LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI – EDIZIONE 2023. 

L’art. 9 legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), intitolato «Specializzazioni», contempla la figura dell’avvocato munito dell’approfondita preparazione su di una specifica materia, attestata dal titolo di «specialista», che è suo diritto ottenere e indicare. 📌 Il titolo si acquista dopo un apposito «percorso formativo» o «per comprovata esperienza professionale», entrambi nel campo apposito di specializzazione. 📌 L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione. 📌 L’avvocato specialista può chiedere che nell’elenco siano specificati l’indirizzo o gli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore. ➡ ILLECITO DISCIPLINARE: Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito. ➡ REVOCA DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA: Il CNF, previa audizione dell’interessato, revoca il titolo di avvocato specialista nelle seguenti ipotesi: a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente a un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua specialistica ovvero dell’obbligo di deposito della dichiarazione e della documentazione di cui al paragrafo che precede. 2.2. Il titolo può essere, altresì, revocato dal CNF, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell’’ordine o di terzi, in caso di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione. 2.3. La revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente, decorsi due anni dalla revoca al momento della domanda. 👉 Attualmente le specializzazioni sono le seguenti: ✅ A) diritto civile, suddiviso in: a) diritto successorio; b) diritti reali, condominio e locazioni; c) diritto dei contratti; d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni; e) diritto agrario; f) diritto commerciale e societario; g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica; h) diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza; i) diritto dell’esecuzione forzata; l) diritto bancario e dei mercati finanziari; m) diritto dei consumatori. ✅ B) diritto penale, distinto in: a) diritto penale della persona; b) diritto penale della pubblica amministrazione; c) diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia; d) diritto penale dell’economia e dell’impresa; e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione; f) diritto dell’esecuzione penale; g) diritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove tecnologie. ✅ C) diritto amministrativo, suddiviso in: a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa; b) diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali; c) diritto dell’ambiente e dell’energia; d) diritto sanitario; e) diritto dell’istruzione; f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale; g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale; h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico. ✅ D) diritto del lavoro e della previdenza sociale. ✅ E) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale. ✅ F) diritto internazionale. ✅ G) diritto dell’Unione europea. ✅ H) diritto dei trasporti e della navigazione. ✅ I) diritto della concorrenza. ✅ L) diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali. ✅ M) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni. ✅ N) tutela dei diritti umani e protezione internazionale. ✅ O) diritto dello sport. . Gli elenchi degli avvocati specialisti: La tenuta e l’aggiornamento degli elenchi sono disciplinati dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia con il DM 16 agosto 2016, n. 178 («Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della l. 31 dicembre 2012, n. 247»).

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Redazione

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