PROCESSO PENALE: VIZIO MOTIVAZIONALE DELLA SENTENZA. RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione si costruisce fin dalla prima udienza dibattimentale attraverso la storia del processo, e quindi dall’inizio del processo! L’ 606 comma 1 lett. e) c.p.p., nella sua più recente versione, definisce il vizio di motivazione come la “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero dagli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”. In materia di ricorso per cassazione, l’avvocato nella redazione del ricorso deve seguire le indicazioni dell’art. 192 del c.p.p., che prevede che il giudice, all’esito dell’istruttoria dibattimentale nella redazione della sentenza deve ricostruire il percorso logico-conoscitivo che lo ha convinto a valutare positivamente o negativamente le prove disponibili ed utilizzabili ed a trarne le dovute conclusioni, enunciando altresì le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie. Con il ricorso per cassazione la difesa chiede da un lato verifica della correttezza della sentenza di merito in punto di diritto – quasi sempre corretta – , ma soprattutto un controllo della motivazione sul fatto, controllo legittimato dall”art. 606 del c.p.p. Se è vero che la corte di cassazione è giudice di legittimità, è altrettanto vero che l’art. 606 – oggi vigente – legittima il ricorso per i cd. vizi della motivazione del fatto. Con il ricorso la difesa richiede la verifica del rispetto da parte del giudice di merito le previsioni dell’art. 192 del c.p.p. Verifica finalizzata ad accertare: Il giudice di merito ha dato conto di tutte le prove che potevano essere offerte dall’istruttoria dibattimentale o, ha omesso prove decisive? tutte le prove raccolte come le ha valutate? E’, dall’esame dei risultati acquisiti e dei criteri adottati da parte del giudice di merito, che può scattare la contraddittorietà o l’illogicità della motivazione che legittimano il ricorso per cassazione.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Art. 192 c.p.p.
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).

Art. 606 c.p.p.

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità , di inutilizzabilità , di inammissibilità o di decadenza ;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2 ;
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame .
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello  o inappellabili;
2 bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
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