anagrafe digitale unica della Gente di Mare, oggi ancora in formato cartaceo e suddivisa fra i vari comandi delle Capitanerie di Porto (All’articolo 6 (Anagrafe digitale unica della gente di mare) viene prevista l’istituzione dell’Anagrafe digitale unica della gente di mare tramite la digitalizzazione dell’attuale anagrafe della gente di mare, gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, integrata con le banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Tale piattaforma sarà accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare ed agli armatori per le parti di rispettiva competenza e garantirà agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo. Anche per quanto riguarda le navi sono previste importanti semplificazioni: 1. non bisognerà attendere nullaosta da parte di diversi enti pubblici nelle procedure di dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione; 2. razionalizzate le visite ispettive della Capitaneria con conseguente risparmio di risorse, energie e tempo sia per la pubblica amministrazione sia per le imprese; 3. per i collaudi e le ispezioni degli apparati radioelettrici (le radio a bordo nave), viene limitata la competenza agli ispettori del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riducendo le visite solo al momento del rilascio e del rinnovo della licenza radio.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2023. Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo.  Onorevoli Senatori,  il presente disegno di legge intende semplificare ed ammodernare la normativa in materia di lavoro nell’ambito del trasporto marittimo, intervenendo con specifiche modifiche ad alcuni articoli del codice della navigazione ormai superati (il codice vigente venne approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed entrò in vigore il 17 aprile dello stesso anno), nonché ad altre norme. Le modifiche proposte, in altri termini, hanno lo scopo di allineare le condizioni di operatività delle navi italiane a quella delle navi europee e migliorare le condizioni di vita, oltre che di lavoro, dei naviganti, a partire dalle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo. Le disposizioni introdotte, inoltre, tengono conto dell’ampio dibattito, promosso dalle associazioni degli armatori italiane, con il coinvolgimento di alcuni dei Dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando generale delle Capitanerie di porto, di esperti del settore, di rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di giuristi, su tali temi. Oggi più che mai, infatti, è importante innalzare il livello di competitività del sistema Paese tentando di rimuovere e semplificare, all’interno dell’ordinamento nazionale e anche tenendo in considerazione le nuove tecnologie informatiche a disposizione, quelle procedure amministrative oramai obsolete, ovvero di migliorabile applicazione che, di fatto, impediscono alle nostre imprese, di competere con le aziende straniere concorrenti nella sfida globale. Il tema della semplificazione amministrativa, aspetto fondamentale per ogni settore industriale, assume così priorità assoluta per quello armatoriale, relativamente a tutte le tipologie di servizi di trasporto marittimo, da quelle internazionali a quelle nazionali. Il disegno di legge, più nello specifico, si compone di quattro capi, suddivisi in diciassette articoli e non necessita di alcuna copertura finanziaria, essendo le norme ivi contenute non onerose per lo Stato.

STRUTTURA DISEGNO DI LEGGE:  Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO. Art. 1. (Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco); Art. 2. (Forma del contratto); Art. 3. (Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco); Art. 4. (Annotazioni relative alle persone arruolate); Art. 5. (Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore); Art. 6. (Anagrafe digitale unica della gente di mare); Art. 7. (Anticipi della retribuzione ai marittimi). Capo II SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE DI BORDO. Art. 8. (Carte, libri e altri documenti); Art. 9. (Giornale nautico, giornale di carico);  Art. 10.(Giornale radiotelegrafico); Art. 11. (Nota di informazioni all’autorità marittima);  Art. 12. (Certificato di iscrizione, libri di bordo); Art. 13. (Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo); Capo III REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE  Art. 14. (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione); Art. 15. (Iscrizione Provvisoria). Capo IV COMPETITIVITÀ Art. 16. (Tipi di visite); Art. 17. (Collaudi e ispezioni);

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