RIFORMA DEL PROCESSO E DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE – D. L.vo n. 150 del 2022 – C.D. “RIFORMA CARTABIA”

IL PROCESSO IN ASSENZA DELL’IMPUTATO.

OBIETTIVO DELLA RIFORMA. Ridefinire i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente o assente nel processo. In tale modo, sarà possibile lo svolgimento del processo in assenza dell’imputato SOLO quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole. Il nuovo art. 420 c.p.p. E’ stato introdotto il comma 2bis: in caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorrano i presupposti di cui all’art. 420 ter (impedimenti ), il Giudice procede ai sensi dell’art. 420 bis c.p.p. (assenza imputato). E’ stato introdotto il comma 2ter: salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad un udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. E’ considerato presente anche l’imputato che ha richiesto per iscritto di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale. Il nuovo art. 420 bis c.p.p. Vengono distinte due situazioni idonee a dare certezza della conoscenza del processo e pertanto dichiarare l’assenza dell’imputato: 1) l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona espressamente delegate al ritiro dell’atto; 2) l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento (art. 420 ter c.p.p.), ha rinunciato espressamente a farlo valere. Il nuovo art. 420 bis c.p.p. Inoltre, la conoscenza del pendenza del processo può comunque ritenersi effettivamente sussistente in base ad un complesso di elementi rimessi alla valutazione del Giudice. All’interno della norma vengono indicate alcuni criteri sintomatici, idonei a far desumere l’effettiva conoscenza del processo ossia: – Modalità della notificazione; – Atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza; – Nomina di un difensore di fiducia; – Ogni altra circostanza del caso concreto. Successivamente, vengono menzionati nel comma 3 i casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo tra cui troviamo la latitanza. E se non sussistono i presupposti di cui all’art. 420 bis c.p.p.? Prima di avviare la procedura prevista dall’art. 420 quater c.p.p., il Giudice dell’udienza preliminare dovrà disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della polizia giudiziaria dell’avviso di fissazione della medesima e del verbale d’udienza con l’indicazione della data di rinvio. Nello stesso modo, il Giudice dovrà sempre provvedere laddove dovesse avvedersi, anche successivamente, di aver proceduto in assenza pur in difetto dei necessari presupposti indicati. Inoltre, se, prima delle decisione, l’imputato compare, il Giudice revoca SEMPRE, anche d’ufficio, e solo nel caso di erronea dichiarazione di assenza oppure in presenza di precisi presupposti (onere dell’imputato) restituisce l’imputato nei termini per esercitare la facoltà delle quali è decaduto. La nuova procedura di cui all’art. 420 quarter c.p.p. Nel caso in cui, non sono soddisfatte le condizioni per procedure in assenza dell’imputato, ed in caso di regolarità della notificazione, il Giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato. Con tala pronuncia si definisce il procedimento ed il destinatario della medesima non è più imputato. Successivamente alla pronuncia, si apre un periodo di ricerca del prosciolto che è stato determinato nella misura del doppio dei termini stabiliti dell’art. 157 c.p. ai fini della prescrizione. Decorso tale periodo, la sentenza non potrà più essere revocata, ponendo fine alle ricerche. Per tale motive, all’interno della sentenza dovrà essere indicato la data di prescrizione di ciascun reato. La nuova procedura di cui all’art. 420 quarter c.p.p. All’interno della sentenza dovrà necessariamente contenere gli avvertimenti di riapertura del processo nel caso in cui il soggetto venisse rintracciato ed inoltro la data di fissazione dell’udienza per la riapertura; In tal modo, il destinatario con la notificazione della sentenza conosce quindi l’imputazione a suo carico, ed è informato sulla pendenza del processo. La normative prevede che l’udienza della prosecuzione del processo è da intendersi sempre fissata: 1) se imputato rintracciato nel primo semestre dell’anno, il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre; 2) se imputato rintracciato nel secondo semestre dell’anno, il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo. Gli effetti della sentenza ex art. 420 quarter c.p.p. sui provvedimenti cautelari. Nel caso in cui è stata emessa ordinanza di custodia cautelare e non ricorrono I presupposti per dichiarare la latitanza, sono previste delle deroghe alla sentenza ex art. 420 quarter c.p.p. ossia Le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere non perdono efficacia, se non quando la sentenza non è più revocabile e parimenti non perdono efficacia i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, sequestro conservative e il sequestro preventivo. Modifiche in tema di costituzione delle parti: art. 484 c.p.p. Con tale modifica, viene meno la verifica dell’assenza dell’imputato effettuata sia in udienza preliminare sia alle successive prime udienze fissate per il giudizio. Questa scelta, muove dal fatto che, nel momento in cui si incardina il rapporto processuale con l’imputato e, si valuta la piena consapevolezza di essere sottoposto ad un processo, è nei riti con udienza preliminare, proprio l’udienza preliminare. In ragione di ciò, la verifica dell’assenza in sede dibattimentale è compiuta solo nei casi in cui manca l’udienza preliminare. Qualora, invece, l’udienza preliminare si sia svolta in sede dibattimentale troveranno applicazione solo le norme che riguarda il legittimo impedimento o l’allontanamento dell’imputato all’udienza. I rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare: art. 489 c.p.p. In relazione alla fase dibattimentale, nel caso in cui l’imputato, nel corso dell’udienza preliminare, è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti dell’art. 420 bis c.p.p., il Giudice dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al Giudice dell’udienza preliminare. Tale nullità è SANATA se non eccepita dall’imputato presente e nel caso in cui l’imputato era nelle condizioni di comparire in preliminare. E’ sempre data la facoltà all’imputato di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali. ( Beatrice ROTA, Avvocato. Lecco, Lombardia)

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