CORTE di CASSAZIONE IV SEZIONE PENALE. STUPEFACENTI. ART. 82 D.P.R. 309 del 1990

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Ricorso avverso la sentenza del 08.02.2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d’appello di Messina, in data 8 febbraio 2021, ha parzialmente riformato nella qualificazione giuridica e nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la sentenza con la quale il Tribunale messinese aveva condannato Vittorio Luca Claudio Messina e Renato Caruso alla pena ritenuta di giustizia in relazione alla detenzione e all’esposizione per la vendita di semi di cannabis e ad oggetti atti alla coltivazione, alla consumazione e al confezionamento della suddetta sostanza stupefacente: condotta che, nell’imputazione, era stata qualificata ex art. 82, D.P.R. 309/1990, ed era stata poi riqualificata dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 414 cod. pen.. La Corte zanclea, escludendo che il modesto quantitativo di semi posti in vendita potesse qualificarsi come istigazione a delinquere, ha nuovamente qualificato la condotta ai sensi dell’art. 82, D.P.R. 309/1990, rideterminando la pena ed escludendo la concedibilità delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono Vittorio Luca Claudio Messina e Renato Caruso, con unico atto affidato a tre motivi: 2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al mancato espletamento di perizia per stabilire il principio attivo presente nei semi sottoposti a sequestro. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al percorso argomentativo posto a fondamento della condanna e al riconoscimento della rilevanza penale del fatto: va dato atto che la stessa Corte di merito esclude che la vendita dei semi fosse finalizzata a istigare coltivazioni di cannabis penalmente rilevanti; del resto la polizia giudiziaria ha posto sotto sequestro anche gli opuscoli forniti ai ricorrenti dalle ditte che vendono i semi in questione; inoltre, i semi sono esclusi dalla nozione di cannabis sulla base di plurime fonti normative, interne e internazionali. 2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 3. Appare opportuno trattare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, essendo lo stesso fondato e assorbente. 3.1. Conviene muovere dal principio, accennato dalla sentenza impugnata, che fu affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Bargelli del 2012: in base a tale principio, “la offerta in vendita di semi di piante dalle quali é ricavabile una sostanza drogante, corredata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell’art. 82 T. U. Stupefacenti, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall’art. 414 cod. pen. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti” (Sez. U, n. 47604 del 18/10/2012, Rv. 253550). 3.2. E’, al riguardo, la stessa sentenza impugnata – espletando l’indagine di merito cui fa riferimento la richiamata sentenza a Sezioni Unite – a premettere, sul piano della ricostruzione fattuale, che, se istigazione vi é stata da parte degli odierni imputati, si é trattato di istigazione “a porre in essere una coltivazione domestica, finalizzata al consumo personale e non certamente a commettere fatti di rilevanza penale. Si tratta pertanto, a pieno titolo di una istigazione al consumo, eventualmente previa autoproduzione della sostanza, ma non di istigazione a delinquere“. Ciò sulla base del recente orientamento espresso nuovamente dalle Sezioni Unite, secondo il quale non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). 3.3. Orbene, restando escluso nella specie che possa parlarsi di istigazione a delinquere – sulla base delle stesse valutazioni di merito formulate dalla Corte zanclea – ci si deve chiedere se, con riguardo alla condotta contestata, possa ravvisarsi una rilevanza penale residuale ex art. 82, D.P.R. 309/1990. Alla luce dei principi affermati dalla sentenza a Sezioni Unite Bargelli, la risposta deve necessariamente essere negativa. Nella ridetta pronunzia si é tra l’altro affermato che la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non é penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non potendosi dedurne l’effettiva destinazione dei semi (Sez. U, Sentenza n. 47604 del 18/10/2012 cit., Rv. 253552); nel caso di specie, poi, l’offerta al pubblico degli opuscoli descrittivi delle tecniche di coltivazione si sovrappone perfettamente alla condizione espressamente individuata dalla ridetta pronunzia apicale circa l’irrilevanza penale della vendita di semi di piante dalle quali é ricavabile una sostanza drogante “corredata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse”. Sebbene non possa parlarsi di abrogazione per via giurisprudenziale della fattispecie criminosa di cui all’art. 82, D.P.R. 309/1990, é però innegabile che l’area di disvalore penale recata dalla norma incriminatrice di che trattasi é stata rigorosamente circoscritta dalla sentenza Bargelli: la quale, ad esempio, ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti, é necessario che la induzione sia posta in essere pubblicamente attraverso propalazioni ed esaltazioni della loro qualità prospettando benefici derivanti dal loro uso e convincimenti, anche subliminali, o, anche, attraverso intimidazioni o minacce, di guisa che é indefettibile l’idoneità dell’azione a suscitare consensi ed a provocare attualmente e concretamente il pericolo dell’uso illecito di tali prodotti; con la conseguenza che “non integra il reato di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990 la condotta di coloro che, in qualità di soci ed amministratori di una società, offrano in vendita su un sito “internet” varie tipologie di semi di cannabis, qualora la pubblicità e la descrizione del prodotto da essi ricavabile concerna unicamente le caratteristiche di ogni tipo di seme, trattandosi di attività rientrante nella propaganda pubblicitaria, di per sé non idonea ad indurre i possibili destinatari all’uso di sostanze stupefacenti (Sez. 4, Sentenza n. 6972 del 17/01/2012, Bargelli cit., Rv. 251953). 3.4. Appare evidente che, attraverso l’enunciazione di tali principi, si é inteso operare una distinzione fra la pura e semplice offerta in vendita e l’istigazione propriamente detta. Orbene, se si eccettua l’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza Caruso dianzi richiamata (la cui rilevanza, nella specie, induce a sua volta a ritenere ancor più circoscritta la rilevanza penale delle ipotesi di vendita di semi di cannabis), non é dato ravvisare – né dal punto di vista legislativo, né dal punto di vista giurisprudenziale – alcun elemento di discontinuità rispetto ai principi affermati dalla sentenza Bargelli, dai quali perciò non vi é ragione di discostarsi. In base a tali principi, considerata l’accertata finalizzazione della vendita alla sola coltivazione ad uso personale (con conseguente esclusione dell’ipotesi di istigazione a delinquere di cui all’art. 414 cod. pen., ritenuta dal giudice di primo grado) e tenuto conto, quanto all’art. 82, d.P.R. 309/1990, della chiara distinzione, operata dalla sentenza Bargelli, fra la semplice offerta in vendita dei semi di cannabis e la vera e propria istigazione (distinzione che la sentenza impugnata omette, invece, di operare con riguardo al caso di specie), deve constatarsi che la condotta oggetto di imputazione si colloca al di fuori dell’area di rilevanza penale. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non é previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non é previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022, Depositata 11 gennaio 2023.

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