I MINORI HANNO IL DIRITTO A MANTENERE I RAPPORTI CON I NONNI di Lucia VARLIERO

In passato, il ruolo dei nonni era meramente marginale ma già cominciava ad essere riconosciuto con la legge 54 del 2006, in materia di affidamento condiviso ex art. 155 c.c.. In tale occasione era stato riconosciuto il diritto del minore a “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” ma si trattava più che altro del diritto dei nipotini di avere un rapporto con i nonni e questi potevano beneficiare della tutela, solo in via indiretta e non potevano agire quindi direttamente nei giudizi relativi alla crisi familiare. Ad oggi l’art. 317 bis c.c. permette anche ai nonni di adire il Tribunale per i Minorenni del luogo ove il nipotino ha la propria residenza abituale, affinché vengano adottati i provvedimenti idonei e necessari a curare l’interesse del nipotino minorenne. In fondo non è raro che i genitori, forse per vendetta o per altre difficoltà familiari, come litigi e contrasti, allontanino la prole dai nonni, ma oggi, con l’art. 317 bis c.c., che si unisce alla Giurisprudenza sul punto, è possibile per quest’ultimi difendere in giudizio il loro rapporto con i nipoti. Il diritto dei nonni ad un rapporto stabile con i nipoti, discende dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (c.d. CEDU) e dall’art. 24, comma 2, Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 della Costituzione italiana che riconoscere il diritto dei nonni ad avere un rapporto stabile e longevo con i nipoti purché ciò non si riveli essere contro l’interesse e la sana crescita del minore. Invero, seppur vi sia il diritto dei nonni a partecipare alla vita del nipotino, rimane preminente l’interesse del minore “a condurre un’esistenza serena e a crescere in maniera sana ed equilibrata, senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni” di un eventuale rapporto conflittuale esistente tra i genitori e gli ascendenti (si veda sul punto Trib. min. Venezia, 7 novembre 2016). Rilevante è risultata in materia la recente ordinanza della I Sezione della Cassazione civile del 23 novembre 2022, n. 34566. Nel processo che si concludeva con la pronuncia in parola, i nonni di una bambina erano ricorsi al Tribunale per i Minorenni per ottenere il regolamento delle visite in quanto il rapporto si era interrotto a causa di acrimonie familiari. In prima istanza il Tribunale per i Minorenni disponeva per il diritto di visita in forma protetta e quindi presso una struttura di sostegno per verificare che la tutela del rapporto tra nonni e nipote fosse rispondente all’interesse di quest’ultimo. Tuttavia la madre della bambina si opponeva e chiedeva che il procedimento venisse sospeso in attesa della pronuncia conclusiva di un giudizio da Ella promosso, ove chiedeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre della minore. La donna lamentava che il Tribunale per i Minorenni, disponendo per le visite protette tra nonni e nipote, non aveva considerato che la piccola non vedeva i nonni paterni da diverso tempo e che dunque non vi fosse alcuna pregressa relazione affettiva da tutelare, né alcun interesse per la minore. La donna aggiungeva altresì che i nonni ricorrenti non erano mai intervenuti in difesa della crescita della nipotina, anche rimanendo in silenzio allorquando il padre assumeva un comportamento genitoriale inappropriato. La Corte di Appello rigettava il reclamo della donna che ricorreva quindi in Cassazione che però confermava la decisione della Corte territoriale, ritenendo le doglianze della donna di nessun conto se paragonate al diritto degli ascendenti di frequentare i nipoti: “la ricorrente, perlomeno in giudizio, si è opposta a che ciò avvenisse, in una prospettiva di contrasto nei confronti del suo ex compagno, senza porsi nella corretta ottica dell’interesse della bambina a coltivare la relazione con i propri ascendenti.” La Giurisprudenza di legittimità ribadiva quindi ancora una volta che la lente attraverso cui interpretare le fattispecie concrete attinenti il rapporto tra nonni e nipoti, è costituita dall’interesse del nipote da una parte e dal diritto dei nonni alla frequentazione dall’altra e dunque tali posizioni dovranno essere tutelate se la figura dei nonni risulti essere positiva per la crescita del minore e concorra alla sua formazione ed educazione (si veda sul punto ex multis Cass. civ., sez. VI-1, 12 giugno 2018, n. 15238).

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