PROCURA REPUBBLICA MILANO: LINEE GUIDA NEGOZIAZIONE ASSISTITA AMBITO FAMILIARE

Linee Guida – Convenzione di negoziazione assistita (legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo la c.d. Riforma Cartabia)

NEGOZIAZIONE ASSISTITA  IN AMBITO FAMILIARE: La Procura della Repubblica di Milano emana le proprie linee guida per la negoziazione assistita in materia di famiglia a seguito della riforma Cartabia.
A) CONDIZIONI: Ai sensi dell’art. 6 co. 1 e 1-bis della legge sopra indicata, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. L’accordo può concernere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, la determinazione degli alimenti, nonché lo scioglimento dell’unione civile e sue eventuali modifiche successive. Si raccomanda l’uso del modello aggiornato di accordo, approvato dal Consiglio nazionale forense. Ai sensi dell’art. 6 co. 2 in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale (territorialmente) competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso. Il Procuratore della Repubblica lo autorizzerà solo quando riterrà che l’accordo sia conforme all’interesse dei figli; in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale. Tale termine è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2): e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 6, co. 3) fa discendere dalla data certificata dell’accordo. La conseguenza del mancato rispetto del termine di dieci giorni è l’irricevibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo. L’eventuale cambio di data (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell’accordo. In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il nulla osta, che verrà emesso solo in difetto di irregolarità. Nell’accordo gli avvocati dovranno espressamente dare atto, ex art. 6 co. 3: 1) di aver tentato di conciliare le parti; 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; 3) di averle informate dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. L’accordo può prevedere patti di trasferimento immobiliare, aventi efficacia obbligatoria (art. 6, co. 3). Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell’art. 5 co. 2: 1) l’autografia delle firme delle parti; 2) la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico; 3) l’invio a mezzo p.e.c. dell’accordo firmato digitalmente a cura degli avvocati che assistono le parti. 4) la valutazione di equità (art. 5, co. 8, legge n. 898/1970) dell’assegno di mantenimento pattuito in unica soluzione. B) COMPETENZA TERRITORIALE E DOCUMENTAZIONE: La Procura della Repubblica territorialmente competente per l’approvazione dell’accordo deve essere individuata nel luogo di residenza di una delle parti (ai sensi dell’art. 453bis.51 c.p.c. per separazione, divorzio, modifiche, esercizio della responsabilità genitoriale e scioglimento dell’unione civile; nonché dell’art. 473bis.11 c.p.c. per tutte le altre questioni).   A corredo dell’accordo raggiunto dovranno essere prodotti i documenti (in formato pdf) indicati nell’allegato n. 1. Si prega di trasmettere i documenti in file separati e numerati, se possibile nella stessa p.e.c. contenente l’accordo firmato digitalmente. Al fine di consentire il rilascio dell’autorizzazione o del nulla osta del P.M. nello stesso file contenente l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori (v. 6, co. 2-bis), si prega di apporre in calce all’accordo medesimo la seguente dicitura: a) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti “VISTO: si autorizza Milano, (Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano)”; b) in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti “VISTO, nulla osta  Milano, (Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano)”. In caso contrario, il nulla osta o l’autorizzazione sarà contenuto su un file separato, firmato digitalmente dal P.M. e notificato via p.e.c. agli avvocati delle parti. C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE: L’accordo firmato digitalmente dagli avvocati delle parti dovrà essere inviato all’indirizzo p.e.c. della Segreteria Affari civili ([email protected]). D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.: Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o l’autorizzazione in calce all’accordo firmato digitalmente dagli avvocati oppure con file separato. La Segreteria Affari civili comunicherà a mezzo p.e.c. il provvedimento del P.M. agli avvocati delle parti (art. 6, co. 2-bis). Si fa presente che i dieci giorni previsti dalla legge per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile decorreranno dalla data di consegna della p.e.c. (cfr. al riguardo, Circolare n. 6/2015 Ministero dell’Interno). E) CONTRIBUTO UNIFICATO-IMPOSTA DI BOLLO-DIRITTI DI CANCELLERIA: In base alla Circolare 14/06/2018 del Ministero della Giustizia (Prot  MM14/06/18.032479E), avente ad oggetto “Procedimenti in materia di negoziazione assistita – Contributo unificato per la eventuale fase celebrata davanti al Presidente del Tribunale” il procedimento è esente da contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria, anche per quanto concerne l’eventuale rilascio di copie conformi del nulla osta o autorizzazione. F) TRASMISSIONE DELL’ACCORDO, MUNITO DI NULLA OSTA O AUTORIZZAZIONE, AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI Si segnala che ai sensi dell’art. 6, co. 3-ter, l’accordo, munito di nulla osta o autorizzazione, dovrà essere trasmesso senza indugio a mezzo p.e.c. (o con altro sistema equipollente), a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno di essi. Il Consiglio ricevente ne curerà la conservazione in apposito archivio e, se richiesto, ne rilascerà copia autentica alle parti e ai loro difensori. Milano, 24 aprile 2023

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