PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI ATTI OSCENI

PROPOSTA DI LEGGE, d’iniziativa del deputato CIRIELLI Modifiche all’articolo 527 del codice penale, in materia di atti osceni. ➡ Presentata il 13 ottobre 202.

L’art 529 del codice penale  stabilisce che debbano essere considerati come osceni gli atti e gli oggetti che secondo il comune sentimento offendono il pudore. Nello specifico la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, sono considerati osceni quegli atti che tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale, suscitano una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione. Non si considera invece oscena l’opera d’arte o di scienza, a meno che, per motivo diverso da quello di studio sia venduta o procurata ad un minore di diciotto anni.

CIRELLI: “Negli ultimi anni si stanno verificando con sempre maggiore frequenza comportamenti degradanti sul territorio nazionale che ledono in maniera allarmante la moralità pubblica e la sicurezza dei cittadini. Sovente, purtroppo, tali azioni si configurano come veri e propri atti osceni. Talora sono commesse da immigrati presenti a vario titolo sul territorio nazionale, incuranti della presenza – per le strade – di altre persone, tra cui anche minori … ✅ L’articolo 527 del codice penale, nella previgente versione normativa, applicava la pena della reclusione da tre mesi a tre anni nei confronti dell’autore di atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico e prevedeva, al secondo comma, una circostanza aggravante nell’ipotesi in cui la condotta fosse posta in essere all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. L’attuale formulazione, invece, prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000 nei confronti di chiunque compia atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico; se il fatto avviene per colpa, la sanzione de qua va da euro 51 a euro 309.  ✅ Da quanto sopra, deriva quale conseguenza che, in presenza di atti osceni, l’autore degli stessi vedrà, come di fatto accade, comminarsi esclusivamente una sanzione pecuniaria amministrativa e non più una sanzione penale, l’unica in grado di reprimere e ostacolare tali azioni e, nello stesso tempo, di preservare efficacemente la morale e la sicurezza pubblica. Al fine di comprendere l’importanza punitiva che rivestiva e tutt’oggi riveste tale fattispecie incriminatrice, occorre focalizzare l’attenzione sul bene giuridico tutelato dalla norma e sulle condotte che, ove commesse, meritano una repressione penale e  non solo amministrativa. La fattispecie de qua mira a tutelare la moralità pubblica e il buon costume ed è finalizzata a reprimere tutte quelle condotte che possano contribuire al degrado della società e limitarne la sicurezza. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, inteso quale pudore sessuale.✅ È evidente, quindi, che la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, sia pure alte, non è sufficiente a reprimere e ostacolare le suddette condotte, che, di fatto, continuano a verificarsi, rendendo urgente un intervento legislativo volto ad introdurre nuovamente la fattispecie penale di atti osceni in luogo pubblico quale reato penale e non mero illecito amministrativo. Si ritiene, infatti, che per il bene giuridico tutelato dalla norma, il reato de quo non possa rientrare tra quelli per i quali l’applicazione della sola sanzione amministrativa possa sostituire la sanzione penale. ✅ Pertanto, al fine di contrastare in maniera più adeguata il degrado morale che affligge la nostra collettività e di rafforzare la sicurezza dei cittadini che rappresentiamo, sarebbe più efficace reprimere il fenomeno attraverso il ripristino di strumenti punitivi più incisivi rispetto a quelli previsti dalla norma vigente, frutto della depenalizzazione”.

Art. 1. 1. All’articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, si mostra nudo o compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni »; b) al secondo comma, le parole: « da quattro mesi a quattro anni e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »; c) al terzo comma, le parole: « da euro 51 a euro 309 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 100 a euro 500 »

Art. 527 dl codice penale: [1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (1).2. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (2). [3. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.] (3).

➡  (1) Comma così modificato (e fattispecie conseguentemente depenalizzata) dall’art. 2, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo n. 8 del 2016. (2) Comma aggiunto dal comma 22 dell’art. 3, Lrggr  94/2009 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), Decreto Legislativo  n. 8 del 2016. (3) Articolo così modificato dall’art. 44, Decreto Legislativo n.  507 del 1999.

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